Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16907 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 11221/2021 e al n. 11540/2021 R.G. proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende -ricorrente e controricorrente in ordine all’impugnazione del dinego di definizione agevolata -e
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME e rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, pec:
EMAIL
-controricorrente e ricorrente in ordine al diniego di definizione agevolata – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2353/2020 depositata il 16/10/2020 ed avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata udite le relazioni svolte nelle camere di consiglio del 15/03/2023 e
del 28 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. per gli anni 2012, 2013, 2015, nonché t.a.s.i. per l’anno 2015, eccependo la mancanza di una valida notifica della variazione della rendita dell’immobile, avvenuta nel 2005, su cui è fondata la richiesta della maggiore imposta.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto i ricorsi della contribuente, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge: 1) dagli atti di causa risulta inequivocabilmente che la modifica della rendita catastale degli immobili sia stata effettuata, prima mediante attualizzazione nell’anno 2001 e successivamente con modificazione ed acquisizione degli atti catastali nell’anno 2005; 2) non è neppure materia del contendere, in punto di fatto, la circostanza che il RAGIONE_SOCIALE impositore non abbia mai notificato alla parte un atto motivato di comunicazione della modificazione della rendita catastale, non avendo il RAGIONE_SOCIALE stesso comprovato, né argomentato alcunchè in merito; 3) il RAGIONE_SOCIALE
avrebbe dovuto, quindi, notificare al contribuente, prima di emettere alcun atto impositivo fondato sulla nuova rendita catastale, un atto motivato fondato sulla nuova rendita catastale; 4) le sentenze della Cassazione, favorevoli al RAGIONE_SOCIALE, non possono incidere nel giudizio in esame, in quanto si sono limitate ad accertare un fatto che non risulta nella causa e che è smentito dalle stesse allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti.
Avverso tale sentenza hanno proposto due separati ricorsi per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito nei due separati giudizi, con controricorso la contribuente, la quale, in corso di causa, ha presentato istanze di definizione agevolata, che sono state rigettate dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto le cause a cui si riferiscono hanno ad oggetto provvedimenti emessi da un ente diverso (RAGIONE_SOCIALE di Gallarate).
Fissata l’adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata rinviata, visto che, pur essendo state rigettate le istanze di definizione agevolata, la contribuente ha preannunciato l’impugnazione avverso il diniego dell’RAGIONE_SOCIALE – impugnazione effettivamente proposta ed oggetto di questo giudizio.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 28 maggio 2024.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente deve essere disposta la riunione del giudizio r.g. n. 11540/2021 a quello anteriore r.g. n. 11221/2021, ai sensi dell’art. 335 cod.proc.civ., avendo ad oggetto i due ricorsi la stessa sentenza.
2.Pregiudiziale alla decisione RAGIONE_SOCIALE due cause riunite è la trattazione dell’impugnazione del diniego alla proposta istanza di definizione agevolata, che l’RAGIONE_SOCIALE ha motivato in ragione della adozione dell’atto impugnato da un ente diverso e dalla sua conseguente estraneità al giudizio.
2.1 La contribuente, dopo aver precisato di non aver potuto proporre istanza di definizione agevolata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di Gallarate, che non ha dato attuazione alla legge n. 130 del 2022, ha dedotto la violazione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022 nonché la contraddittoria motivazione del provvedimento di diniego, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., visto che l’RAGIONE_SOCIALE è parte di tutte le cause aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento in esame, essendo stato impugnato anche il provvedimento di attribuzione della nuova rendita in ragione dell’errore di calcolo in esso contenuto e della mancata notifica.
2.2. L’impugnazione è infondata.
Sebbene, dal punto di vista letterale, l’art. 5 della legge n. 130 del 2022 sembri richiedere, quali uniche condizioni della definizione agevolata, il coinvolgimento nel processo dell’RAGIONE_SOCIALE e la sua soccombenza (integrale o parziale), prescindendo dall’oggetto del giudizio, le modalità stesse della definizione agevolata, che esigono il pagamento, almeno in parte, della somma pretesa, presuppongo che il giudizio abbia ad oggetto un atto impositivo dell’RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, il comma 15 dell’art. 5, nel prevedere che ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, rende chiaro che se l’atto impugnato proviene da un ente territoriale o da un suo ente strumentale, la definizione agevolata non può avvenire in base alla legge n. 130 del 2022, con istanza formulata all’RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto riguarda, invece, l’atto di attribuzione della rendita, che non è oggetto del presente giudizio, deve,
comunque, ribadirsi che lo stesso non è suscettibile di definizione agevolata, non trattandosi di un atto impositivo (v. Cass., Sez. U., 5 marzo 2010, n. 5289)
L’impugnazione va, dunque, rigettata.
L’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 2909 cod.civ., non potendo il giudice del merito superare il giudicato formatosi tra le stesse parti, sebbene in altro giudizio, in base al quale ‘ la notifica della rendita, presupposto dell’avviso di accertamento, risulta pacificamente avvenuta il 31/03/2008, con la notifica dell’atto impositivo (vedi art. 74, comma 3, della legge n. 342/2000)…i relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita ‘ (così sentenze Cassazione, Sez. V. n. 12322 e 12323 del 2016, oggetto di revocatoria rigettata); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo errato il giudice a quo nel non accogliere l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per tardività, tenuto conto del giudicato formatosi in ordine alla data di notifica della variazione della rendita catastale; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 74, comma 3, della legge n. 342 del 2000, che non può essere riferito solo alle rendite attribuite prima dell’anno 2000, essendo diretto a conferire al contribuente la possibilità di impugnare la rendita al momento della notifica del primo atto impositivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Gallarate ha dedotto: 1) e 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod.proc.civ., dell’art. 2909 cod.civ. e dell’art. 324 cod.proc.civ.; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 65, comma 1, del r.d. n. 12 del 1941, ai sensi del quale la Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza della legge e l’uniforme
interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 74, comma 3, della legge n. 34 del 2000, che consente sempre la notifica della modifica della rendita castale unitamente a quella degli atti impositivi.
5. Il primo motivo del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE ed i primi due motivi del ricorso del RAGIONE_SOCIALE di Gallarate, aventi ad oggetto la violazione del giudicato esterno, formatosi sull’avvenuta notifica della rendita catastale e sulla data di essa, sono fondati.
Nelle sentenze della Suprema Corte, relative ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento i.c.i. per l’anno 2004 e per l’anno 2005 (Cass., Sez. 5, n. n. 12322 e 12323 del 2016), risulta accertata l’avvenuta notifica alla contribuente, già nell’anno 2008, della nuova rendita catastale dell’immobile in esame, unitamente alla notifica dell’atto di accertamento («Nel caso di specie, la notifica della rendita, presupposto dell’avviso d’accertamento, risulta pacificamente avvenuta il 31 marzo 2008, con la notifica dell’atto impositivo»). Si tratta dell’accertamento di un fatto storico (intervenuta notifica della rendita catastale già nel 2008), che è permanente, in quanto unico ed immodificabile, e da cui dipende la quantificazione dell’i.c.i. Tale fatto storico, da cui deriva come conseguenza giuridica l’efficacia della rendita catastale nei confronti della contribuente, è ormai coperto dal giudicato, per cui ne è precluso il riesame in altri giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto diverse annualità della medesima imposta, successive al 2008. In proposito deve ricordarsi che, in materia tributaria, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo – non solo per l’obbligazione, ma anche per l’illecito tributario -nell’autonomia dei periodi di imposta allorché, assumendo un elemento della fattispecie un carattere tendenzialmente
permanente, sussista quel presupposto della invarianza nel tempo, che ne costituisce il momento condizionante (v., tra le tante, Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25762). A ciò si aggiunga che parimenti il giudicato su uno specifico fatto storico che assurga, nei medesimi termini, ad elemento costitutivo della fattispecie impositiva rileva anche nei giudizi relativi ad imposte diverse (nel caso in esame t.a.s.i.), come già riconosciuto da questa Corte relativamente all’imposta catastale e ipotecaria e all’imposta di registro ed i.v.a. (v. Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2022, n. 28973 e Cass., Sez. 5, 21 luglio 2023, n. 21853).
Né può ritenersi assorbito l’accertamento fattuale in esame dall’interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, che non può essere oggetto di giudicato, in base al principio secondo cui l’attività interpretativa RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche compiuta da un giudice, essendo consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro giudice e non è neppure suscettibile di formare oggetto di giudicato, assolvendo una funzione meramente strumentale alla decisione (v., per tutte, Cass., Sez. 5, 3/3/2022, n. 11331). Difatti, a prescindere dall’interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, resta la questione di fatto dell’accertamento del contenuto dell’atto impositivo, che può recepire e descrivere tutti i dati del presupposto accertamento catastale (Cass., 15 ottobre 2014, n. 21765, in base alla quale l’atto impositivo consequenziale, che recepisca tutti gli elementi essenziali dell’atto presupposto, vale come notifica di quest’ultimo).
Gli altri motivi risultano assorbiti dall’accoglimento di quelli relativi al giudicato sull’intervenuta notifica nel 2008 della nuova rendita catastale.
In conclusione, il primo motivi del ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE ed il primo ed il secondo motivo del ricorso del
RAGIONE_SOCIALE meritano accoglimento, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, fondandosi la difesa della contribuente sulla mancata notifica della rendita, i ricorsi originari della contribuente devono essere rigettati. Le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
dispone la riunione del giudizio r.g.a.c. n. 11540/2021 a quello anteriore r.g. n. 11221/2021;
rigetta l’impugnazione avverso il provvedimento di diniego di condono;
in accoglimento dei ricorsi riuniti, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, rigetta l’originario ricorso della contribuente;
dichiara compensate le spese di lite del giudizio di merito;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 1500,00 per ciascuna di esse, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.