Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6864 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6864 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16573/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore (P_IVA), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, n. 1347/2017, depositata il 7/4/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Alla RAGIONE_SOCIALE era notificata il 15/2/1998 una cartella di pagamento per l’anno d’imposta 1997, a seguito del controllo formale ex art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi NUMERO_DOCUMENTO. L’iscrizione a ruolo riguardava ritenute alla fonte dichiarate e non versate, interessi e sanzioni per un ammontare complessivo di euro 48.655,91. Secondo la cooperativa la somma di euro 32.710,31 riguardava ritenute alla fonte relative a un’indennità corrisposta dal Comune di RAGIONE_SOCIALE per la cessione di alcuni immobili per la realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare. L’importo era stato indicato erroneamente in dichiarazione nel quadro SL, rigo SL12, e nel quadro SU, come ritenuta operata dalla società, in quanto si trattava di ritenuta subita dalla società e operata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, come sostituto d’imposta , all’atto di corrispondere l’ indennità.
Con la sentenza n. 645/2011 la CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo che vi fosse stato un mero errore dichiarativo.
Con la sentenza n. 1347/2017, non notificata, la CTR della RAGIONE_SOCIALE, su impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, riformava la decisione di primo grado, rigettando il ricorso. Il giudice di secondo grado riteneva:
che le argomentazioni e i documenti a supporto dell’esistenza dell’errore non fossero convincenti in quanto la società si era limitata a fare riferimento in maniera generica a una ritenuta operata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE, senza spiegare come l’asserito errore non avrebbe comportato l’omissione di versamenti;
che non fosse stato prodotto un modello correttivo da cui evincere la regolarità e la congruità dei versamenti eseguiti, con ‘bilanciamento’ RAGIONE_SOCIALE risultanze finali ;
che non fossero chiari nemmeno i riferimenti ad ‘ altra sentenza ‘ sul Mod. 760 relativa al rimborso della ritenuta del Comune.
La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Nonostante la notifica perfezionatasi l’8/9/2017 , RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato « violazione dell’art. 2909 c.c. e del giudicato costituito dalle sentenza della Commissione Provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 99/1999 e della Commissione RAGIONE_SOCIALE di Palermo, Sez. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 240/20 08, in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.», la ricorrente deduce di aver depositato due sentenze che avevano accertato il diritto della cooperativa al rimborso della ritenuta del 20% indebitamente operata dal Comune. Dato che nessuna ritenuta avrebbe potuto essere operata, l’NOME non avrebbe potuto chiedere il pagamento della somma riportata in cartella.
Il primo motivo è fondato.
2.1 Parte controricorrente ha, innanzitutto, eccepito che tutti i motivi del ricorso implicano la valutazione di questioni di fatto. L’eccezione è priva di pregio. Il giudicato costituisce la regola del caso concreto, con la conseguenza che l’interpretazione dello stesso pone una questione di diritto che il giudice di legittimità è tenuto ad accertare direttamente. In tema di giudizio di cassazione, la valutazione della sussistenza del giudicato, ponendo una questione di diritto, è sindacabile in sede di legittimità non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge, e va direttamente accertata dal giudice di legittimità, alla stregua dell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme e non di quella degli atti e dei negozi
giuridici (Cass. 29806/2024, Cass. 16227/2014 e Cass., sez. U., 2664/2007).
2.2 Parte controricorrente ha eccepito, in secondo luogo, che il giudicato esterno formatosi anteriormente alla conclusione del giudizio non sia deducibile nel giudizio di cassazione. Nemmeno questa eccezione può essere accolta. Solo qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (Cass. 22506/2015 e Cass. 5370/2024). Nel caso in esame il giudice di appello ha esaminato la questione ritenendo poco comprensibile il riferimento ad altra sentenza sul modello 760 relativa al rimborso della ritenuta del Comune di RAGIONE_SOCIALE.
2.3 Posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi RAGIONE_SOCIALE norme, il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 24664/2007). Dalla sentenza della Commissione Tributaria di Palermo n. 99/1999, depositata il 10/2/1999, non impugnata (v. doc. 7 ricorso: attestazione del passaggio in giudicato della sentenza rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE della giustizia tributaria della CTP di RAGIONE_SOCIALE in data 30/5/2017), a cui il giudice di appello fa un mero accenno, risulta che, a seguito di ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dalla RAGIONE_SOCIALE, sia stato riconosciuto il diritto della cooperativa al rimborso della ritenuta fiscale pari al 20%, indebitamente operata e versata dal Comune RAGIONE_SOCIALE in occasione della liquidazione dell’indennità di esproprio. Esiste dunque un
giudicato esterno opponibile all’RAGIONE_SOCIALE , parte anche del precedente giudizio, attestante che la ritenuta alla fonte dichiarata e non versata fosse stata erroneamente dichiarata dalla cooperativa, trattandosi invero di una ritenuta eseguita dal Comune di RAGIONE_SOCIALE. L’efficacia del giudicato ha una diretta ricaduta nel presente giudizio in quanto fa venir meno il presupposto di fatto della pretesa erariale. L’insussistenza della ritenuta non è compatibile con la richiesta del suo pagamento contenuta nella cartella di pagamento impugnata.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione dell’art 36 bis del DPR n. 600/73 e del diritto vivente su di esso formatosi ai sensi di Cass. 6/12/2002 n. 17394 e Cass. 25/10/2002 n. 15063 cit., in relazione all’art. 360, n. 3 c. p.c.», dopo aver ribadito che la ritenuta era stata operata, sia pure indebitamente, dal Comune, la ricorrente eccepisce la violazione del l’art. 36 -bis d.P.R n. 600 del 1973 perché qualora si sia in presenza di un errore formale, lo stesso può essere immediatamente corretto, mentre se l’errore è sostanziale, nel senso che sarebbe stata evasa un’imposta, occorre una comunicazione al contribuente per evitare la reiterazione dell’errore e per consentire la regolarizzazione o i necessari chiarimenti.
Con il terzo motivo, rubricato « violazione dell’art 132 n. 4) c.p.c. per motivazione nulla e/o apparente in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.; violazione dell’art. 360 n. 5) c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti», la ricorrente deduce: a) che la sentenza è viziata sul piano motivazionale perché ‘sganciata’ dai fatti concreti, quali il duplicato del certificato IRPEF relativo all’anno 1997 rilasciato dal Comune di RAGIONE_SOCIALE e le due sentenze prodotte riguardanti la ritenuta; b) che in ogni caso la decisione rimane viziata dall’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, costituiti proprio dal duplicato del certificato IRPEF e dalle due predette sentenze.
Il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo, essendo stato accertato in altro giudizio tra le stesse parti che la pretesa erariale era fondata su un presupposto non corretto.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e tenuto conto che non vi sono accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la Corte, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della cooperativa. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate, tenuto conto che l’emissione della cartella trovava giustificazione in un errore dichiarativo della coperativa. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, preso in considerazione il valore della causa, seguono la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ad euro 200,00 per esborsi ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/2/2026
il AVV_NOTAIO NOME COGNOME