Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19316 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26928/2020 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 44/2020 depositata il 13/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME era attinta da cartella per interessi su sospensione dell’efficacia dell’avviso di accertamento, poi confermato, per ripresa a tassazione su reddito da partecipazione in società di persone sugli anni 2010, 2011 e 2012.
Adiva il giudice di prossimità lamentando la necessaria sospensione del giudizio in attesa della definitività dell’accertamento sulla ripresa a tassazione nei confronti della società e, inoltre, invocava l’effetto riflesso del giudicato esterno per essere già stati annullati con sentenza della CTP di Lucca n.629/2015 sia il processo verbale di constatazione che il presupposto avviso di accertamento per l’anno 2009 relativo alla società.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che interpone ricorso per cassazione, affidato a due strumenti, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per errata applicazione dell’articolo 29 del decreto-legge numero 78/2010, protestando nullità della sentenza per mancata sospensione in violazione del principio di pregiudizialità di cui agli articoli 295 e i 337 del codice di rito civile, nonché dell’articolo 9, primo comma, lettera O) del decreto legge numero 156 del 2015, dell’articolo 39 del decreto legislativo 546 del 1992 e dell’articolo 2945 del codice civile.
Nella sostanza si lamenta che non sia stato sospeso il giudizio relativo alla cartella di cui è controversia in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio riguardante il presupposto avviso di accertamento nei confronti della società in accomandita semplice di cui l’odierna ricorrente era socia accomandante al 90%.
1.2. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 324 del medesimo codice di rito, nonché 2909 e 2495 del codice civile.
Nella sostanza si lamenta che con la precitata sentenza della CTP di Lucca numero 629 del 2015, passata in giudicato, sia stato annullato il PVC e l’originario atto impositivo nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, sicc hé, per l’efficacia riflessa del giudicato esterno, devono ritenersi caducati tutti gli atti impositivi conseguenti nei confronti della società e dei soci.
Il primo motivo non può essere accolto.
2.1. In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi
obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). (Cass. S.U., n. 21763/2021)
2.2. Tuttavia, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (Cass. VI, n. 26716/2019).
2.3. Nel caso in esame, il giudizio presupposto, pendente avanti questa Corte sub rgn. 5651/2020 è chiamato in trattazione nell’odierna adunanza e deciso in pari data, donde le ragioni di sospensione per pregiudizialità vengono meno ed il motivo deve dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto al secondo motivo, esaminati gli atti di merito ai fini della completezza ed esaustività del motivo, sussiste la produzione in copia conforme e con attestazione di passaggio in giudicato della citata sentenza della CTP di Lucca n. 629/2015, a definizione del ricorso promosso dalla socia accomandante avverso l’avviso di accertamento societario per l’anno 2009.
Tuttavia, il motivo non può essere accolto.
Ed infatti, in materia, questa Corte ha affermato che se è ben vero che quando «l’atto presupposto è unico, venuto meno lo stesso, l’effetto del giudicato formatosi sulla sentenza che ha determinato tale caducazione si estende a tutti gli anni coinvolti dalla stessa verifica in cui è avvenuto l’accesso» (Cfr. Cass., V, n. 10456/2021), non è men vero che «occorre evidenziare in relazione all’eccezione di giudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e petitum – ma nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)» (Cfr. Cass., V, n. 11328/2022 e Cass.n. 6405/2025 resa nei confronti dell’altro socio ).
Orbene, risulta dalla sentenza n. 629/2015 (peraltro riportata anche a pag. 19 del ricorso per cassazione) che la questione su cui si era pronunciata la CTP, e di cui parte ricorrente invoca l’applicazione e l’efficacia estensiva del giudicato, non fosse u na questione di fatto bensì di diritto, attenendo alla possibilità che la società estinta RAGIONE_SOCIALE potesse o meno subire accertamenti fiscali, sì da non potersi ritenere coperta da giudicato, tanto meno con effetto estensivo a periodi d’imposta dive rsi da quello oggetto di quello in scrutinio.
Ne consegue che il ricorso è infondato e non può essere accolto. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente, che liquida in €.millequattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 02/07/2025.