Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28379 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28379 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32232/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso la sentenza n. 7267/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione IX, depositata il 12 ottobre 2021,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento n. 4865/2018 con cui la RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Lioni liquidò la maggiore imposta IMU per l’anno di imposta 2016, negando il diritto del contribuente, NOME COGNOME, all’agevolazione prevista per l’immobile sito nel Comune di Lioni, in INDIRIZZO (composto da piano terra, primo piano e sottotetto), adibito a prima casa per sé e per il proprio nucleo familiare.
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento e la C.T.P. di Avellino, con sentenza n. 1338/2019, accoglieva il gravame.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello e la C.T.R. della Campania, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo del giudicato vincolante di due precedenti decisioni (relative alle annualità 2012, 2013 e 2014), non superate da elementi nuovi relativi all’annualità d’imposta in contestazione.
Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un motivo.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Con nota del 24.7.2025, il contribuente ha depositato tre sentenze passate in giudicato della Corte di Giustizia Tributaria di Avellino, relative ad IMU 2017, 2018 e 2019.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato ‘violazione della norma di cui all’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la decisione impugnata ritenuto i pregressi giudicati (formatisi per mancata proposizione dei mezzi di
impugnazione avverso le sentenze relative alle pregresse annualità di imposta IMU 2012, 2013 e 2014) avere valenza extra processuale, nonostante la contrarietà dei detti giudicati a precetti normativi’, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver attribuito valore di giudicato esterno alle pronunzie relative alle pregresse annualità di imposta (sentenze CTP di Avellino n. 1100/2018 e n. 395/2019) nonostante le stesse contenevano «una chiara affermazione contra legem ». In particolare, ha precisato che, avendo il contribuente provveduto alla variazione catastale solo nel 2017, in forza dei pregressi giudicati avrebbe finito per godere dell’esenzione d’imposta IMU per abitazione principale anche per gli anni per i quali, non essendovi la prescritta fusione catastale, il predetto non avrebbe potuto beneficiarne per l’intero immobile.
Invocando poi i limiti al giudicato esterno di origine comunitaria, la società ricorrente ha dedotto che la CTR avrebbe dovuto discostarsi dalla decisione adottata dal primo giudice e passata in giudicato in relazione ad un diverso periodo di imposta, atteso che la condotta del contribuente costituiva abuso del diritto.
Il motivo è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, atteso che parte ricorrente ha depositato la relata di notifica del ricorso introduttivo (doc. depositati il 3.1.2022).
3.1. Del pari infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale della RAGIONE_SOCIALE In primo luogo, si osserva che il difetto del potere rappresentativo può essere rilevato anche d’ufficio in ogni fase e stato del giudizio. Tanto premesso, proprio i documenti richiamati e prodotti dal contribuente (doc. 6 e 7) contengono un generico riferimento alla
gestione del contenzioso in capo al concessionario che priva di fondamento la proposta eccezione.
3.2. Infondata, infine, l’eccezione di inammissibilità per violazione dei limiti di impugnazione della ‘doppia conforme’, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., atteso che il motivo di ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 4. Nel merito si osserva quanto segue.
La C.T.R. ha rigettato l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE ritenendo sussistenti i presupposti per attribuire efficacia vincolante alle decisioni relative ai pregressi anni d’imposta. In particolare, il giudice regionale ha così motivato: ‘La Suprema Corte (Cass. n. 16254/2021, proprio in tema di IMU), ha recentemente chiarito che il giudicato esterno, non preclude l’allegazione e la cognizione di elementi sopravvenuti, allorquando si registrano cambiamenti delle condizioni di fatto e/o di diritto della situazione considerata, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili e che solo con riferimento ai primi elementi il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (cfr., anche Cass. n. 25518/2019). Tuttavia, nella specie, l’appellante non ha addotto alcun elemento di novità circostanziale, relativo all’annualità in contestazione, rispetto a quanto giudicato nelle precedenti decisioni – effettivamente passate in giudicato, siccome desumibile per tabulas -sicchè, va confermata la valenza extra processuale dei due giudicati, come correttamente affermato dal primo giudice’.
4.1. Questa Corte di cassazione ha ritenuto configurabile il giudicato esterno anche nelle ipotesi di imposte periodiche, quando gli elementi considerati dalle decisioni passate in giudicato hanno carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo (Sez. 5, Sentenza n. 25516 del 10/10/2019, Rv. 655438 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 5766 del 03/03/2021, Rv. 660691 -01).
Tuttavia, nel caso in giudizio le sentenze passate in giudicato, poste a fondamento della sentenza impugnata (nonché quelle prodotte dalla difesa di parte controricorrente con la nota del 24.7.2025) riguardano non elementi della fattispecie stabili o tendenzialmente permanenti, pure rimessi in discussione nel ricorso in cassazione da parte della ricorrente, ma questioni di diritto che, in quanto tali, non sono per loro natura suscettibili di passare in giudicato, in qualsiasi modo decise: «In tema di giudicato esterno, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis» (Sez. 5 -, Ordinanza n. 5822 del 05/03/2024, Rv. 670813 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013, Rv. 628972 – 01).
4.2. Si impone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME