Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29772 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29772 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 686/2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, i quali indicano i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , domiciliata ex lege presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente –
avverso la sentenza n. 329/2020 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 22 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME, lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
Nell’anno 201 1, RAGIONE_SOCIALE realizzò un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune di Chivasso, usufruendo degli incentivi previsti dal cd. ‘ II Conto energia ‘ .
In relazione all’investimento la società, in un primo momento, non chiese di accedere ai benefici previsti dall’art. 6, commi da 13 a 19, della l. n. 388/2000 (cd. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘), essendovi dubbi interpretativi circa la cumulabilità di tale agevolazione con gli incentivi di cui al ‘Conto energia’; quindi, nell’anno 2013 , a seguito della pubblicazione del d.m. 5 luglio 2012 da parte del MEF, rappresentò tale investimento rettificando la dichiarazione relativa all’anno 201 1 (previa riapprovazione del bilancio con variazione in diminuzione), e nelle dichiarazioni relative agli anni successivi, fino al 2016, riportò le perdite conseguenti alla rettifica.
A fronte di ciò, e per quanto rileva nel presente giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE notificò alla società una cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600/1973 per il recupero dell’Ires dovuta per l’anno 201 4, oltre ad interessi e sanzioni.
La società impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Torino, che accolse il ricorso.
Il successivo appello dell’Ufficio fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali ritennero legittimo il recupero della maggiore imposta mediante invio di cartella di pagamento all’esito di controllo formale; per contro, affermarono che la società non avrebbe potuto rettificare la propria dichiarazione, essendo tale ultima emendabile solo per vizi dichiarativi e non, come avvenuto nella specie, per una sua scelta discrezionale; essa, del pari, non poteva accedere al beneficio, avendo avviato il relativo procedimento amministrativo dopo che era già intervenuta la sua abrogazione da parte del legislatore.
La sentenza d’appello è stata impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione per la partecipazione all’udienza di discussione .
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
Considerato che:
Con il primo motivo, formulato «in via preliminare», la ricorrente rileva la carenza d’interesse al giudizio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Osserva al riguardo che la pretesa erariale attiene alla sua dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014, nella quale essa si era limitata a riportare, utilizzandole in compensazione, le perdite determinatesi per effetto della prima rettifica, concern ente l’anno d’imposta 2011; in quest’ultimo anno solo, infatti, si erano realizzati i presupposti per l’accesso al beneficio e, rispetto alla relativa dichiarazione, le successive si ponevano su un piano meramente effettuale.
Pertanto, poiché la cartella relativa a tale anno d’imposta (così come, per vero, tutte le restanti cartelle relative agli altri periodi interessati dal recupero dell’Ires) era stata annullata con sentenza divenuta definitiva, e trattandosi di circostanza comune al rapporto
giuridico oggetto del presente giudizio, identico per petitum e causa petendi , la ricorrente chiede che questa Corte accerti l’intervenuta formazione del giudicato esterno, previo rilievo della carenza di interesse a coltivare il giudizio da parte dell’Ufficio.
Con il secondo motivo, articolato in forma di denunzia della violazione dell’art. 2, comma 8 -bis , del d.P.R. n. 322/1988, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non più emendabile la dichiarazione da lei presentata nella vigenza della disciplina agevolatrice; assume, in proposito, che quest’ultima costituisce una dichiarazione di scienza ed è quindi ritrattabile laddove, come nella specie, sia stata determinata da incertezza normativa protrattasi nel tempo circa la sussistenza di un elemento essenziale alla sua applicazione; richiama, in ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato la possibilità, per il contribuente, di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione.
Il terzo motivo svolge analoga censura sotto la prospettiva della ritenuta sussistenza, da parte dei giudici regionali, di una dichiarazione di volontà, come tale non soggetta ad emenda o rettifica, anziché di una dichiarazione di scienza nella sua scelta di accesso successivo ai benefici di cui alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Il quarto motivo ha ad oggetto lo stesso punto della decisione impugnata, che la ricorrente assume erroneo sotto un ulteriore profilo; osserva, infatti, che la RAGIONE_SOCIALE.T.R. ha escluso l’accesso ai benefici fiscali, da parte sua, per essere stata la relativa domanda formulata dopo l’intervenuta abrogazione della l. n. 388/2000, occorrendo invece aver riguardo, onde impedire la decadenza, all’epoca nella quale gli investimenti sono stati realizzati.
Con il quinto motivo, anch’esso inerente al medesimo profilo della decisione impugnata, la ricorrente deduce nullità della sentenza
per non aver la RAGIONE_SOCIALE indicato quali sarebbero i procedimenti da lei non avviati prima dell’abrogazione dell’agevolazione in questione.
Il sesto motivo, infine, denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
La ricorrente assume, infatti, che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di pronunziarsi sul motivo di gravame con il quale essa aveva denunziato l’illegittimo ricorso, da parte dell’Ufficio, a procedura di controllo automatizzato, anziché ad accertamento ordinario.
Il primo motivo è fondato e va accolto.
7.1. In ordine all’applicabilità dell ‘ efficacia del giudicato esterno ai rapporti di durata in materia tributaria, e in particolare in tema di accertamento relativo al medesimo tributo ma per diversi periodi di imposta, l’orientamento consolidato di questa Corte, formatosi a partire da Cass. sez. U, n. 13916/2006, può sintetizzarsi nel seguente principio di diritto: «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo».
Questa Corte ha altresì precisato che tale regola non è recessiva rispetto al principio di autonomia dei periodi d’imposta; infatti, «anche in caso di situazioni giuridiche di durata l’oggetto del giudicato è un unico rapporto, e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell’autonomia dei periodi d’imposta può consentire un’ulteriore
disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato» (così da ultimo, in motivazione, Cass. n. 21124/2025).
7.2. Nel caso di specie, il giudice tributario ha accertato, in senso contrario alla tesi dell’Ufficio, il contenuto e l’entità degli obblighi della contribuente per tutti gli anni d’imposta interessati dalla complessiva pretesa impositiva (2011-2015), in particolare riconoscendo -nel giudizio relativo alla dichiarazione integrativa per l’anno 2011 il diritto di questa ad accedere ai benefici di cui all’art. 6 della l. n. 388/2000.
Tale accertamento, del quale la ricorrente ha dimostrato l’intervenuta definitività, fa stato con riferimento alla medesima imposta (Ires) dovuta per il successivo anno qui in esame, poiché gli elementi costitutivi della fattispecie sono idonei ad estendersi ad una pluralità di periodi di imposta e assumono, pertanto, carattere tendenzialmente permanente.
Ne deriva l’operatività, ai fini del presente giudizio, dell’effetto preclusivo del giudicato e, conseguentemente, l’accoglimento del presente ricorso.
8. In tale statuizione resta assorbito l’esame RAGIONE_SOCIALE restanti censure.
La sentenza impugnata è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Poiché l’intervenuta formazione di giudicato non risulta essere stata dedotta innanzi ai giudici d’appello, sussistono giusti motivi di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600,00 oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario ed oneri accessori.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 21 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME