Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28937 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28937 Anno 2023
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31094/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., corrRAGIONE_SOCIALE in Somma Vesuviana (NA), con gli avv.i NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Napoli, n. 3451/03/2020, pronunciata il 25 settembre 2019 e depositata il 03 luglio 2020, notificata il 15.10.2002; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
La società RAGIONE_SOCIALE presentava ricorso avanti la CTP avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto la restituzione del 50% dell’Ires versata per il biennio 2013 -2014 ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973 per euro 658.035,17.
Riteneva infatti di aver diritto al rimborso svolgendo un’attività costituRAGIONE_SOCIALE presidio ospedaliero dell’unità sanitaria locale. Richiamava, a fondamento del ricorso, la precedRAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza favorevole n. 3803/34/2017, resa da altra CTR e passata in giudicato, ove la società contribuRAGIONE_SOCIALE era stata qualificata come ‘RAGIONE_SOCIALE senza scopo di lucro’ ancorché per altra annualità. Replicava l’ufficio evidenziando la natura di società di capitali della soci età contribuRAGIONE_SOCIALE, con conseguRAGIONE_SOCIALE infondatezza della domanda di rimborso, ammessa solo in favore di soggetti operanti senza scopo di lucro. La CTP respingeva il ricorso, aderendo alle tesi dell’Ufficio.
Promosso appello, la CTR riformava la sRAGIONE_SOCIALEnza alla luce dell’effettivo espansivo esterno formatosi a seguito del passaggio in giudicato della citata sRAGIONE_SOCIALEnza. Riteneva dunque integrati i presupposti per l’accoglimento della domanda di rimborso, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.
Ricorr e per la cassazione della sRAGIONE_SOCIALEnza l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si affida a tre motivi di ricorso. Resiste la contribuRAGIONE_SOCIALE con tempestivo controricorso che, in prossimità dell’ adunanza ha altresì depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Con il primo motivo il patrono erariale avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. In sostanza critica la sRAGIONE_SOCIALEnza perché, ai fini della fruizione del beneficio, è onere del contribuRAGIONE_SOCIALE dimostrare la concreta attività svolta in ciascun anno, non potendo esso spettare in virtù di uno status personale ovvero in virtù di un’astratta qualità dell’attività svolta dall’RAGIONE_SOCIALE. Soggiunge che la regola dell’efficacia espansiva del giudicato t rova ostacolo in relazione all’interpretazione giudica della norma, giacché verrebbe inibito il potere di accertamento del giudice.
Con il secondo motivo la parte ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.. In particolare afferma l’illegittimità della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per aver la CTR ritenuto di non esaminare il merito della questione per il fatto di aver ritenuto estensibile il giudicato esterno.
Con l’ultima doglianza l’Amministrazione finanziaria denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973, dovendosi escludere la spettanza del beneficio fiscale in commento in favore di società private accreditate come ‘presidi ospedalieri’.
Il primo motivo di ricorso è fondat0 e va accolto con assorbimento del secondo e del terzo.
In una fattispecie similare questa Corte ha affermato che «La preliminare eccezione di giudicato esterno è infondata. Il principio generale della autonomia di ciascuno periodo di imposta stabilito dall’art. 7 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 preclude, in via generale, che la sRAGIONE_SOCIALEnza del giudice tributario, che accerta l’entità dell’ammontare dell’obbligazione tributaria per un determinato anno, possa fare stato in riferimento a periodi di imposta diversi da quello accertato, salvo le ipotesi in cui si tratti di imposta unica frazionata in più anni ovvero dell’accertamento di elementi costitutivi della
obbligazione tributaria aventi carattere permanRAGIONE_SOCIALE, che perciò si estendono ad una pluralità di periodi di imposta. Ciò non si verifica nel caso in esame, in quanto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE condizioni soggettive per godere della agevolazione fiscale prevista dall’art.6 d.P.R. n.601 del 1973 è circostanza eminRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE mutevole, che deve essere accertata in relazione al singolo anno di imposta considerato. (in senso conforme Sez. 5, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 15690 del 23/06/2017; Sez. 5, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 21395 del 15/09/2017)» (cfr. Cass., V, n. 21388/2020, richiamata anche da Cass., V, n. 5446/2022).
La sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, avendo ritenuto estensibile il giudicato con cui la società contribuRAGIONE_SOCIALE era stata qualificata come ‘RAGIONE_SOCIALE senza scopo di lucro’ , ancorché per altra annualità, non ha fatto corretta applicazione di tali principi ed ha omesso ogni esame sulla fattispecie concreta al suo esame e sulla ricorrenza dei requisiti per l’agevolazione nell’annualità di riferimento.
Pertanto, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/09/2023.