Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16693 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14592/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE); pec:
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-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, e rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 842/2019 depositata il 25/02/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 e successivamente del 28 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento i.c.i. per l’anno 2011, eccependo la mancanza di una valida notifica della variazione della rendita dell’immobile, avvenuta nel 2005, su cui è fondata la richiesta della maggiore imposta.
La Commissione tributaria provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo ampiamente scaduti i termini per la proposizione del ricorso, essendo stata notificata la variazione della rendita nel 2008, come accertato nelle sentenze della Suprema Corte n. 12322 e 12323 del 2016.
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale. Nella sentenza di appello si legge che ‘ agli atti risultano le sentenze della S.C. n. 12322 e 12323 aventi ad oggetto lo stesso rapporto giuridico della presente causa, sentenze che hanno stabilito che nel caso di specie la notifica della rendita, presupposto dell’avviso di accertamento, risulta pacificamente avvenuta il 31.3.08, con la notifica dell’atto impositivo nel rispetto del termine decadenziale. Tale questione accertata è comune alla presente causa e preclude il riesame dell’identico punto, atteso che il
giudicato formatosi ha efficacia espansiva, riferendosi alla medesima questione di fatto e di diritto ‘.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
Hanno resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che hanno chiesto rigettarsi il ricorso. Il RAGIONE_SOCIALE, in via pregiudiziale, ha chiesto sospendersi il giudizio in attesa del giudizio di revocazione avverso le sentenze n. 12322 e 12323 del 2016, ma, con successiva memoria, ha dato atto della declaratoria di inammissibilità della revocazione proposta avverso le sentenze n. 12322 e 12323 del 2016.
Fissata l’adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata rinviata al 28 maggio 2024, avendo dichiarato la contribuente, con la memoria depositata, di voler presentare istanza di definizione agevolata.
La ricorrente ha depositato ulteriore memoria in cui ha sottolineato il mancato adeguamento del RAGIONE_SOCIALE alle prescrizioni della legge n. 130 del 2022 ed ha insistito nelle proprie conclusioni, chiedendo di valutare l’eventuale opportunità di riunione del presente giudizio agli altri pendenti tra le stesse parti.
La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 28 maggio 2024.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare deve rilevarsi che il RAGIONE_SOCIALE di Gallarate non ha adottato alcun atto in attuazione della legge n. 130 o della legge n. 197 del 2022 e che, quindi, la contribuente non ha formulato, contrariamente a quanto preannunciato, istanza di definizione agevolata. L’omissione del RAGIONE_SOCIALE non si riverbera in una illegittimità sopravvenuta dell’atto impugnato, peraltro, neppure dedotto dalla ricorrente.
Non sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio agli altri giudizi tra le stesse parti, fissati all’odierna udienza, che concernono diversi atti impositivi e diverse sentenze.
La contribuente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., del combinato disposto dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 e 2909 cod.civ., non estendendosi il giudicato esterno oltre i periodi di imposta a cui si riferiscono le sentenze della Suprema Corte, oggetto, comunque, di revocazione; 2) l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., consistente nella mancata notifica della variazione catastale e nell’errore di interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 20000.
4. Il primo motivo è infondato.
Nelle sentenze della Suprema Corte, relative ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento i.c.i. per l’anno 2004 e per l’anno 2005 (Cass., Sez. 5, n. n. 12322 e 12323 del 2016), risulta accertata l’avvenuta notifica alla contribuente, già nell’anno 2008, della nuova rendita catastale dell’immobile in esame, unitamente alla notifica dell’atto di accertamento («Nel caso di specie, la notifica della rendita, presupposto dell’avviso d’accertamento, risulta pacificamente avvenuta il 31 marzo 2008, con la notifica dell’atto impositivo»). Si tratta dell’accertamento di un fatto storico (intervenuta notifica della rendita catastale già nel 2008), che è permanente, in quanto unico ed immodificabile, e da cui dipende la quantificazione dell’i.c.i. Tale fatto storico, da cui deriva come conseguenza giuridica l’efficacia della rendita catastale nei confronti della contribuente, è ormai coperto dal giudicato, per cui ne è precluso il riesame in altri giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto diverse annualità della medesima imposta,
successive al 2008. In proposito deve ricordarsi che, in materia tributaria, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo – non solo per l’obbligazione, ma anche per l’illecito tributario -nell’autonomia dei periodi di imposta allorché, assumendo un elemento della fattispecie un carattere tendenzialmente permanente, sussista quel presupposto della invarianza nel tempo, che ne costituisce il momento condizionante (v., tra le tante, Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25762).
Né può ritenersi assorbito l’accertamento fattuale in esame dall’interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, che non può essere oggetto di giudicato, in base al principio secondo cui l’attività interpretativa RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche compiuta da un giudice, essendo consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro giudice e non è neppure suscettibile di formare oggetto di giudicato, assolvendo una funzione meramente strumentale alla decisione (v., per tutte, Cass., Sez. 5, 3/3/2022, n. 11331). Difatti, a prescindere dall’interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, il riferimento RAGIONE_SOCIALE sentenze de quibus alla notifica dell’atto impositivo implica la valutazione del suo contenuto e del recepimento di tutti i dati relativi al presupposto accertamento catastale (Cass., 15 ottobre 2014, n. 21765, in base alla quale l’atto impositivo consequenziale, che recepisca tutti gli elementi essenziali dell’atto presupposto, vale come notifica di quest’ultimo).
5.Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che è, comunque, inammissibile in presenza di una doppia conforme.
6.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 1500,00 per ciascuna di esse, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.
P.Q.M.