Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21221 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21221 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9668-2022 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 7187/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’11/10/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 11097/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, in rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione dell’ imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza civile n. 1706/2016 emessa dal Tribunale di Napoli con la quale era stato disposto lo scioglimento di comunione ereditaria.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Quantunque formalmente rubricato come primo motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha eccepito la formazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 6471/2021 della CTR di Napoli, depositata in data 9/9/2021, definitiva per mancata impugnazione, con cui era stato annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata nei confronti dei condebitori in solido con l’odier na ricorrente relativamente alla medesima sentenza nr. 1706/2016, oggetto dell’avviso di liquidazione di cui al presente giudizio.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. In primo luogo va ribadito che nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, come nell’odierna fattispecie, in cui la sentenza n. 6471/2021 risulta essere passata in giudicato, per mancata
impugnazione, in data 10/3/2022 ex art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis ; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (cfr. Cass. nn. 25963/2022, 11754/2018, 1534/2018).
1.4. La sentenza n. 6471/2021, dianzi citata, è stata prodotta in allegato al ricorso con attestazione di passaggio in giudicato.
1.5. Ciò posto, come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, con la documentazione ad essi allegata, la vicenda che ha dato luogo all’adozione dell’avviso di liquidazione impugnato, è la seguente: con sentenza n. 1706/2016 il Tribunale Civile di Napoli disponeva lo scioglimento della comunione relativa a tre masse ereditarie in capo agli eredi originari NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ciascuno titolare di una quota pari ad 1/3; il Tribunale non aveva potuto procedere ad un’unica divisione in conseguenza del dissenso espresso dall ‘ odierna ricorrente, quale erede di NOME COGNOME conseguentemente per ciascuna delle masse dividende il Tribunale aveva formato tre quote che aveva poi assegnato alle tre stirpi ereditarie (eredi di NOME COGNOME aventi causa di NOME COGNOME aventi causa di NOME COGNOME; stante una disparità di valore delle quote, nel senso che quella attribuita agli aventi causa di NOME COGNOME superava quello delle quote spettanti alle altre due stirpi, il Tribunale dispose che: gli aventi causa di NOME COGNOME dovessero corrispondere agli eredi di NOME COGNOME un conguaglio di complessivi Euro 77.923,44, emettendo a loro carico una specifica pronuncia di condanna al pagamento di tale somma; nulla invece dovessero corrispondere tali aventi causa a quelli di NOME COGNOME malgrado vi intercorresse una sensibile differenza di valore, dal momento che per effetto di particolari vicende si era venuta a creare una situazione di confusione nel senso indicato dall’art. 1253 c.c., ossia la coesistenza in capo ad un medesimo soggetto della posizione di creditore e di debitore
in ordine al citato conguaglio ; l’Agenzia delle entrate, conseguentemente, notificò all’odierna ricorrente, in solido con gli altri coeredi, avvisi di liquidazione dell’imposta di registro dovuta ex D.P.R n. 131/1986 in forza della divisione intervenuta mercé la sopra citata sentenza n. 1706/2016, applicando l’aliquota dell’1% «sul valore imponibile pari alla differenza tra la massa da dividere … ed i conguagli in denaro … », e l’aliquota del 9% sui conguagli in denaro riferiti alle singole masse; l’avviso di accertamento , avente contenuto identico a quello notificato all’odierna ricorrente, è stato poi annullato dalla sentenza, in giudicato, della Commissione tributaria regionale di Napoli n. 6471/2021 (ritualmente allegata al ricorso con relativa certificazione), ma con effetto solo nei riguardi dei coeredi NOME NOME e NOME COGNOME affermando che andavano sottoposti a tassazione unicamente i conguagli in denaro pari ad Euro 77.923,44, e non l’importo di Euro 926.323,48 indicato nell’atto impositivo.
1.6. Poste tali premesse, i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1986, sono le parti contraenti e con riferimento ad esse la norma prevede una coobbligazione solidale.
1.7. La funzione della norma citata è quella propria della solidarietà passiva di diritto comune, per modo che essa va identificata nel rafforzamento della posizione del creditore d’imposta.
1.8. In questi termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole la realizzazione del diritto alla percezione del tributo, al che consegue che siccome ciascun debitore è tenuto, verso l’erario, per l’intero debito d’imposta, che il creditore erariale può esigere l’adempimento totale da parte dell’uno o dell’altro, a sua scelta, e fino a quando non abbia conseguito l’adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti.
1.9. Ciò per l’appunto in quanto la solidarietà rafforza il già sussistente e permanente obbligo di pagamento a carico di ciascun debitore.
1.10. Osserva il Collegio che il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all ‘ applicabilità, alla solidarietà tributaria, dell’art. 1306, secondo comma, c.c., che – in deroga ai limiti soggettivi del giudicato – consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore.
1.11. Secondo l’art. 1306 c.c., «la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori».
1.12. Tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo, e non ultra partes , cosicché la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati.
1.13. In deroga a tale principio, il secondo comma dell’art. 1306 c.c. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali).
1.14. La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l’art. 1306 c.c. anche a favore del coobbligato che non ha impugnato l’accertamento, facendo prevalere l’effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento divenuto definitivo con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (cfr. Cass. n. 7255/1994 che ha precisato che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia impugnato l’avviso di accertamento di maggior valore, di opporre all’Amministrazione finanziaria, in sede di ricorso contro l’avviso di liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altro coobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del processo contro l’avviso di liquidazione, «vertendosi in materia di
condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con riferimento all’epoca della decisione», cfr. Cass. n. 9577/2013, Cass. n. 14814/2011, Cass. n. 14696/2008, Cass. n. 22885/2005).
1.15. Osserva ancora il Collegio che il processo tributario è processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi, e considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento -anche parzialedi un atto, ovvero l ‘ espulsione dal mondo del diritto del medesimo, non può che valere erga omnes .
1.16. Ciò implica che, se un condebitore impugna, ed un altro condebitore non impugna, l’annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è annullamento dell’unico atto impositivo ed esso esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato.
1.17. Per tale motivo, del giudicato può giovarsi anche il condebitore che ha opposto lo stesso avviso, atteso che l’applicazione dell’art. 1306, secondo comma, c.c. presuppone che, nel giudizio di merito il debitore abbia espressamente chiesto che a lui si estendano gli effetti della sentenza resa nei confronti del condebitore, e si tratta, inoltre, di un diritto potestativo sostanziale che presuppone la mancata formazione di specifico giudicato (o comunque di preclusioni processuali) a carico del soggetto che intende esercitare tale diritto ( ex plurimis cfr. Cass. nn. 31807/2019, 18154/2019, 1560/2017, 21958/2013).
1.18. Nel caso in esame, la contribuente si è avvalsa, ai sensi dell’art. 1306 c.c., della decisione favorevole intervenuta in ordine al medesimo rapporto tributario tra l’ Amministrazione finanziaria e i coeredi, condebitori in solido dell’imposta di registro relativa alla citata sentenza n. 1706/2016.
L’ impugnata sentenza va, pertanto, cassata in accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno della ricorrente (assorbiti i rimane nti motivi) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario della contribuente.
Le spese del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al fondamento della pronuncia di accoglimento che si correla, come detto, alla formazione del giudicato favorevole alla contribuente successivamente alla pronuncia impugnata; le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida e distrae in favore del difensore antistatario della ricorrente in Euro 7.700,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità