Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33162 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33162 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2537/2021 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Canicattì (AG), in persona del socio amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del responsabile pro tempore del contenzioso per la RAGIONE_SOCIALE, in virtù di procura a mezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal AVV_NOTAIO da Roma l’1 ottobre 2021, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, nella qualità di successore a titolo universale ex art. 76 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei rapporti attivi e passivi della disciolta ‘ RAGIONE_SOCIALE
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO RISCOSSIONE
Rep.
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Palermo, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. ai fini di comunicazioni e notifiche: EMAIL) , e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce alla memoria depositata il 19 ottobre 2023;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE il 3 giugno 2020, n. 2998/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente; udito per la controricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, per l’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo, nonché
AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’assorbimento dei restanti motivi .
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE il 3 giugno 2020, n. 2998/01/2020, che, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento, nonché dei correlativi cartella di pagamento e avviso di accertamento, per la TARSU relativa all’anno 2011 in relazione ad immobile ubicato in Canicattì (AG), nella misura di € 7.905,87, ha accolto l’appello proposto della ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti della medesima
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2014, n. 1653/05/2014, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso introduttivo – sul presupposto che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata alla contribuente, per cui i vizi relativi a quest’ultima non potevano essere fatti valere in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento.
L a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo, nonché per l’assorbimento dei restanti motivi.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
In tale sede, la ricorrente ha dedotto per la prima volta il passaggio in giudicato della sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 18 aprile 2014, n. 1324/07/2014, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto, la cartella di pagamento sottesa all’intimazione di pagamento era stata annullata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 101 e 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente non si fosse costituita nel procedimento di appello, nonostante la spedizione a mezzo del servizio postale di memoria difensiva con annessa documentazione.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 77, 83 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto d al giudice di secondo grado che l’agente della riscossione si fosse regolarmente costituito nel procedimento di appello, nonostante la mancata produzione della deliberazione adottata dall’assemblea ordinaria dei soci il 16 ottobre 2013 per il conferimento della rappresentanza al direttore generale, che, pertanto, era carente di legitimatio ad processum .
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 100 e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado c he l’annullamento (implicito) dell’avviso di accertamento, che era insito nella caducazione della cartella di pagamento, non fosse investito dalla formazione del giudicato interno anche nei confronti dell’ente impositore, seppure in assenza della sua chiam ata in causa da parte dell’agente della riscossione.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 4, commi 1, e 5, e 5, comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, 156 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la notifica della cartella di pagamento fosse regolare, nonostante il coinvolgimento di soggetti sprovvisti di abilitazione nel procedimento notificatorio.
Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità dell’eccezione di giudicato esterno, che la ricorrente ha
proposto per la prima volta nel corso del presente procedimento con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ancorché l’irrevocabilità della sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 18 aprile 2014, n. 1324/07/2014 (e prodotta in copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato), sia intervenuta ben prima -oltre che della proposizione del ricorso per cassazione -della stessa celebrazione dell’udienza di discussione dinanzi al giudice di appello (19 febbraio 2020).
2.1 Invero, è pacifico che il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11112; Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7633; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4420; Cass., Sez. 5^, Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31950; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 35920; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2022, n. 24731; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25758; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1012; Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2023, n. 22979).
Peraltro, un recente arresto di questa Corte ha precisato -con condivisibile affermazione di principio, a cui il collegio ritiene di dare continuità in questa sede – che nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALE memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell’udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza (in termini:
Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25863; nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1012).
A sostegno di tale esegesi, si è argomentato che: « È pur vero che, in ragione del richiamo all’art. 276 cod. proc. civ., l’esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata e che tale principio discende dal rilievo secondo cui ogni adempimento anteriore alla pubblicazione della sentenza non ha rilevanza giuridica esterna ai fini del venire ad esistenza della sentenza civile, la quale è determinata, come regola generale, vigente nella specie, dalla sua pubblicazione mediante deposito nella Cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, quel che rileva, tuttavia, al fine di individuare il mezzo di gravame cui affidare l’eccezione di giudicato esterno nelle more formatosi, è che alla data della deliberazione il quadro fattuale sul quale la decisione di secondo grado deve fondarsi debba o meno considerarsi chiuso. (…) La soluzione accolta trova conforto nella ulteriore disposizione di cui al secondo comma dell’art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992 il quale prevede che il rinvio della deliberazione «quando ne ricorrano i motivi» debba comunque avvenire in quella sede, così restando implicitamente la possibilità di una rinnovazione della deliberazione in epoca successiva. Se pure con riferimento al giudizio ordinario questa Corte ha già affermato che, riservata la causa per la decisione, ha inizio la fase della deliberazione, retrattabile solo a seguito di provvedimento decisorio del giudice collegiale. Rispetto a simile eventuale statuizione, che può anche essere fondata sul rilievo di ufficio di circostanze rilevanti ai fini della decisione, non esiste alcun diritto RAGIONE_SOCIALE parti, dopo che le stesse nell’udienza collegiale hanno presentato le proprie conclusioni
e svolto le proprie difese (Cass. 27/05/2013, n. 13163). La tesi qui sostenuta, inoltre, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, se pure con riferimento al giudizio di cassazione, individua nella udienza di discussione, e precisamente prima dell’inizio della relazione, l’ultimo termine utile per far valere il giudicato esterno in caso di formazione successiva alla notifica del ricorso (Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916, Cass. 31/05/2019 n. 14883). La data della deliberazione segna, pertanto, il confine di ogni possibile attività difensiva endoprocessuale della parte » (Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25863).
2.2 Nella specie, considerando la data di pubblicazione della sentenza richiamata (18 aprile 2014) ed il decorso del termine lungo di impugnazione (sei mesi) (in carenza di notifica, con il prolungamento della sospensione feriale dei termini dall’1 agosto 2014 al 15 settembre 2014 ex art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742), la formazione del giudicato esterno risaliva al 3 dicembre 2014, allorquando, cioè, la sentenza impugnata non era stata ancora pronunciata ed il giudizio di appello non era ancora perven uto all’udienza di discussione. Per cui, l’eccezione di giudicato esterno poteva (e doveva) essere proposta dalla contribuente nel corso del giudizio di appello, al più tardi, durante l’udienza di discussione del 19 febbraio 2020.
Ciò posto, il primo motivo è inammissibile.
3.1 Il mezzo contesta l’implicita dichiarazione di contumacia ( recte : l’affermazione della mancata costituzione in giudizio) della contribuente, che si era, invece, costituita nel giudizio di appello a mezzo di raccomandata postale.
Secondo il tenore della censura: « Il giudice tributario a quo avrebbe dovuto accertare che la società appellata si è costituita
in giudizio depositando il fascicolo processuale di parte, unitamente ad una memoria difensiva, a mezzo del servizio raccomandata 1 di RAGIONE_SOCIALE e conseguenzialmente motivare specificamente le domande e le eccezioni con esse sollevate che lo avrebbero indotto ad un diverso esito del giudizio , anziché dichiarare che la società contribuente risulta non essersi costituita in giudizio, in violazione del diritto al contraddittorio e il diritto di difesa ». A dire del ricorrente: « Circa l’onere di parte rico rrente di provare il concreto pregiudizio che ha subito dall’erronea indicazione nella sentenza di essere contumace sebbene regolarmente costituita, nonché l’indicazione della limitazione del diritto di difesa e la sua incidenza sull’esito della lite (…) , si rileva che l’esame, valutazione e motivazione specifica RAGIONE_SOCIALE numerose doglianze, deduzioni e approfondimenti giuridici RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni dell’appellata (…) e la memoria illustrativa (…) avrebbero comportato un esito diverso del giudizio ».
3.2 In punto di diritto, va osservato che l’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del testo originario nella parte in cui non consentiva, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio innanzi alle commissioni tributarie, l’utilizzo del servizio postale (Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 520), è stato riformulato dall’art. 3 -bis , comma 6, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel senso che: « Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale ».
3.3 Dacché, come è stato rilevato da questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2012, n. 17953; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12677; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16360; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2021, n. 35393; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2023, n. 8859), avendo la pronuncia investito (e il legislatore riformulato) il solo ridetto art. 22, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è derivata una evidente disarmonia sistematica, in quanto, attualmente, in base al testo normativo, la costituzione del ricorrente (e dell’appellante principale) può avvenire a mezzo posta, mentre la costituzione della parte intimata ( e dell’ appellante incidentale), ai sensi degli artt. 54 e 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovrebbe avvenire solo col materiale deposito degli atti all’uopo necessari. Tuttavia, una simile disarmonia non si giustifica razionalmente, posto che non v’è ragione per affermare che adempimenti analoghi debbano avvenire con modalità differenti; e posto che vale anche per la parte resistente (o appellata) la ratio che indurrebbe a prevenire una analoga eccezione di incostituzionalità, traente base (artt. 3 e 24 Cost.) dalla considerazione che è irrazionale assoggettare il deposito di un ricorso – e degli atti relativi ai fini della costituzione RAGIONE_SOCIALE parti – a un’unica modalità, consistente nella presentazione personale brevi manu , essendo il processo tributario ispirato al modello della semplificazione RAGIONE_SOCIALE attività processuali (Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 520) ed essendo l’uso dei mezzi di trasmissione ampiamente ammesso nel sistema dei processi civili e amministrativi proprio per la
costituzione in giudizio e il deposito di atti e documenti (artt. 9 e 18 del d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, sulla disciplina dell’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e contabile; art. 134 disp. att. cod. proc. civ., circa le possibilità di consegna del ricorso e del controricorso in cassazione giustappunto a mezzo posta). Consegue la necessità di attuare un’esegesi RAGIONE_SOCIALE disposizioni del processo (anche) tributario che sia idonea a garantire, per tale via, la tutela RAGIONE_SOCIALE parti in posizione di parità, e che consenta di evitare la frapposizione di ostacoli non giustificati da preminenti interessi pubblici rispetto alla funzione -assegnata al processo – di generale tutela di situazioni soggettive (vedansi, per la reiterata affermazione di simili concetti: Corte Cost., 3 luglio 1963, n. 113; Corte Cost., 9 luglio 1974, n. 214; Corte Cost., 20 aprile 1977, n. 63; Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 522); ostacoli destinati a culminare in irragionevoli sanzioni di inammissibilità (vedasi, al riguardo: Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 189).
3.4 Premesso che, comunque, non si sarebbe in presenza di un errore di fatto, ma eventualmente di un errore di diritto, attinente alla regolarità del procedimento notificatorio e, quindi, alla rituale costituzione del contraddittorio processuale, per cui la dichiarazione di contumacia di una parte regolarmente costituitasi in giudizio non può integrare un errore revocatorio (art. 394, n. 5, cod. proc. civ.) del giudice di merito (in relazione all’opposta ipotesi parificabile sul piano della qualificazione giuridica – di omessa dichiarazione di contumacia: Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2018, n. 19375), ad ogni modo, questa Corte ha ritenuto che, nel caso in cui una parte, ancorché, in ipotesi, regolarmente costituita, sia stata dichiarata per errore contumace, non si configura alcun vizio
della sentenza, allorché l’erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva. Va, pertanto, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si limiti alla deduzione della erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato nell’esercizio del diritto di difesa, né quale incidenza abbia potuto avere sull’esito della controversia, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell’errore lamentato e da sottrarre la doglianza all’astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 23 novembre 2006, n. 24889; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2012, n. 12679; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2014, n. 5969; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2016, n. 21571; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2018, n. 19375; Cass., Sez. 1^, 18 marzo 2021, n. 7690).
3.5 Nella specie, la ricorrente si è limitata a prospettare, sul piano astratto, una « limitazione del diritto di difesa » e un’« incidenza sull’esito della lite », senza specificare, in alcun modo, sul piano concreto, come l’erronea dichiarazione di contumacia (o, meglio, l’erronea indicazione della mancata costituzione) avrebbe determinato un vulnus all’esercizio di una facoltà difensiva e come la lamentata restrizione avrebbe alterato la decisione della lite.
Il secondo motivo è infondato.
4.1 Premesso che la persona fisica che si costituisce in giudizio per conto di una società dotata di personalità giuridica ha l’onere di allegare la qualità di legale rappresentante della società, assumendo rilevanza la prova di tale qualità solo nel caso che la stessa sia contestata dalla controparte, tale allegazione, mentre può ritenersi implicita qualora si deduca di ricoprire la qualità di organo amministrativo della società
(trattandosi di veste astrattamente idonea alla rappresentanza in giudizio della persona giuridica), deve essere, invece, esplicita – anche senza necessità di indicare la fonte del potere rappresentativo – nel caso di costituzione in giudizio di chi dichiari di rivestire la qualità di direttore generale della società. Il direttore generale, infatti, costituisce un organo con compiti di direzione interna, dotato del potere di rappresentare la società, anche processualmente, nei rapporti esterni con effetti vincolanti soltanto se sussiste, in tal senso, una specifica attribuzione statutaria, oppure un conferimento negoziale da parte dell’organo amministrativo, ovvero ancora se tale potere deriva dalla natura dei compiti affidatigli (Cass., Sez. 2^, 15 novembre 2006, n. 24298). Più precisamente, occorre muovere dalla considerazione che, in tema di società per azioni, il potere del direttore generale di rappresentare verso l’esterno la società (inclusa la possibilità di rilasciare valida procura ad litem ) può ritenersi sussistente soltanto se vi sia stata, in tal senso, una specifica attribuzione, statutaria o dell’organo amministrativo, o anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli, laddove, in ogni altro caso, il potere rappresentativo deve, in via di principio, escludersi, esplicando il direttore generale attività meramente interna od esecutiva (Cass., Sez. 3^, 27 aprile 2007, n. 10096; Cass., Sez. 3^, 17 febbraio 2011, n. 3848; Cass., Sez. 3^, 14 luglio 2015, nn. 14662 e 14663). Siffatto orientamento, formatosi nell’assetto normativo antecedente alla riforma del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, si presta ad operare anche con riguardo a quello odierno, essendo rimasta sul punto la disciplina sostanzialmente invariata. Non a caso anche la dottrina più avveduta, se da un lato esclude un generale e automatico potere di
rappresentanza esterna del direttore generale, che alcune isolate opinioni farebbero discendere dalla assimilazione dello stesso alla figura dell’institore, a differenza del quale tuttavia i direttori generali si limitano, assai spesso, a svolgere attività di rilievo meramente interno, ammette che il potere dei direttori generali di rappresentare la società verso l’esterno possa sussistere a seguito di una specifica attribuzione oppure nel caso in cui tale potere inerisca alla natura stessa dei compiti loro affidati (Cass., Sez. 3^, 14 luglio 2015, nn. 14662 e 14663).
4.2 Ciò non di meno, si deve fare applicazione anche nella fattispecie in decisione del principio per cui il terzo non può far valere le limitazioni dei poteri dell’organo rappresentativo della società di capitali, risultanti dallo statuto o dall’atto costitutivo, ovvero stabilite dal consiglio di amministrazione , perché, attesa la natura del rapporto (organico) che lega il soggetto che impersona l’organo alla società, queste limitazioni hanno solo riflessi interni e non pregiudicano la validità degli atti compiuti dal rappresentante della società, alla stregua del disposto de ll’art. 2384 cod. civ., secondo il quale le limitazioni al potere di rappresentanza risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto sono opponibili solo quando sia provato che il terzo ha agito intenzionalmente in danno della società (Cass., Sez. Lav., 24 gennaio 2002, n. 809; Cass., Sez. Lav., 3 aprile 2002, n. 4736).
4 .3 Nella specie, l’eccezione della contribuente concerneva , per l’appunto, l’omessa allegazione della deliberazione assembleare, che l’agente della riscossione non aveva l’onere di produrre in giudizio per giustificare la propria legitimatio ad processum , trattandosi, come si è detto, di un atto interno
all’organizzazione sociale con finalità di ripartizione del potere gestionale e rappresentativo, la cui esistenza ed il cui contenuto dovevano essere preliminarmente verificati e controllati dal AVV_NOTAIO (secondo la previsione dell’art. 54 del r.d. 10 settembre 1914, n. 1326) in sede di conferimento della procura ad litem .
Per cui, l’onere di dedurre eventuali carenze o vizi del titolo abilitante gravava ad esclusivo carico della contribuente, che non poteva limitarsi a d una generica contestazione dell’ omessa produzione.
Il terzo motivo è infondato.
5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla ‘ denunciatio litis ‘ all’ente impositore, la cui partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall’agente della riscossione e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, senza che costituisca requisito per l’opponibilità RAGIONE_SOCIALE statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario (in termini: Cass., Sez. 1^, 6 maggio 1975, n. 1748; Cass, Sez. 1^, 13 giugno 1979, n. 3328; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14566; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2022, n. 11833).
5.2 T uttavia, l’opponibilità all’ente impositore presuppone che la sentenza resa tra contribuente ed agente della riscossione su un atto impositivo e/o su un atto esattivo sia passata in giudicato. Ne discende che la proposizione dell’appello da parte dell’agente della riscossione preclude l’irrevocabilità della pronuncia giudiziale di prima istanza sull’intero thema decidendum anche nei confronti dell’ente impositore. Per cui,
non si può ragionevolmente ipotizzare una sorta di ‘scissione’ o ‘ limitazione ‘ n ell’effetto devolutivo dell’appello tra avviso di accertamento e cartella di pagamento, che erano stati cumulativamente oggetto della decisione di prime cure, ipotizzando la formazione di un giudicato parziale in ordine alla caducazione del solo avviso di accertamento.
Da ultimo, anche il quarto motivo è infondato.
6.1 Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, quale novellato dall’art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58, e quella portata a compimento dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla ” licenza individuale ” di cui all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 , configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali (tra le tante: Cass., Sez. Un., 26 marzo 2019, n. 8416; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2020, n. 15360; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21011; Cass., Sez. 6^5, 18 gennaio 2022, n. 1357; Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2023, n. 29004).
6.2 Per cui, la notifica della cartella di pagamento eseguita nell’anno 2012 a mezzo di operatori di poste private era pienamente legittima, non incidendo eventuali lacune o irregolarità RAGIONE_SOCIALE relative abilitazioni sulla sua esistenza, anche in considerazione dell’idoneità del mezzo adoperato al raggiungimento dello scopo.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, valutandosi l ‘inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza dei restanti motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
A i sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad ulteriori accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario della controricorrente, AVV_NOTAIO da Palermo, per dichiarato anticipo; dà atto dell’obbligo, a carico de lla ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 novembre