Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28226 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28226 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16063/2024 R.G. proposto da:
BOTTA COGNOME NOME, con l’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia n. 121/2024 depositata il 15/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia afferente alla impugnazione di avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006, fondato sulle risultanze di indagini bancarie, NOME COGNOME ricorreva, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, resa ad esito di giudizio di rinvio dalla cassazione, e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
In relazione a questo giudizio era formulata dal Consigliere delegato proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Il ricorrente presentava allora istanza di trattazione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente censura la sentenza impugnata deducendo, in relazione all’art. 360 , comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. per contrasto della statuizione con il giudicato esterno.
1.1. La sentenza di secondo grado, afferma, sarebbe illegittima per avere ritenuto che, in materia di prelevamenti, per superare la presunzione disciplinata dall’art. 32 d.P.R. 600/1973 per la quale, nell’ambito dell’attività̀ di impresa, le operazioni in entrata e in uscita dal conto corrente sono equiparate a ricavi, non sia sufficiente l’indicazione, da parte del contribuente, del beneficiario dei movimenti contestati, in manifesto contrasto con quanto gi à̀ statuito per la medesima fattispecie dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23817/2018, per una diversa annualità di imposta, il 2007.
1.2. Nello specifico, il ricorrente rileva che i giudici della riassunzione hanno ritenuto che le giustificazioni fornite dal contribuente non fossero idonee a superare la predetta presunzione con riferimento all’accertamento posto in essere nel 2006, sebbene per il periodo di imposta successivo, per il quale era stato emesso analogo avviso di accertamento, la Suprema Corte si fosse gi à̀ espressa confermando l’ illegittimit à̀ dello stesso. Invero, secondo il ricorrente, deve ritenersi applicabile anche nel presente giudizio, costituendo ipotesi di giudicato esterno disciplinata dall’art. 2909 c.c., quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23817/201, che aveva confermato la validit à̀ della difesa del contribuente in merito al superamento della presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 con la sola indicazione dei beneficiari dei prelevamenti contestati.
Il ricorso è infondato.
2.1. Va in primo luogo evocato il principio di autonomia di ogni periodo di imposta, che non consente al giudicato di ‘fare stato’ in relazione ad altre annualit à̀ , laddove -come nella fattispecie -debbano essere compiute valutazioni fattuali casistiche separatamente per ciascun periodo di imposta.
La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. 5, 07/12/2021, n. 38950).
Inoltre, va evidenziata nella fattispecie la prevalenza e definitiva vincolativit à̀ del principio di diritto affermato ai sensi dell’art. 3 84 c.p.c. dall’ordinanza di cassazione con rinvio n. 12544/2021.
3.1. Con tale ordinanza questa Corte, sullo specifico motivo di ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, relativo all’insufficienza della mera indicazione dei beneficiari al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n.600/1973, ha accolto la doglianza dell’amministrazione finanziaria, chiedendo al giudice del rinvio di verificare la sussistenza di una prova specifica in ordine alla riferibilità RAGIONE_SOCIALE singole movimentazioni alle operazioni già evidenziate in contabilit à̀, oppure l’ estraneit à̀ RAGIONE_SOCIALE stesse all’ attivit à̀ imprenditoriale, analogamente a quanto affermato in altre pronunce in ordine ai versamenti.
3.2. Pertanto, null’altro poteva fare la Corte di giustizia tributaria, investita del giudizio di rinvio, che non uniformarsi al dictum della Cassazione, che costituisce la regola del caso di specie e non può essere messo nuovamente in discussione nella presente fase del giudizio, considerando che l’asserito giudicato si sarebbe formato
prima della pronuncia di cassazione con rinvio della Suprema Corte (precisamente, la pronuncia della Suprema Corte cui il ricorrente fa riferimento ai fini della formazione del giudicato esterno è la n. 23817/2018, emessa a conclusione del contenzioso relativo all’accertamento per l’anno d’imposta 2007, depositata in data 02/10/2018, e quindi il suddetto giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito relativo all’ annualit à̀ 2006, oggetto del presente giudizio).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
4.1. Il ricorrente deve essere anche condannato al pagamento di somme -liquidate in dispositivo – in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, c.p.c., nonché della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito , nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad euro 1.500,00 , ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di euro 1.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’ 8/10/2025.
La Presidente NOME COGNOME