Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3897 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3897  Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 1901-2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME assieme all’AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  giusta  procura  speciale  estesa  a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME ;
– intimata – avverso  la  sentenza  n.  4909/2022  della  COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/6/2022, non notificata;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 24/10/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La  controversia  ha  ad  oggetto  l’impugnazione di  un  «avviso  di notifica», con cui il RAGIONE_SOCIALE  (di  seguito  il  RAGIONE_SOCIALE)  ha  richiesto  a  NOME  COGNOME  il contributo di bonifica relativi all’anno 2019.
La  Commissione  tributaria  provinciale  di  Caserta,  con  la  sentenza 37/3/2021, ha respinto il ricorso proposto dalla consorziata.
La  Commissione  tributaria  regionale,  con  la  sentenza  indicata  in epigrafe,  ha  riformato  la  pronuncia  di  primo  grado  sul  presupposto dell’efficacia di giudicato esterno, nella presente  controversia,  della sentenza n. 852/2005 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso fondato su unico motivo.
La consorziata è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con unico motivo il RAGIONE_SOCIALE denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ. per aver  ritenuto  preclusivo  un  giudicato  esterno  (sentenza  n.  852/2005 emessa dal Tribunale di  Santa  Maria  Capua  Vetere  cit.)  formatosi  sulla valutazione delle prove in relazione a risalente annualità (in particolare, circa la sussistenza di un beneficio per i fondi della consorziata derivante dalle opere consortili).
1.2. Le doglianze sono fondate.
1.3. La preclusione ad un esame della controversia, derivante dalla presenza di un giudicato esterno relativo al medesimo contributo ma per annualità differenti, va nella specie ritenuta inesistente, ed in generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l’identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum , per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514 del 2007. n. 1773 del 2000, nonché già Sez. U n. 2874 del 1998).
1.4. Il giudicato copre poi il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (vedi Cass. n. 3488 del 2016 e n. 25745 del 2017), dovendo, tuttavia, essere precisato che il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificità correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene (cfr. C. Cost. n. 53/1998 e n. 18/2000) alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento e alla pronta riscossione dei tributi.
1.5.  Una  similare ratio rileva  anche  in  presenza  di  tributi  non destinati allo Stato, ovvero di contributi obbligatori secondo la definizione propria delle scienze delle finanze, in rapporto alle esigenze di reperimento dei proventi necessari a  finanziare  i  servizi  assicurati  dagli enti preposti.
1.6. In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U n. 13916 del 2006), il processo tributario, ancorché generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione, ed in ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (cfr. Cass. n. 14714 del 2001).
1.7. Ne consegue che l’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso, e l’esempio tipico è quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di ente commerciale o di soggetto residente) in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina, ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale (cfr. Cass. Sez. U n. 13916 del 2006).
1.8. Come ribadito da questa Corte, nel processo tributario, l’effetto vincolante  del  giudicato  esterno  in  relazione  alle  imposte  periodiche concerne  i fatti integranti elementi  costitutivi della fattispecie che, estendendosi  ad  una  pluralità  di  annualità,  abbiano  carattere  stabile  o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. Cass. n. 25516 del 2019).
1.9.  In  definitiva,  posto  che  ogni  tributo  periodico  è  costituito  da elementi  stabili  ed  elementi  variabili,  solo  con  riferimento  agli  elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (cfr. Cass. n. 1300 del 2018. Cass. n. 18923 del 2011).
1.10 Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale  non ha fatto  corretta  applicazione di tali  principi  in  quanto  ha  ritenuto  precluso l’esame della controversia sulla base di un giudicato esterno, derivato da una sentenza relativa ad annualità diversa e risalente a circa venti anni prima,  fondata  sulla  valutazione  delle  prove  offerte  circa  la  sussistenza del beneficio derivante dalle opere consortili (v., anche, Cass. n. 22697/2023).
1.11. Tale valutazione non può ritenersi idonea alla formazione di un giudicato esterno vincolante in quanto non investe un elemento costitutivo  della  fattispecie  a  carattere  tendenzialmente  permanente  e comune ai vari periodi di imposta, posto che il beneficio in oggetto è una
qualificazione modificabile negli anni, ed in ogni caso il giudicato tributario  non  può  operare  in  relazione  alla  valutazione  delle  prove addotte in giudizi  relativi  a  diverse  annualità,  non  potendosi  precludere ad  ogni  giudice  tributario  il  potere  di  esaminare  autonomamente  e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame.
Stante il riscontrato vizio di violazione normativa, segue la cassazione della sentenza impugnata, ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ed in particolare una valutazione delle circostanze addotte dalle parti sin dal primo grado a sostegno rispettivamente della sussistenza o insussistenza del presupposto impositivo, la causa va rinviata per un nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Campania  in  diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità