Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17194 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17194 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della CTR del Veneto, n. 641/19 depositata il 23 luglio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Si dà atto che il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta a mezzo della quale ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso.
RILEVATO CHE
La presente controversia, relativa ad avviso di accertamento nei confronti di un socio della RAGIONE_SOCIALE per il recupero dell’IRPEF (anno 2011) su quota dei relativi maggiori utili, attiene al tema della deducibilità dei canoni di leasing corrisposti alla società RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di un distributore di carburante e di un’area attrezzata per la sosta ed il parcheggio di
Estensione giudicato canoni leasing
autovetture. La Corte regionale, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento suddetto, e dunque la relativa ripresa IRPEF, richiamando il principio enunciato da Sez. U n. 10225 del 2017 riguardo all’ammortizzabilità del costo di acquisizione del terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburante.
Avverso tale sentenza l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso.
La contribuente ha successivamente depositato memoria illustrativa, a mezzo della quale hanno espressamente eccepito il giudicato esterno di altra pronuncia intervenuta fra le stesse parti.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudizialmente occorre affrontare l’eventuale rilevanza del giudicato esterno. In proposito la parte ricorrente ha depositato una copia della sentenza, munita di certificato di passaggio in giudicato, resa dalla stessa CTR fra le stesse parti, pur avente ad oggetto una diversa annualità d’imposta (IRPEF 2012), distinta col n. 436/2023.
In tale pronuncia, con riguardo sempre all’area in questione, è stata decisa la piena deducibilità, avendo la CTR preso atto di altra sentenza (la n. 705 del 2018) e del relativo passaggio in giudicato, pur relativa (quest’ultima) alla società ed all’IRAP.
E’ vero che il giudicato relativo a una determinata annualità d’imposta non può incondizionatamente essere fatto valere anche per altre annualità, ma l’ostacolo è individuato dal riferimento ad elementi variabili.
Di contro va ribadito che
La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove
pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità.
(Cass. n. 38950/21).
Orbene appare evidente che la deducibilità dei canoni di leasing in ragione della natura del bene (immobile) cui gli stessi si riferiscono, attiene ad un elemento costitutivo, e l’imposta nella specie è la medesima (l’IRPEF gravante sugli utili della socia NOME COGNOME).
Deve dunque ritenersi l’efficacia di giudicato della pronuncia n. 436/2023 resa dalla CTR Veneto sulla presente controversia.
Quanto alla integrità del contraddittorio, versandosi in ipotesi di accertamento dell’utile spettante per trasparenza in capo al socio di società personale, deve osservarsi che pur non essendo evocati nel presente giudizio la società e l’altro socio, va osservato che avendo la sentenza passata in giudicato accertato l’assenza dell’utile aggiuntivo, per assicurare la ragionevole durata del processo deve escludersi la necessità di annullamento con rimessione al giudice del merito.
Per effetto di quanto precede il ricorso dev’essere respinto.
Le spese gravano sulla parte ricorrente soccombente.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno, respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.100,00 oltre rimborso forfettario nel 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a., oltre ad € 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, addì 8 maggio 2025