Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22131 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22131 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1456/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE; -ricorrente- contro
COMUNE DI CARUGATE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2223/2019 depositata il 23/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, sulla base di tre motivi, la sentenza della CTR Lombardia n. 2223/2019 che ha confermato la sentenza di primo grado la quale aveva disatteso la impugnazione della società contribuente relativa ad un avviso di accertamento TARSU relativo all’ annualità 2012.
Il Comune di Carugate (MI) ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato una memoria.
L’ente controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 -bis c.p.c. richiamando il giudicato esterno formatosi, nelle more, per effetto della sentenza di questa Corte n. 13107/2020 in forza della quale è stata confermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Carugate nei confronti della controricorrente per la TARSU, del medesimo centro commerciale, relativa ai precedenti anni d’imposta 2007 e 2008 sul presupposto della nullità della convenzione in data 2 luglio 1997 inter partes . In particolare ha precisato che, con tale sentenza, passata in giudicato, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso promosso dal Comune e, oltre ad aver cassato l’impugnata sentenza della CTR Lombardia Sez. 19, 29.3.2016, n. 1790, aveva rigettato nel merito il ricorso di primo grado della controricorrente sul presupposto della invalidità della citata convenzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma n. 4, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli art. 38 d.lgs. 546/1992 per avere i giudici di appello adottato una motivazione apparente per essersi limitati esclusivamente a richiamare il contenuto della sentenza numero
627/2012 della Corte di Cassazione senza che dal tenore della sentenza fosse possibile in alcun modo enucleare il thema decidendum ed individuare le ragioni poste a fondamento per la decisione .
Con il secondo motivo lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 58, 59, 62 d.lgs. 507/1993, art. 7 comma 2, lett. b e comma 3 lett. d del d.lgs. 22/1997, artt. 21, comma 1 e 2 lett. e) e g) comma 7, assumendo che i giudici di appello avrebbero dovuto tener conto, ai fini del riconoscimento della esenzione dall’assoggettamento alla TARSU della convenzione inter partes in data il 2.7.1997 per cui il centro commerciale era stato esonerato dal pagamento della TARSU.
Con il terzo motivo la società denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma n. 4, c.p.c. lamenta omessa pronuncia sul ruolo della convenzione in data convenzione stipulata tra le parti il 2.7.1997 nella parte in esonerava SSC dall’assoggett amento a TARSU nella regolamentazione rapporti fra le parti anche in relazione alla gestione dei rifiuti assumendo che nonostante la stessa era stata ampiamente richiamata i giudici di appello non avevano in alcun modo preso posizione sulla rilevanza di detta convenzione.
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, devono essere disattesi assumendo portata decisiva il giudicato esterno invocato dal Comune di Carugate
Osserva, invero, questo Collegio che tutte le censure si fondano sulla valenza ed operatività della convenzione stipulata tra le parti in data 2.7.1997 oggetto di disamina di questa Corte che, con la sentenza n. 13107/2020, ha accertato la nullità della stessa nella parte in cui esonerava la RAGIONE_SOCIALE dall’assoggettamento a TARSU.
5.1. È evidente, quindi, che detta sentenza, resa tra le parti per i precedenti periodi della medesima imposta, assume, nel presente processo, forza di giudicato esterno in ragione della definitiva
declaratoria della nullità della convenzione sui cui la contribuente aveva fondato le proprie difese (ivi compresi i motivi di ricorso) ed il proprio diritto alla chiesta esenzione.
5.2. Va considerato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo»; nonchè che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, «non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.» (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde , ex plurimis , Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1° luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI,
Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675).
5.3. Ne discende il conseguente necessario assoggettamento a TARSU del centro commerciale (nella misura del 40% fissata dal Comune negli avvisi di accertamento, sulla scorta dell’art. 6, co. 2 e 4, lett. b del Regolamento comunale in materia), sussistendo, in forza del richiamato accertamento avente efficacia di giudicato, gli ‘elementi costitutivi’ dell’imposizione TARSU relativa anche alle altre annualità, fra cui l’anno di imposta 2012 oggetto del presente giudizio; la chiesta esclusione della imposizione -invocata in questa sede – si basa, infatti, esclusivamente su una convenzione ormai definitivamente caducata.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, rigettato.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di Carugate le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data