Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11206 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11206 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE sedente in Roma, con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
NOME COGNOME , residente a Bitonto;
– intimata
–
Avverso la sentenza della CRT della Puglia, n. 2011/16 depositata l’otto agosto 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La contribuente impugnava otto intimazioni di pagamento contestando la mancata notifica delle sottese cartelle; l’inesistenza delle intimazioni e la prescrizione decennale dei crediti. La CTP, declinata la giurisdizione con riferimento all’intimazione avente ad oggetto crediti dell’INPS, accoglieva il ricorso per quattro intimazioni, ritenendo non provate le notifiche, e lo respingeva nel resto. La CTR, adìta da entrambe le parti, respinto l’appello incidentale della contribuente, accoglieva quello di Equitalia limitatamente alle intimazioni nn. NUMERO_CARTA e n.
GIUDICATO
NUMERO_CARTA, mentre per le altre due intimazioni respingeva il gravame, ritenendo in particolare che per quanto riguardava le due sottese cartelle, nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA l’unico avviso di ricevimento del 12.6.2001 non risultava riportare il numero della cartella, per cui non era chiaramente riconducibile a tali atti. Né riteneva risolutiva la notifica dell’iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 11.8.2009, in quanto tale atto era stato impugnato e la CTR aveva accolto il ricorso della contribuente.
Ricorre quindi Equitalia in cassazione affidandosi a un solo motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente va dato atto della regolare notifica del ricorso da parte di avvocato del libero foro per Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in data 7.3.2017 (atto ritirato in Ufficio postale dalla destinataria), in epoca quindi anteriore all’estinzione ope legis della medesima ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016.
Nel merito deve darsi atto, alla luce di quanto esposto ‘in fatto’ che la controversia riguarda solo le due intimazioni oggetto di reiezione dell’appello di Equitalia da parte della CTR.
Con riferimento alle stesse l’agente della riscossione deduce ‘VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 324 C.P.C. E 2909 C.C. denunzia ai sensi dell’art. 366 n. 3 c.p.c.’, in quanto la controversia inerente all’iscrizione ipotecaria si era conclusa con sentenza di questa Corte che avrebbe sancito la regolarità della notifica delle prodromiche cartelle.
2.1. In effetti la richiamata pronuncia riguardava un’iscrizione ipotecaria, allegata al ricorso, tra le cui cartelle prodromiche sono annoverate anche quelle oggetto della presente causa e in particolare le due ancor oggetto di giudizio.
La relativa sentenza di questa Corte n. 23051/16, intervenuta fra le stesse parti, in cui si discuteva della notifica delle cartelle sottese all’iscrizione, il cui contenuto, in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso, è stato trascritto, di cui parte ricorrente invoca l’autorità di giudicato, accoglieva il secondo motivo con cui Equitalia chiedeva la riforma della sentenza d’appello che aveva ritenuto insufficienti le prove della notifica delle cartelle, riconoscendo che l’onere probatorio era stato soddisfatto con la produzione degli avvisi di ricevimento e gli estratti di ruolo.
Così stando le cose il motivo dev’essere accolto e, non dovendosi compiere ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo anche con riguardo alle cartelle ed alle intimazioni ancora in contestazione, il tutto con aggravio di spese in capo all’intimata soccombente.
Spese delle fasi di merito compensate.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo anche con riguardo alle cartelle ed alle intimazioni ancora in contestazione.
Condanna l’intimata al pagamento delle spese che liquida in € 4.100, oltre 15 % dell’onorario per rimborso spese generali, I.V.A. C.A.P. se dovute, ed oltre € 200,00 per esborsi.
Spese del merito compensate fra le parti.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025