Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1255 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1255 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
Avv. Acc. IVA e altro, IRAP 2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12122/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori dott.ssa NOME COGNOME e AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , -intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 10148/33/2015, depositata in data 16 novembre 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
Alla società RAGIONE_SOCIALE veniva notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno di imposta 2003, mediante cui si rideterminava il suo reddito complessivo ai fini IRPEG, IRAP e IVA. Segnatamente, si contestava la deducibilità di alcuni costi, ritenuti relativi ad operazioni oggettivamente
inesistenti, per un importo complessivo di € 774.279,00 (costi indeducibili per fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti con indebita detrazione di IVA e quote di ammortamento emesse a fronte di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti).
Avverso detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. Napoli; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.t.p., con sentenza n. 10274/28/2014, rigettava il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente, confermando l’atto impugna to.
Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE (la stessa veniva dichiarata fallita in data 18/05/2015 dal Tribunale di Napoli; si costituiva in giudizio la Curatela); si costituiva anche l’ufficio f inanziario, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di prime cure. Tale Commissione, con sentenza n. 10148/33/2015, depositata in data 16 novembre 2015, respingeva il gravame RAGIONE_SOCIALE contribuente, confermando l’operato del giudice di p rime cure.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. alcun controricorso (non essendo tale la mera ‘nota di costituzione’ depositata al dichiarato ‘solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica’).
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 per la quale non sono state depositate memorie.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 57 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 130 e 131 dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge di stabilità per l’anno 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208), oltre che del comma 131 dello stesso art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. n. 208 del 2015, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’accertamento era stato legittimamente emesso entro il termine decadenza operando il cosiddetto termine doppio anche in mancanza di una denuncia per un reato tributario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha sostanzialmente omesso di motivare sulla imputazione al conto patrimoniale, con conseguente deduzione per l’inter o come costi sulle operazioni qualificate come inesistenti e non in base alle quote di ammortamento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 81, 102 ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione un costo non portato in deduzione ovvero nella misura in cui è stato oggetto di ammortamento in quanto patrimonializzato.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessi esame e pronuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione al giudicato formatosi per altra annualità; violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella
parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 416/46/13.
Tanto premesso, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico -giuridico di trattazione RAGIONE_SOCIALE questioni, va delibato il motivo afferente all’operatività del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. campana confermativa RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE C.t.p. di Napoli n. 361/23/12 che il ricorrente ha prospettato come di accoglimento dell’eccezione sollevata in ordine alla infondatezza del recupero relativo alla voce ammortamento ricerca e sviluppo per gli anni 2001 e 2002 e ciò perché la società aveva aderito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 27 dicembre 2002, n. 289, al condono; pertanto, non essendo stato formulato alcun rilievo, non poteva effettuarsi alcun recupero per l’anno 2007 in quanto i dati indicati in dichiarazione e contabilizzati nei registri obbligatori erano da ritenersi definitivi e non più modificabili.
Tale decisione è asserita come passata in giudicato e allegata all’atto di appello da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Pertanto, va disposto il rinvio a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d’uffici o RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la RAGIONE_SOCIALE mandando alla cancelleria per l’adempimento.
Rinvia a nuovo ruolo la trattazione RAGIONE_SOCIALE causa.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023.