Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33132 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18860/2023 R.G. proposto da
:
COGNOME avv. NOME e COGNOME avv. AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi in proprio ex art. 86 cpc
-ricorrente-
contro
COMUNE POZZUOLI
-intimato-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI n. 1926/2023 depositata il 17/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti, tra loro fratelli, sono comproprietari, per metà ciascuno, di un immobile in Pozzuoli costituito da un seminterrato sito in INDIRIZZO, accatastato al foglio 48, n. 65 sub 3, poi divenuto sub 4, di complessivi mq 137. La ricorrente
è altresì proprietaria esclusiva d’un box sito in INDIRIZZO p INDIRIZZO 2, accatastato al foglio 79 p.lla 114 sub 26, di mq 28.
Gli stessi impugnarono, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, due avvisi di accertamento relativi alla TARI del 2017 loro notificati il 21/12/2020. Lamentarono l’erronea determinazione della superficie imponibile, la carenza di legittimazione passiva atteso che il locale era utilizzato da terzi che provvedevano al pagamento della relativa tassa e l’inutilizzabilità dei dati catastali rivelatisi erronei, come accertato in talune pronunce relative a periodi d’imposta precedenti.
Il giudice di I grado, nel contraddittorio con l’ente locale e con sentenza n. 12168 del 10/11/2021, respinse i ricorsi ritenendo che le pronunce relative a precedenti periodi d’imposta, favorevoli ai ricorrenti, non fossero rilevanti per la trattazione de ll’imposizione tributaria all’esame di quel Collegio, richiamando analoghe pronunce che erano invece state favorevoli al Comune sicché ogni ulteriore deliberazione doveva ritenersi preclusa dal giudicato scaturente dalle pronunce stesse.
Su appello dei contribuenti e sempre nel contraddittorio con l’ente locale, con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale di Napoli respinse il gravame condividendo il punto relativo all’inesistenza di un giudicato esterno con ri ferimento a pronunce riguardanti precedenti periodi d’imposta (2011 -2016), non avendo peraltro i ricorrenti dimostrato si trattasse di ‘ evidenze che possano assumersi identiche a quelle degli anni già esaminati ‘ richiamando i precedenti di questa Corte n. 18907/2011 e 20029/2011.
Ricorrono per cassazione i contribuenti affidando le proprie censure a quattro motivi, integrati da successiva memoria.
Il Comune, pur notificato telematicamente il 19/9/2023, è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti censurano la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 cc, art. 1 l. 147/13 e d.P.R.138/98. La pronuncia impugnata contrasterebbe con il giudicato su elementi immutati e immutabili, che giustificano la riduzione della superficie tassabile al 25% in quanto pertinenziali ad altri immobili principali non comunicanti. Richiamano a tal fine talune sentenze che avevano annullato tutti gli accertamenti TARI dal 2011 al 2016 e una relativa al 2018.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2 Risultano infatti in atti le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli:
-n. 7206/18 che annullò l’accertamento TARI del 2016 nei confronti della ricorrente per l’immobile di INDIRIZZO (sub 26), ritenendo infondata la maggior richiesta del Comune e dando rilevanza alla consulenza di parte che quantificava la superficie tassabile in mq 7,50 anziché 28 (25%);
n. 16689/18 che annullò gli accertamenti TARI/TARSU nei confronti della ricorrente per tutti gli immobili oggetto del presente procedimento e in relazione agli anni dal 2011 al 2013, per l’esistenza di terzi utilizzatori che pagarono la relativa imposta, evidenziando anche gli errori nella quantificazione della superficie tassabile;
n. 16692/18 che annullò gli accertamenti TARI/TARSU nei confronti del ricorrente e per gli stessi anni, rilevando che il seminterrato sub 4 è utilizzato da terzi che provvedono al pagamento della TARI relativa nonché per errata determinazione della superficie tassabile. È altresì in atti la sentenza n. 2326/2022 della medesima Commissione Regionale qui impugnata che ha annullato analoghi avvisi TARI 2018, su ricorso dell’attuale ricorrente ritenendo correttamente calcolata la superficie, ai sensi del d.P.R. 138/98, determ inandola nel 25% quanto all’immobile in comproprietà con la sorella (seminterrato).
Tutte le sentenze sopraindicate sono corredate da attestazione del passaggio in giudicato e, essendo intercorse tra le stesse parti e con riferimento ai medesimi immobili, devono ritenersi vincolanti anche nel presente procedimento.
Con la memoria integrativa i ricorrenti hanno inoltre documentato ulteriori sentenze, nel frattempo pronunciate e passate in giudicato:
n. 48/2021 della stessa Commissione Regionale, in relazione all’opposizione della ricorrente avverso accertamenti TARI 2014 -2016;
-n. 1000/22 dello stesso giudice, in relazione all’opposizione del ricorrente, per accertamenti TARI 2014-2015;
-n. 2326/22 dello stesso giudice, in relazione all’opposizione del ricorrente, per TARI 2018;
dove è stata sempre riconosciuta l’applicazione della riduzione al 25% ex d.P.R. n. 138/98.
Con il secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 115, 116, 404 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere negato non solo l’effetto espansivo dei giudicati in vocati ma anche il loro valore probatorio, in ordine all’erroneità della superficie tassata e dei criteri di calcolo adottati dal Comune.
2.1 Anche questo motivo è fondato.
2.2. La giurisprudenza richiamata dalla Commissione Regionale è infatti parzialmente superata dall’orientamento richiamato dai ricorrenti. Secondo il più recente insegnamento di questa Corte, occorre distinguere tra gli elementi di fattispecie tendenzialmente permanenti e quelli che risultano «potenzialmente mutevoli» sicché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad
entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Ne deriva che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (così Cass. Sez. V Civile 7 luglio 2022 n. 21555 Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis , Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675).
Deve ritenersi che l’intervenuto giudicato sul riconoscimento del vincolo di pertinenzialità e del conseguente diritto alla riduzione al 25% della superficie tassabile non sia qui collegato a fatti variabili da periodo a periodo, ma assuma una valenza tendenzialmente permanente ed estenda pertanto la sua efficacia anche ai periodi d’imposta successivi a quello oggetto del giudicato medesimo. Né l’ente impositore ha dedotto circostanze di sorta volte ad accreditare
un mutamento della situazione di fatto con specifico riferimento all’annualità qui in esame.
Con il terzo motivo lamentano la violazione degli artt. 115 e 116, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per avere la CTR negato la prova che la lite possa trovare il fondamento sulla base di fatti identici a quelli degli anni già esaminati: agli atti erano depositati tutti gli accertamenti per gli anni dal 2011 al 2016 e anche quello del 2018 unitamente alle sentenze che li accertano mentre per quello in esame (2017) si è ribadita la vecchia quantificazione, senza la riduzione del 25%.
3.1 Il motivo, che è in sostanza una riproposizione del precedente, ne è assorbito.
Con il quarto motivo lamentano la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato:
sul I motivo d’appello, contestando omessa pronuncia sulla duplicazione di atti impositivi o per vizi propri degli atti in contestazione: era pendente giudizio per avvisi inerenti gli stessi tributi per gli anni precedenti e in ogni caso la relativa imposta era pagata da terzi utilizzatori;
sul II motivo d’appello riguardante la violazione dell’art. 1/646 della legge 147/13 che richiama i criteri di calcolo di cui all’All. C del DPR 138/98, per avere omesso la riduzione del 25% perché superfici pertinenziali di altri immobili.
4.1 Il motivo è anch’esso assorbito dall’accoglimento dei precedenti.
Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti e riducendo pertanto la superficie tassabile al 25%.
Quanto alle spese del giudizio, deve tenersi conto che il Comune, vittorioso nei gradi di merito, non si è difeso avanti a questa Corte mentre le pronunce suindicate sono intervenute in epoca coeva o
successiva al presente procedimento, sicché sussistono le gravi ed eccezionali ragioni che consentono l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti limitando al 25% la superficie tassabile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 02/12/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME