Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3897 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3897 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 1901-2023 R.G. proposto da:
CONSORZIO GENERALE DI COGNOME INFERIORE DEL COGNOME , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME assieme all’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME
– intimata – avverso la sentenza n. 4909/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/6/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un «avviso di notifica», con cui il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (di seguito il Consorzio) ha richiesto a NOME COGNOME il contributo di bonifica relativi all’anno 2019.
La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con la sentenza 37/3/2021, ha respinto il ricorso proposto dalla consorziata.
La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia di primo grado sul presupposto dell’efficacia di giudicato esterno, nella presente controversia, della sentenza n. 852/2005 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il Consorzio propone ricorso fondato su unico motivo.
La consorziata è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con unico motivo il Consorzio denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ. per aver ritenuto preclusivo un giudicato esterno (sentenza n. 852/2005 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere cit.) formatosi sulla valutazione delle prove in relazione a risalente annualità (in particolare, circa la sussistenza di un beneficio per i fondi della consorziata derivante dalle opere consortili).
1.2. Le doglianze sono fondate.
1.3. La preclusione ad un esame della controversia, derivante dalla presenza di un giudicato esterno relativo al medesimo contributo ma per annualità differenti, va nella specie ritenuta inesistente, ed in generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l’identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum , per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514 del 2007. n. 1773 del 2000, nonché già Sez. U n. 2874 del 1998).
1.4. Il giudicato copre poi il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (vedi Cass. n. 3488 del 2016 e n. 25745 del 2017), dovendo, tuttavia, essere precisato che il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificità correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene (cfr. C. Cost. n. 53/1998 e n. 18/2000) alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento e alla pronta riscossione dei tributi.
1.5. Una similare ratio rileva anche in presenza di tributi non destinati allo Stato, ovvero di contributi obbligatori secondo la definizione propria delle scienze delle finanze, in rapporto alle esigenze di reperimento dei proventi necessari a finanziare i servizi assicurati dagli enti preposti.
1.6. In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U n. 13916 del 2006), il processo tributario, ancorché generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione, ed in ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (cfr. Cass. n. 14714 del 2001).
1.7. Ne consegue che l’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso, e l’esempio tipico è quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di ente commerciale o di soggetto residente) in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina, ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale (cfr. Cass. Sez. U n. 13916 del 2006).
1.8. Come ribadito da questa Corte, nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. Cass. n. 25516 del 2019).
1.9. In definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (cfr. Cass. n. 1300 del 2018. Cass. n. 18923 del 2011).
1.10 Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto ha ritenuto precluso l’esame della controversia sulla base di un giudicato esterno, derivato da una sentenza relativa ad annualità diversa e risalente a circa venti anni prima, fondata sulla valutazione delle prove offerte circa la sussistenza del beneficio derivante dalle opere consortili (v., anche, Cass. n. 22697/2023).
1.11. Tale valutazione non può ritenersi idonea alla formazione di un giudicato esterno vincolante in quanto non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che il beneficio in oggetto è una
qualificazione modificabile negli anni, ed in ogni caso il giudicato tributario non può operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame.
Stante il riscontrato vizio di violazione normativa, segue la cassazione della sentenza impugnata, ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ed in particolare una valutazione delle circostanze addotte dalle parti sin dal primo grado a sostegno rispettivamente della sussistenza o insussistenza del presupposto impositivo, la causa va rinviata per un nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità