Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6804 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6804 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
Oggetto: Accertamento
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 23498/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, pec , domiciliato presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore, e RAGIONE_SOCIALE , rappresentate e difese
dall’Avvocatura
Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia sez. staccata di Messina n. 1055/27/16, depositata il 16 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME impugna per cassazione, con sette motivi, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR in epigrafe che in relazione all’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2005, con cui era stato rideterminato il reddito d’impresa e recuperate a tassazione le maggiori imposte -aveva confermato la decisione RAGIONE_SOCIALEa CTP di Messina, di parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso con riduzione RAGIONE_SOCIALEa percentuale di ricarico dall’85% al 60% .
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza la contribuente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, neppure parte nei precedenti gradi e difettante di legittimazione, che spetta, in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, all’RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 1° gennaio 2001, data di operatività RAGIONE_SOCIALEa disciplina.
Il primo motivo denuncia ‘vizio di motivazione travisamento dei fatti -e dei motivi di impugnazione in appello -violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 36 d.lvo 546/1992’ per aver la CTR anziché pronunciare sugli otto motivi di appello statuito su tre questioni non dedotte in sede di gravame.
2.1. Il secondo motivo denuncia ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 5) c.p.c.’ per aver la CTR omesso di considerare la sentenza, passata in giudicato, relativa ad accertamento per l’anno 2006.
2.2. Il terzo motivo denuncia ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5)’ per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato di cui al motivo che precede.
2.3. I l quarto motivo denuncia ‘vizio di motivazione – omessa pronuncia su questioni rilevanti (art. 360 c.p.c. n. 5)’ per aver la CTR
omesso di pronunciarsi sulla denunziata carenza di potere del funzionario che aveva sottoscritto l’atto di accertamento per il 2005, sollevata in grado d’appello in quanto relativa non alla nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto ma alla sua inesistenza.
2.4. Il quinto motivo denuncia ‘vizio di pronuncia omessa pronuncia su questioni rilevanti (art. 360 c.p.c. n. 5)’ per aver la CTR omesso di rilevare l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe circolari operative da parte degli ispettori verificatori in tema di accesso, determinazione del ricarico e contraddittorio.
2.5. Il sesto motivo denuncia ‘carenza di motivazione ovvero omessa motivazione ovvero motivazione apparente in relazione al motivo 1 che precede’ per non aver la CTR colto i motivi di censura mossi alla sentenza di primo grado, travisando i fatti per cui fu proposto appello.
2.6. Il settimo motivo denuncia ‘vizio di motivazione -travisamento dei fatti’ per aver la CTR giustificato la riduzione del ricarico dall’85% al 60% in base alle dichiarazioni rese dalla contribuente, valutate come ammissione o confessione, invece come tale insussistente.
I motivi vanno tutti disattesi.
Il primo e il sesto motivo sono inammissibili sia perché innominati, non essendo specificamente riferiti ad alcuna RAGIONE_SOCIALEe ragioni di censura previste dall’art. 360 c.p.c., sia perché carenti di specificità per l’omessa riproduzione dei motivi di appello, indicati nel corpo del ricorso esclusivamente con la rubrica, avente contenuto del tutto generico ( ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione’; ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione’; ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per errore, illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione’; ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per errori, illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione’; ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per
omessa pronuncia su domanda o eccezione proposta’; ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 112 c.p.c.’; ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per vizio di motivazione’; ‘Motivo in subordine (delegittimazione RAGIONE_SOCIALE‘emittente l’accertamento) motivo sopravvenuto non noto al deposito del ricorso di primo grado’ ), neppure essendo ricavabile quali sarebbero state le doglianze asseritamente formulate in appello e in quale modo, o misura, la statuizione RAGIONE_SOCIALEa CTR si discostino da esse; resta altresì esclusa la dedotta apparenza od omissione motivazionale risultando ben chiaro l’iter argomentativo RAGIONE_SOCIALEa CTR, secondo la quale, da un lato, non sussistevano violazioni procedurali e, dall’altro, era fondata la ripresa, ferma la riduzione RAGIONE_SOCIALEa percentuale di ricarico come già statuita dal giudice di primo grado.
4.1. Non determina il superamento di tali ragioni di inammissibilità l’avvenuto deposito, con il ricorso per cassazione, degli atti del giudizio di merito, né, a maggior ragione, il rinnovato deposito in via telematica in ottemperanza al protocollo d’intesa del 1° marzo 2023 posto che il principio di specificità (e di localizzazione) impone che nel testo di ciascun motivo che lo richieda, oltre ad essere indicato l’atto o il documento su cui si fonda il motivo stesso (art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.), deve essere illustrato il contenuto rilevante e la precisazione del luogo (punto) RAGIONE_SOCIALE‘atto e del documento al quale ci si riferisce, adempimenti nella specie -come evidenziato – del tutto trascurati.
In ogni caso, dal suddetto ricorso in appello emerge che le doglianze proposte investivano le asserite irregolarità procedurali in cui era incorso l’Ufficio, la determinazione RAGIONE_SOCIALEa percentuale di ricarico e la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa ripresa, oltre alla nuova censura per difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘emittente, sicché tutte le censure di merito ad eccezione RAGIONE_SOCIALE‘ultima (su cui infra al successivo punto 6.) – sono state
oggetto di specifica e puntuale considerazione da parte RAGIONE_SOCIALEa CTR, risolvendosi la doglianza in una inammissibile contestazione sulla sufficienza ed adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Il secondo e il terzo motivo sono infondati e al limite RAGIONE_SOCIALE‘inammissibile .
5.1. La doglianza, in primo luogo, è carente per violazione dei principi di specificità e localizzazione, non essendo stata riprodotta nel corpo del ricorso la denunciata eccezione di giudicato esterno asseritamente sollevata in appello.
5.2. È dirimente, peraltro, che la questione è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che rinviene il suo fondamentale punto di riferimento nella sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, n. 13916 del 16/06/2006, in tema di accertamento tributario l’efficacia di giudicato RAGIONE_SOCIALEa pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d’imposta, estende i suoi effetti anche alle altre esclusivamente nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d’imposizione, potendo quindi perciò essere trattati come un unico periodo d’imposta (v. ex multis Cass. n. 22941 del 2013, n. 1837 del 2014, n. 12763 del 2014, n. 4832 del 2015, n. 14509 del 2016; da ultimo, v. Cass. n. 38950 del 07/12/2021; Cass. n. 16684 del 24/05/2022; Cass. n. 29992 del 13/10/2022).
In altri termini, la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi RAGIONE_SOCIALEo stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore « condizionante » inderogabile rispetto alla disciplina RAGIONE_SOCIALEa fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo
d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni.
5.3. Orbene, nella vicenda in giudizio vengono in rilievo riprese per il 2005 – mentre per il diverso giudizio riguardavano il 2006 – che, in quanto tali, sono strettamente ancorate alle attività effettuate nelle singole specifiche annualità d’imposta e, dunque, la stessa determinazione RAGIONE_SOCIALEa percentuale di ricarico resta limitata alla specifica annualità.
Non a caso, del resto, la stessa decisione n. 172/2/13 RAGIONE_SOCIALEa CTR del 23 dicembre 2013 -invocata dalla ricorrente – aveva sottolineato che ‘ la parte soggetta a verifica aveva segnalato nel 2006 un diffuso rallentamento RAGIONE_SOCIALEe vendite in tutti i settori ‘, da cui la sua evidente irrilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa ripresa per il 2005.
6. Il quarto motivo è infondato.
Nella specifica materia questa Corte ha, infatti, ribadito che -contrariamente a quanto preteso dal ricorrente – tale questione per la particolare natura del processo tributario deve trovare ritualmente ingresso solo con l’originario ricorso (v. Cass. n. 18488 del 18/09/2015; Cass. n. 20984 del 16/10/2015; Cass. n. 9602 del 13/04/2017).
Ne deriva che la domanda, in quanto proposta per la prima volta in appello, era inammissibile, neppure sussistendo il dovere per la CTR di statuire su essa (v. Cass. n. 7951 del 31/03/2010: « Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova (nella specie, domanda riconvenzionale proposta, solo in appello, da parte del Comune convenuto nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale), giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l’insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa »).
Il quinto motivo è inammissibile e comunque infondato.
Va premesso che le invocate disposizioni di circolare e di prassi che sarebbero state violate dall’Ufficio nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEe sue attività non sono state oggetto di alcuna riproduzione nel ricorso, da cui l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura per difetto di specificità.
In ogni caso, la CTR ha espressamente affermato che ‘non si è verificata alcuna violazione procedurale’, così escludendo anche tale asserita lesione RAGIONE_SOCIALEe invocate norme di prassi, sicché neppure sussiste la dedotta omessa pronuncia.
8. Il settimo motivo è inammissibile.
Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (v. Cass. n. 592 del 15/01/2021).
Nella specie, dunque, la CTR , nell’esaminare le risultanze probatorie in atti, ha ritenuto di rilevanza prevalente la dichiarazione inviata dalla parte, tale da giustificare la congrua determinazione RAGIONE_SOCIALEa percentuale di ricarico.
La doglianza, dunque, attinge la sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione resa dalla CTR, in vista di un inammissibile riesame del merito del giudizio, non consentito in sede di legittimità.
9. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; rigetta il ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE . Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese a favore dei controricorrenti, che liquida in complessive € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024