Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28374 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25489/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2902/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione IX, depositata il 5 maggio 2023,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
Oggetto di controversia sono gli avvisi di accertamento nn. 287 e 56 con cui la RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Lioni liquidò la maggiore imposta IMU per l’anno di imposta 2017, negando il diritto dei contribuenti, NOME e NOME COGNOME, all’agevolazione prevista per l’immobile sito nel Comune di Lioni, in INDIRIZZO (composto da piano terra, primo piano e sottotetto), adibito a prima casa per sé e per il proprio nucleo familiare.
I contribuenti impugnavano l’avviso di accertamento e la CTP di Avellino, con sentenza n. 473/2021, accoglieva il gravame.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo del giudicato vincolante di due precedenti decisioni (relative alle annualità 2012, 2013 e 2014) e del richiamo all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 che, per la sua operatività, non pretende necessariamente l’avvenuta iscrizione nel catasto edilizio urbano dell’unico immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ma la mera iscrivibilità, ritenuta sussistente nel caso di specie.
Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi.
NOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Con nota del 24.7.2025, i contribuenti hanno depositato tre sentenze passate in giudicato della Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, relative ad IMU 2017, 2018 e 2019.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione della norma di cui all’art. 2909 c.c., e della norma di cui all’art. 324 c.p.c. in
relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., per avere la decisione impugnata ritenuto i pregressi giudicati (formatisi per mancata impugnazione delle sentenze della Commissione Tributaria di Avellino n. 1100/2018 e n. 395/2019 riferite al contribuente NOME COGNOME) avere valenza di giudicato esterno nel contenzioso oggetto di lite, ritenendo erroneamente essere intervenute tra le stesse parti, nonostante così non fosse’, si lamenta l’insussistenza del requisito dell’identità soggettiva, atteso che, mentre il giudizio di legittimità pendeva tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME e NOME COGNOME, il giudizio relativo alla sentenze delle quali era stato invocato il giudicato vedeva come parti in lite NOME COGNOME e le resistenti RAGIONE_SOCIALE nonché il Comune di Lioni.
2. Con il secondo motivo, rubricato ‘violazione della norma di cui all’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la decisione impugnata ritenuto i pregressi giudicati (formatisi per mancata proposizione dei mezzi di impugnazione avverso le sentenze relative alle pregresse annualità di imposta IMU 2012, 2013 e 2014) avere valenza extra processuale, nonostante la contrarietà dei detti giudicati a precetti normativi’, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver attribuito valore di giudicato esterno alle pronunzie relative alle pregresse annualità di imposta (sentenze CTP di Avellino n. 1100/2018 e n. 395/2019) nonostante le stesse contenevano «una chiara affermazione contra legem ». In particolare, ha precisato che, avendo il contribuente provveduto alla variazione catastale solo nel 2017, in forza dei pregressi giudicati avrebbe finito per godere dell’esenzione d’imposta IMU per abitazione principale anche per gli anni per i quali non essendovi la prescritta fusione catastale il predetto non avrebbe potuto beneficiarne per l’intero immobile.
Invocando poi i limiti al giudicato esterno di origine comunitaria, la società ricorrente ha dedotto che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto discostarsi
dalla decisione adottata dal primo giudice e passata in giudicato in relazione ad un diverso periodo di imposta, atteso che la condotta del contribuente costituiva abuso del diritto.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma due, del decreto-legge n. 201/2011, in vigore ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., per avere la C.G.T. erroneamente esteso l’agevolazione I.M.U. prima casa a tutte le unità catastali in possesso dei Sigg.ri COGNOME, sulla base della mera possibilità di loro iscrivibilità in Catasto laddove, al contrario, l’art. 13 cit. riconosce tale agevolazione solo in presenza di una unità immobiliare che sia, allo stato, effettivamente unica (e non tale in astratto)’, parte ricorrente censura la sentenza impugnata perché, in violazione del disposto del richiamato art. 13, non ha riconosciuto, sulla base dei principi affermati dalla Suprema Corte, che, per fruire dell’agevolazione ‘prima casa’, occorre l’effettivo accatastamento unitario degli immobili contigui.
Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, atteso che parte ricorrente ha depositato la relata di notifica del ricorso introduttivo (doc. depositati il 3.1.2022).
4.1. Del pari infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale della RAGIONE_SOCIALE
In primo luogo, si osserva che il difetto del potere rappresentativo può essere rilevato anche d’ufficio in ogni fase e stato del giudizio.
Tanto premesso, proprio i documenti richiamati e prodotti dal contribuente (doc. 6 e 7) contengono un generico riferimento alla gestione del contenzioso in capo al concessionario che priva di fondamento la proposta eccezione.
4.2. Infondata, infine, l’eccezione di inammissibilità per violazione dei limiti di impugnazione della ‘doppia conforme’, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., atteso che i tre motivi di
ricorso sono stati proposti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
In via pregiudiziale, deve evidenziarsi che, nella nota depositata il 24.7.2025, i controricorrenti hanno eccepito la formazione di un giudicato esterno e, a supporto di tale affermazione, hanno allegato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Avellino n. 409 del 24 aprile 2023, resa tra NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, munita della certificazione di cancelleria di sua non avvenuta impugnazione.
5.1. L’eccezione di giudicato esterno è certamente ammissibile in questa sede.
5.2. Invero, come ricordato da Cass. n. 25863 del 2022 (cfr. in motivazione), le Sezioni Unite di questa Corte, in ordine alla deducibilità in sede di legittimità del giudicato esterno formatosi successivamente alla conclusione del giudizio di merito, in parte rettificando quanto già detto, sempre a Sezioni Unite, con la sentenza n. 226 del 2001, hanno precisato che l’affermazione secondo cui l’eccezione di giudicato non può essere dedotta per la prima volta in cassazione attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità, conserva tutta la sua validità con riferimento alla fattispecie (posta ad oggetto della precedente sentenza) di un giudicato esterno che si sia formato «nel corso del giudizio di merito» e che, viceversa, la medesima non è applicabile al caso «nel quale il giudicato esterno si assume essersi formato successivamente alla conclusione del giudizio di merito». Nel giustificare il distinguo, le Sezioni Unite chiariscono, tuttavia, che «è “nuova” la questione che avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio di merito e non lo è stata», ed aggiungono che «è più che ovvio che non poteva proporsi nel giudizio di merito l’eccezione relativa ad un giudicato che si sia formato solo dopo la conclusione di quel giudizio» (cfr. Cass., SU, n. 13916 del 2006).
5.3. Il medesimo principio è stato ribadito con successiva sentenza nella quale, sempre a Sezioni Unite, questa Corte – fissando il principio di diritto secondo cui «nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione» – ha aggiunto che «tale soluzione è del resto coerente con la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di giudicato esterno, considerato che la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione l’eccezione di giudicato esterno che, per essersi formato nelle more del giudizio di merito, poteva essere in quella sede dedotto risulta chiaramente esclusa sia dalla sentenza 226/01 che dalla sentenza 13916/06» (cfr. Cass., SU, n. 21493 del 2010).
5.4. Entrambe le sentenze sopra riportate, pertanto, pur facendo riferimento alla conclusione del giudizio, individuano il momento oltre il quale resta preclusa la rilevabilità nel giudizio di cassazione del giudicato esterno in ragione della possibilità o meno di proporsi l’eccezione nel giudizio di merito (cfr. sostanzialmente in tal senso anche Cass. n. 12754 del 2022). La linea di demarcazione tra la revocazione ed il ricorso per cassazione viene, di conseguenza, tracciata dalle Sezioni Unite in ragione della formazione del giudicato in un momento in cui la questione poteva o meno essere eccepita nel giudizio di secondo grado (su quest’ultimo aspetto, vedasi pure Cass. n. 28733 del 2022). Il riferimento alla conclusione del giudizio, contenuto nelle citate sentenze, deve essere letto, di conseguenza, unitamente all’ulteriore riferimento alla possibilità per la parte di introdurre la questione in quel giudizio.
5.5. In ragione di tali princìpi, fissati dalle Sezioni Unite e che il Collegio, condividendoli, ritiene di dover ribadire, può darsi seguito,
dunque, all’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25863 del 2022; Cass. n. 40721 del 2021; Cass. n. 39815 del 2021; Cass. n. 38189 del 2021; Cass. n. 35089 del 2021; Cass. n. 14883 del 2019).
Tanto premesso, l’eccezione di giudicato esterno è infondata.
6.1. La sentenza passata in giudicato è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino a seguito dell’impugnazione da parte di NOME COGNOME di altro avviso di accertamento, emesso per il medesimo anno d’imposta (2017). NOME COGNOME, una delle due parti controricorrenti dell’odierno giudizio di legittimità, non era parte del predetto giudizio.
6.2. La difesa dei controricorrenti invoca l’efficacia riflessa del giudicato e, tuttavia, tale censura non può trovare accoglimento. Nella giurisprudenza di questa Corte, affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti: (a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63; 2112/71; 444/74; 6178/81; 970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico (Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto “la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio” (Cass. 16969/02); (b) che i terzi non ne possano risentire un “pregiudizio giuridico” (1895/65; 2112/71; 11213/07); (c) che l’efficacia riflessa investa solo l’affermazione di una “situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento”.
Nel caso in esame non ricorrono i requisiti sopra indicati, atteso che i controricorrenti invocano l’efficacia di un giudicato pronunciato tra
altre parti, avente ad oggetto un diritto rispetto al quale il loro diritto non è incompatibile.
7.1. Le considerazioni appena svolte portano all’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il Giudice regionale, nella sentenza impugnata, ha accolto l’eccezione di giudicato spiegata dall’appellato NOME AVV_NOTAIO, così formulata: l”efficacia vincolante del giudicato sostanziale in conseguenza del giudicato formale’, sul punto evidenziando che ‘la CTP di Avellino si è già espressa in relazione alla stessa imposta riferita ad annualità precedenti tra le stesse parti relativamente allo stesso immobile riconoscendo efficacia di giudicato esterno alle sentenze nn. 1100/2018 e 395/2019 emesse dalla CTP di Avellino, che si depositano in copia conforme con attestazione di passaggio in giudicato (allegati 4 e 5)’ e che ‘la CTR CAMPANIA con sentenze 7267/2021 e 8605/2021 (allegati 6 e 7) pronunciandosi in relazione all’IMU 2016 e IMU 2015 ha riconosciuto l’efficacia di giudicato esterno alle predette decisioni della CTP di Avellino (allegati 4 e 5), rigettando i gravami proposti dalla stessa appellante’ (pag. 4 della sentenza impugnata).
Nella sentenza di secondo grado è stato così deciso che: ‘è effettivamente fondata l’eccezione di giudicato sollevata dalla parte appellata, per le medesime considerazioni esposte in fattispecie analoga con la sentenza di questo giudice n. 8605/2021 in atti, qui richiamata sotto il profilo motivazionale ex art. 118 disp. att. c.p.c.’ (pag. 5 della sentenza impugnata).
Il giudice regionale ha però fatto malgoverno dei principi sopra affermati, attribuendo efficacia di giudicato riflesso alle sentenze nn. 1100/2018 e 395/2019 emesse dalla CTP di Avellino anche nei confronti di NOME COGNOME che, invece, non era stato parte dei predetti giudizi (in difetto dei ricordati requisiti previsti per l’operatività della predetta efficacia riflessa del giudicato).
Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto per le considerazioni che seguono.
8.1. Questa Corte di cassazione ha ritenuto configurabile il giudicato esterno anche nelle ipotesi di imposte periodiche, quando gli elementi considerati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo (Sez. 5, Sentenza n. 25516 del 10/10/2019, Rv. 655438 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021, Rv. 660691 -01).
Tuttavia, nel caso in giudizio le sentenze passate in giudicato, poste a fondamento della sentenza impugnata (nonché quelle prodotte dalla difesa di parte controricorrente con la nota del 24.7.2025) riguardano non elementi della fattispecie stabili o tendenzialmente permanenti, pure rimessi in discussione nel ricorso in cassazione da parte della ricorrente, ma questioni di diritto che, in quanto tali, non sono per loro natura suscettibili di passare in giudicato, in qualsiasi modo decise: «In tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis» (Sez. 5, Ordinanza n. 5822 del 05/03/2024, Rv. 670813 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 – 01).
Il terzo motivo è assorbito.
Si impone, dunque, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME