Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9873 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
Oggetto: IVA -iscrizione ipotecaria -giudicato esterno
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19989/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (PEC: EMAIL), domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n.84/6/2016 depositata il 19 gennaio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria è stato respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 163/12/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’iscrizione ipotecaria n.100142/48 recante il debito di imposta portato da quattro cartelle di pagamento – rispettivamente di euro 422,57, euro 226,47, euro 857,39 ed euro 18.622,65 – relativamente agli anni di imposta 2007 e 2009.
Si legge nella sentenza impugnata che la RAGIONE_SOCIALE ha annullato l’iscrizione avendo accertato l ‘assorbente mancata notifica alla contribuente di due delle quattro cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria, perché avvenuta con consegna degli atti a società diversa ed estranea alla ricorrente e ha ritenuto che ciò facesse venir meno l’impugnata iscrizione, dal momento che l’importo della pretesa tributaria utilmente considerabile si è collocato al di sotto dell’ammontare di euro 8.000,00.
Il giudice d’appello ha a sua volta accertato che nessuna delle notifiche delle quattro cartelle di pagamento è valida, per ragioni
tratte dalle controdeduzioni in appello depositate dalla contribuente e, per l’effetto , ha rigettato l’appello.
Avverso la sentenza della CTR propone ricorso la contribuente, affidato a quattro motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
In via preliminare va esaminata e disattesa l’eccezione sollevata dalla contribuente di inammissibilità del ricorso ex art.369 comma 3 cod. proc. civ. per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio , dal momento che il fascicolo d’ufficio è presente agli atti e, dunque, la ratio della previsione normativa suddetta è stata rispettata.
Sempre in via preliminare va scrutinata l’e ccezione di inammissibilità del ricorso di RAGIONE_SOCIALE per l’esistenza di un precedente giudicato esterno sulla illegittima notifica delle quattro cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria impugnata.
L’eccezione è fondata. Parte controricorrente eccepisce che è intervenuta inter partes la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 79 del 21 novembre 2014 -18 gennaio 2016, originata dall’impugnazione delle intimazioni di pagamento notificate successivamente all’iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio. In allegato 2 al controricorso è stata depositata la copia autentica della sentenza, con attestazione del suo passaggio in giudicato, la quale ha tra l’altro stabilito che le stesse cartelle di pagamento sottese al presente contenzioso non sono state notificate correttamente. Nella sentenza è presente la seguente statuizione: « tutte le cartelle di pagamento non appaiono correttamente notificate (…) anche quelle recanti la pretesa di euro 412,39 ed euro 221,12 » e « quelle richiedenti i restanti importi di euro 857,39 ed euro 18.622,65 ».
Il Collegio osserva che si tratta delle medesime cartelle sottese al presente contenzioso (cfr. p.2 del ricorso e p.3 controricorso), nel dettaglio:
la n. 048/2006/000842218/88/000 di euro 412,39;
la n. 048/2007/00121184/23/000 di euro 221,12;
la n. 048/2009/00065834/67/000 di euro 857,39;
IV la n. 048/2009/00065835/68/000 di euro 18.622,65.
Il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 79 del 21 novembre 2014 -18 gennaio 2016 rende irretrattabile la statuizione sulla notifica delle quattro cartelle di pagamento, dal momento che nei due giudizi tra le stesse parti le domande sono state fondate sul medesimo rapporto giuridico originato dalle cartelle di pagamento, sia pure ai fini dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e delle intimazioni di pagamento, e quest’ultimo è stato definito con sentenza passata in giudicato.
L’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, forma la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata e, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Ordinanza n.27013 del 14/09/2022; conformi, Cass. Ordinanza n.11314 del 10/05/2018; Cass. Sez. U. n.13916 del 16/06/2006), preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
10. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.400 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, Spese generali 15% Iva e Cpa.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 26.1.2024