Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6323 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
sul ricorso 13184/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, PEC: EMAIL, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza n.1354/8/2021 della COMM.TRIB.REG. del VENETO, depositata l’8 /11/2021;
Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 1354/8/2021 depositata l’8 /11/2021 ha accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova n. 51/1/2012, la quale ha a sua volta accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE annullando la cartella di pagamento n. 07720100008007484, recante l’iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato ex art.54 bis d.P.R. n.633/72 della dichiarazione fiscale per l’anno d’imposta 2006.
Avanti al giudice di prime cure la contribuente ha contestato la mancanza di motivazione della cartella, cui ha replicato l’RAGIONE_SOCIALE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, l’Amministrazione ha controdedotto che, nel quadro VL della dichiarazione presentata per l’anno 2005, il credito indicato è stato di euro 910.508,00, credito poi riportato nella maggior somma di euro 1.018.625,00 nel rigo eccedenza dalla precedente dichiarazione, costituita dal MoRAGIONE_SOCIALE Unico presentato per l’anno 2006. L’A genzia ha consequenzialmente richiesto il pagamento della differenza rispetto al dichiarato, pari ad euro 108.117,00, oltre sanzioni e interessi.
La C.T.P. ha accolto il ricorso introduttivo, ritenendo che il credito in contestazione spettasse alla contribuente per effetto della sentenza n. 18/04/2012, pronunciata dalla C.T.R. del Veneto in relazione agli anni di imposta 2004 e 2005.
Il giudizio di appello è stato sospeso per pregiudizialità, in attesa della definizione da parte della Corte di cassazione del contenzioso
vertente sui due anni di imposta suddetti. Dall’anagrafe tributaria è anche emerso che la società è passata in amministrazione controllata, e la contribuente ha dichiarato che il commissario straordinario ha provveduto a presentare il Mod. IVA, di cui all’art. 74 bis del D.P.R. 633/1972, esponendo le operazioni e il debito IVA non versato, risultato emergente dalle operazioni effettuate nella frazione di anno antecedente alla dichiarazione di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Nei processi pregiudiziali riuniti il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso societario per l’anno 2004 e ha respinto il ricorso per l’anno 2005, mentre la CTR ha accolto l’appello della società, ritenendo che l’avvenuta presentazione del moRAGIONE_SOCIALE 74 bis da parte del commissario ha fatto insorgere l’obbligo dell’Ufficio di insinuarsi al passivo nella procedura “concorsuale” apertasi in seguito all’ammissione della ricorrente alla procedura di amministrazione straordinaria. La decisione della CTR, per la parte che qui interessa , tra l’a ltro ha statuito che « Il credito di imposta maturato relativo al mese di dicembre di euro 108.117,00 va riconosciuto all’Amministrazione straordinaria che correttamente lo ha utilizzato nel successivo anno 2005 », e tale sentenza è stata resa definitiva da questa Corte con la pronuncia n. 25897/2020, la quale ha rigettato il ricorso per cassazione.
5. All’esito, il giudizio da cui scaturisce il presente ricorso è stato riassunto e la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio statuendo: « effettivamente la sentenza n. 18/4/2012 di questa C.T.R. ha riconosciuto valide le ragioni di “RAGIONE_SOCIALE” sull’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di insinuarsi al passivo della procedura e sull’applicabilità della normativa ex art. 74-bis del d.P.R. 633/72, tuttavia, nel dispositivo della sentenza il giudice d’appello ha pure dato atto che il credito d’imposta maturato a dicembre 2004, pari a 108.117 euro è stato correttamente utilizzato dall’Amministrazione straordinaria della società nell’anno 2005 ». Conseguentemente, la CTR ha concluso
che, essendo già stato utilizzato nel 2005 il credito di 108.120 euro, questo non avrebbe potuto essere esposto anche nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2006 e, per l’effetto, ha confermato la legittimità della cartella di pagamento per cui è causa.
La contribuente ricorre per cassazione per un unico motivo, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con un unico motivo la ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.54 bis e 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con l’art. 2 del d.l. n. 347 del 2003, dell’art. 52 della legge fallimentare, dell’art. 2741 cod. civ. e del sotteso principio della par condicio creditorum con riferimento alla statuizione adottata dalla CTR laddove ritiene carente il presupposto per la spettanza del credito in ragione del fatto che sarebbe già stato utilizzato a scomputo dell’originario debito e, dunque, che fosse compensabile il debito originario di euro 1.647.909, sorto nel periodo anteriore all’ apertura della procedura e quindi retto dal principio della par condicio creditorum, e il credito di euro 108.117, sorto nella frazione successiva dell’anno 2004, regolato dalle ordinarie regole IVA.
Il motivo è inammissibile. In primo luogo, va osservato che, a differenza da quanto ritiene la società nel corpo del motivo, la statuizione della CTR in punto di fatto, incentrata sull’applicazione del giudicato esterno derivante dalla sentenza pregiudiziale relativa agli anni di imposta 2004 e 2005, divenuta definitiva, non si pone in contrasto logico con il principio di diritto fissato da Cass. Sez. 5 – , Sentenza n.25897 del 16/11/2020 in tema di IVA e la concorsualità della procedura di amministrazione straordinaria, disciplinata dal d.l. n. 347 del 2003, conv., con modif., in l. n. 39 del 2004, dal momento che si collocano su piani diversi. Un conto è il principio di diritto fissato con la sentenza da ultimo citata, pubblicata il 16.11.2020 e un
altro è il fatto giuridico accertato dalla antecedente sentenza della CTR del 14 febbraio 2012 n.18/4/2012, sentenza divenuta definitiva ex art.324 cod. proc. civ. proprio per effetto di Cass. 25897/2020 che ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza CTR 18/4/2012.
Ciò chiarito, indubbio il giudicato esterno discendente dalla sentenza n.18/4/2012, è consequenziale l’ accertamento fattuale compiuto a riguardo dalla CTR con la sentenza impugnata in questa sede, circa il fatto che la parte del credito IVA oggetto della cartella di pagamento alla base del presente processo è stato indicato nella dichiarazione reddituale della contribuente, pari ad euro 108.120,00, ed è stato utilizzato nel 2005, non potendo quindi essere ulteriormente riportato nei modelli di dichiarazione relativi ai successivi anni.
Non vi è spazio per un nuovo accertamento in sede di legittimità circa l’esistenza del credito suddetto, ormai accertato in via definitiva nel processo pregiudiziale rispetto a quello presente e di cui la CTR ha correttamente tenuto conto.
Dal rigetto del ricorso discende il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite come da dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso in data 14 settembre 2023