Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2761 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2761 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 3711/2024 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale allegata al controricorso (PEC: EMAIL; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 2099/03/2023, depositata il 7.07.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la CGT di secondo grado della Puglia rigettava l’ appello proposto dall ‘Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dalla RAGIONE_SOCIALE avverso gli
Oggetto:
Tributi – Società di
comodo – Giudicato esterno
avvisi di accertamento per IRES, IRAP e altro, relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, emessi in quanto la contribuente non aveva conseguito i ricavi minimi previsti dall’art. 30 della l. n. 724 del 1994 e non aveva presentato l’interpello disapplicativo della predetta disciplina antielusiva;
dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
il primo giudice aveva fatto corretta applicazione dei principi di diritto, secondo i quali non era necessaria la presentazione del c.d. interpello disapplicativo;
-a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2636 del 2023, emessa nei confronti delle stesse parti con riferimento ad altro anno di imposta, si era formato il giudicato esterno in ordine alla esclusione della Imco dall’ambito della disciplina sulle società di comodo;
l ‘Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
la società contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, va disattesa l’istanza di riunione avanzata dalla controricorrente, in quanto non ne sussistono i presupposti;
ciò posto, con l’unico motivo, l’Agenzia deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dei principi in materia di giudicato esterno, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, avendo i giudici di appello erroneamente applicato il giudicato esterno, formatosi a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2636 del 27.01.2023, riguardante la medesima società contribuente, in relazione all’anno d’imposta 2007 , senza considerare il principio di autonomia dell’obbligazione tributaria con riferimento ad ogni periodo di
imposta, per cui lo ‘status’ di società non operativa non può considerarsi permanente, ma va verificato anno per anno, così come andavano accertate, in relazione ad ogni singolo anno d’imposta, la sussistenza e la permanenza delle condizioni oggettive che impedivano alla società di conseguire i ricavi minimi previsti;
– il motivo è fondato;
– secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13916 del 16.06.2006, infatti, ‘ Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a
tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta’;
-l’effetto preclusivo del giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta, dunque, non opera indistintamente e in via generale per altri periodi d’imposta, essendo limitato non solo alle ipotesi di concreta sussistenza del ‘ medesimo rapporto giuridico’, ma anche alla ‘ soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune’, aventi natura di ‘ premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza’ ;
detto effetto preclusivo può riguardare, poi, esclusivamente gli ‘ elementi costitutivi della fattispecie’ estensibili nel tempo e quindi insensibili al ‘periodo d’imposta’, individuati, in via esemplificativa, nella ‘ qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria’;
con specifico riferimento alle società di comodo, in particolare, questa Corte ha precisato che lo «status» di società non operativa
risultante dall’applicazione dei parametri previsti dall’art. 30, comma 1, della l. n. 724 del 1994, non è permanente, ma va accertato anno per anno, essendo un elemento variabile, ben potendo una società essere non operativa in un determinato esercizio sociale ed operativa in quello successivo (Cass. n. 20702 dell’1.10.2014; Cass. n. 12829 del 22.05.2017; Cass. n. 18912 del 17.07.2018; Cass. n. 4850 del 24.02.2020);
alla luce di questi condivisibili canoni giuridici è da escludere l’operatività in questo giudizio del giudicato esterno riguardante altr a annualità (2007) , giacché né l’unicità della verifica fiscale e né i rilievi mossi per i diversi periodi d’imposta rappresentano un fatto a carattere stabile ovvero permanente destinato a reiterarsi per le diverse annualità;
poiché il giudice di appello non si è attenuto ai suindicati principi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, per nuovo esame che dovrà riguardare il merito della pretesa e per la liquidazione delle spese, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2024