Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3618 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3618 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 31144-2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dell’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 315/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA, depositata il 24/5/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 501/2016 , in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2007 emesso dal Comune di Cagliari.
Il Comune resiste con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d. ‘minimo costituzionale’ in violazione degli artt. 1 d. lgs. 546/1992 e 112, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 111 Cost.» per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’ appello della Società limitandosi ad invocare l’efficacia di giudicato in relazione ad alcune ordinanze della Corte di cassazione relative ad altre annualità d’imposta (Cass. nn. 28045/2018 per ICI 2001, 27426/2018 per ICI 2002, 27427/2018 per ICI 2003, 13821/2018 per ICI 2004, 13820/2018 per ICI 2005).
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. La Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue: «…il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per l’applicazione del giudicato esterno. Nella presente controversia, infatti, pendente tra le stesse parti, si verte della applicazione di un tributo sui medesimi
presupposti di quelli esaminati dalle citate sentenze, e relativi a diverse annualità».
1.3. Dall’esame delle suddette ordinanze emerge che questa Corte aveva disposto la cassazione con rinvio delle sentenze impugnate (relative, come si è detto, a diverse annualità d’imposta) dopo aver affermato i seguenti principi:«…l’area risulterebbe “area urbana” secondo lo strumento urbanistico generale … e pur non essendo possibili interventi con aumenti di volumetria nell’anno di riferimento, erano tuttavia, possibili interventi finalizzati a una utilizzazione economicamente vantaggiosa …, indice di capacità contributiva che la rendevano assoggettabile a tributo per le possibili utilizzazioni commerciali e di servizi (quale, l’esistenza di un parcheggio e di un autolavaggio). In buona sostanza, il venir meno della concreta possibilità di utilizzare il volume edificatorio non fa diventare il terreno agricolo (anch’esso, in ogni caso, sottoponibile a ICI, secondo il valore catastale), ma incide solo sulla determinazione della base imponibile ma non sulla destinazione dell’area attribuita dallo strumento urbanistico generale. Infine, va rilevato come la circostanza che l’area oggetto di controversia fosse una pertinenza dei sottostanti garage (accennata alla p. 4 del controricorso) non risulta documentata, e smentita alla p. 6 del ricorso dove si evidenzia come non possa sussistere alcun vincolo di pertinenzialità tra unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi (manca, infatti, l’elemento soggettivo).».
1.4. Ciò posto, occorre evidenziare che la sentenza di cassazione con rinvio non costituisce giudicato, formandosi quest’ultimo soltanto sulla sentenza che decide definitivamente la causa nel merito (cfr. Cass. n. 13873 del 2012).
1.5. Invero, il principio di diritto, risultante dalla sentenza di legittimità (art. 384, comma 2, c.p.c.), costituisce la regola di giudizio a cui deve uniformarsi la decisione di merito suscettibile di divenire essa giudicato, ma non costituisce esso stesso un giudicato (se si trattasse di un giudicato, non avrebbe senso l’effetto vincolante stabilito dalla norma che stabilisce l’effetto di vincolo) (cfr. Cass. n. 10337 del 2024 in motiv.).
1.6. La mera identità delle questioni giuridiche e fattuali da esaminare non crea, dunque, alcun vincolo a carico del giudice investito di successivo giudizio, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l’adesione ad esse.
1.7. La Commissione tributaria regionale si è quindi discostata dai principi dianzi illustrati, non sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per invocare l’efficacia di un giudicato esterno in relazione alle pronunce dianzi citate, contenenti statuizione di rinvio cd. proprio o prosecutorio a norma dell’art. 383 , primo comma, c.p.c.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo («Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. … consistente nella … assenza di potenzialità edificatoria dell’area per cui è processo»), con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da