Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21629 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4807/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 6577/49/16 depositata l’8 luglio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME un avviso di accertamento mediante
il quale determinava con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, in base agli indici di capacità di spesa previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. ), il reddito complessivo netto del contribuente da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF relativamente all’anno 2008.
L’COGNOME impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva in sèguito confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che con sentenza n. 6577/49/16 dell’8 luglio 2016 rigettava l’appello della parte privata.
Riteneva il giudice regionale che il contribuente non avesse offerto prova documentale idonea a superare la presunzione legale di capacità contributiva sulla quale si fondava l’accertamento sintetico operato nei suoi confronti dall’Ufficio.
Avverso questa sentenza l’COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del menzionato articolo il ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c..
1.1 Con esso viene opposto il giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 4736/16 resa «inter partes» dalla CTR della Campania il 18 aprile 2016, depositata il 19 maggio 2016, mediante la quale è stato annullato l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF emesso dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE II di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE nei
confronti dell’COGNOME in relazione all’anno 2007, asseritamente fondato sugli stessi presupposti di fatto e di diritto giustificativi dell’atto impositivo oggetto della presente controversia.
1.2 Deve sùbito rilevarsi che la pronuncia invocata dal ricorrente è passata in giudicato il 20 dicembre 2016, successivamente alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, avvenuta in data 8 luglio 2016.
1.3 Nel descritto contesto, è da escludere la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 2909 c.c., non potendo evidentemente imputarsi alla CTR di non aver considerato definitive e inoppugnabili le statuizioni contenute in una sentenza (emanata nell’àmbito di altro giudizio fra le stesse parti) che, al momento della decisione della causa, non ancora risultava passata in giudicato.
1.4 Fermo quanto precede, va comunque riconosciuta al ricorrente la legittimazione ad eccepire nell’odierna sede processuale l’esistenza di un giudicato esterno sopravvenuto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui un simile giudicato è opponibile e persino rilevabile d’ufficio (cfr. Cass. n. 12754/2022, Cass. n. 32441/2018, Cass. n. 8607/2017, Cass. Sez. Un. n. 23296/2016)nel giudizio di legittimità, ove riferito a una sentenza divenuta definitiva dopo il decorso del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello (cfr. Cass. n. 25863/2022, Cass. n. 39815/2021, Cass. n. 14883/2019, Cass. Sez. Un. n. 21493/2010).
1.5 Riqualificata come eccezione di giudicato, la doglianza in esame merita di essere accolta.
1.6 Dalla lettura della citata sentenza n. 4736/16 del 19 maggio 2016, integralmente ritrascritta nel corpo del ricorso e depositata in copia autentica munita dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., emerge che la CTR della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dall’COGNOME, ha annullato l’avviso di
accertamento emesso nei suoi confronti dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE II di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007, incentrato sui medesimi indici di capacità di spesa del contribuente posti a base dell’atto impositivo impugnato nel presente giudizio, costituiti: (a)dall’acquisto, nell’anno 2008, di quote societarie per un corrispettivo di 15.760 euro;
(b)dall’acquisto, nell’anno 2009, dell’intera quota di partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE detenuta dall’RAGIONE_SOCIALE;
(c)dalla stipula di un contratto di mutuo prevedente l’assunzione dell’obbligo di pagamento di dieci rate mensili dell’importo di 12.000 euro cadauna, in scadenza dal 27 agosto 2009 al 27 maggio 2010;
(d)dal possesso di un’autovettura della potenza fiscale di 18 cv;
(e)dal possesso di un appartamento sito in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO.
1.7 A sostegno della decisione adottata il giudice regionale ha argomentato che non erano «emerse prove sufficienti, neppure indiziarie, dell’effettivo pagamento di somme oltre le capacità di reddito» del contribuente.
1.8 Chiarito ciò, e rammentato che la produzione nel giudizio di legittimità del documento attestante il maturare di un successivo giudicato non incorre nel divieto posto dall’art. 372, comma 1, c.p.c., operante rispetto ai soli documenti formatisi nel corso del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 13238/2023, Cass. n. 4415/2020, Cass. n. 32441/2018), si osserva che oggetto dell’odierna vertenza è un accertamento tributario effettuato con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo, applicabile «ratione temporis» , vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 22, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010.
1.9 Tale norma, nella formulazione che qui viene in rilievo, consente all’Ufficio di determinare il reddito complessivo netto del
contribuente in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato.
1.10 Il comma immediatamente successivo dello stesso articolo precisa che, qualora l’accertamento sintetico abbia riguardo alla spesa per incrementi patrimoniali, questa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
1.11 Ricostruito in breve il quadro normativo di riferimento, va notato che, nella fattispecie in esame, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dell’COGNOME per gli anni d’imposta 2007 e 2008 sono entrambi basati sugli indici di capacità contributiva esposti sopra nel sottoparagrafo 1.6.
1.12 Si è, quindi, in presenza di atti impositivi che trovano il loro fondamento negli stessi elementi di fatto, ovvero in presunte spese per incrementi patrimoniali rilevanti a fini fiscali per un arco temporale comprendente più periodi d’imposta (quello relativo all’anno in cui la spesa è stata sostenuta e i quattro anni precedenti).
1.13 In questo scenario, ai fini della soluzione della lite assume carattere dirimente la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 13916/2006, con la quale è stato affermato che:
-«qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il ‘petitum’ del primo» ;
-«tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente» .
1.14 I suenunciati princìpi di diritto sono stati successivamente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 26482/2007.
1.15 Con specifico riferimento alla materia tributaria è stato, inoltre, precisato che, in relazione alle imposte periodiche, l’effetto vincolante del giudicato esterno opera nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale (cioè per un arco di tempo comprendente più periodi di imposta) o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. n. 3273/2024, Cass. n. 28454/2023, Cass. n. 32665/2018).
1.16 Orbene, la più volte richiamata sentenza n. 4736/16, risolvendo in maniera definitiva e inoppugnabile un punto comune alla presente controversia, ha accertato che le spese poste a base della determinazione sintetica del reddito operata dall’Ufficio, spalmate in quote costanti per un arco temporale di cinque anni, non sono state effettivamente sostenute dal contribuente.
1.17 Essa, quindi, pur riguardando in modo specifico l’anno 2007, si fonda su elementi tendenzialmente permanenti della fattispecie
impositiva, sì da doversi riconoscere all’intervenuto giudicato l’attitudine ad espandere i suoi effetti ad altri periodi d’imposta inclusi nel quinquennio di cui all’art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente «ratione temporis» , e in particolare, per quanto qui interessa, all’anno 2008.
1.18 Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, in accoglimento della sollevata «exceptio rei iudicatae» , va disposta la cassazione della sentenza impugnata.
1.19 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso dell’COGNOME e il conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.
La cassazione della sentenza gravata e la contestuale decisione nel merito impongono di provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero processo.
2.1 In proposito, considerato che in questa sede il contribuente si è limitato ad opporre un giudicato esterno a sé favorevole formatosi successivamente alla pubblicazione della pronuncia qui impugnata, si reputano sussistenti idonee ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo la causa nel merito, in accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, annulla l’avviso di accertamento impugnato; compensa interamente fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione