Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33823 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11114/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMO n. 1723/2019 depositata il 18/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. A seguito di verifica fiscale generale a carico di RAGIONE_SOCIALE , il Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Palermo della Guardia di Finanza redigeva 1’11 maggio 1999, PVC in materia di II.DD. ed IVA, i cui rilievi venivano recepiti nell’avviso di accertamento n. RJP3000018, mediante il quale l’Agenzia delle entrate contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi per un imponibile di Lire 331.371.851, afferenti a “vendite di mobili effettuate a clienti privati che si sono avvalsi di finanziamenti concessi da società finanziarie operanti nell’ambito della concessione di credito al consumo, nonché a vendite effettuate a mezzo cambiali attive”.
In data 25 febbraio 2000, lo stesso Nucleo Regionale Polizia Tributaria avviava un’ulteriore verifica parziale mediante indagine bancaria. L’istruttoria si concludeva il 14 luglio 2000 con la redazione di un secondo PVC con il quale venivano rilevati “versamenti e prelevamenti non giustificati” per complessive Lire 11.220.317.745 quali “ricavi non contabilizzati e/o dichiarati”.
Conseguentemente l’Ufficio accertava un maggior reddito imponibile di Lire 11.337.859.000, determinava maggiori IRPEG per Lire 4.195.008.000 (Euro 2.116.541,00) ed ILOR per Lire 1.810.666.000 (Euro 935.131,00) ed irrogava sanzioni per Lire 6.034.741.000 (Euro 3.116.683,00).
Il totale del carico tributario, pertanto, ammontava a Lire 12.040.415.000 (Euro 6.218.355,00).
La contribuente adiva la CTP di Palermo, la quale, c on sentenza n. 434/7/02 del 4 luglio 2002, accoglieva il ricorso, condividendo la censura preliminare di illegittimità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione della circolare dell’amministrazione finanziaria su cui era fondato.
L’Ufficio adiva in appello la CTR della Sicilia. La contribuente controdeduceva e, con appello incidentale, riproponeva, comunque, tutte le altre questioni oggetto del ricorso ritenute assorbite dal primo giudice.
La CTR, con sentenza n. 116/14/06 pronunciata il 24 marzo 2006, depositata in data 28 aprile 2006, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.
L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, st. contr. e vizio di motivazione, in quanto il prescritto obbligo di comunicazione è limitato ai soli atti idonei ad integrare la motivazione della pretesa fiscale per il riferimento a specifici fatti e circostanze.
Il ricorso veniva accolto da questa RAGIONE_SOCIALE, giusta sentenza n. 2360 depositata il 31 gennaio 2013, con conseguente cassazione della sentenza d’appello e rinvio per nuovo esame.
La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, pronunciando, quale giudice di rinvio, sugli appelli principale ed incidentale, ‘dichiara intervenuto il giudicato esterno tra le parti in forza delle sentenze irrevocabili indicate in motivazione e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza e compensa interamente tra le
parti le spese processuali del giudizio di appello e del giudizio di cassazione’.
Motivava, essenzialmente, come segue:
ccorre esaminare, innanzi tutto per la sua pregiudizialità, l’eccezione di intervenuta formazione di giudicato esterno per effetto di alcune pronunzie ormai definitive di annullamento di avvisi di accertamento emessi nei confronti della stessa RAGIONE_SOCIALE per anni di imposta diversi ovvero per imposte diverse relative al medesimo anno (sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Palermo del 28/4/2006 n. 115/14/05, del 26/4/2007 n. 18/23/07, del 10/4/2007 n. 34/24/07 e del 10/4/2007 n. 35/24/07; sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo del 24/5/2006 n. 787/04/05 e del 16/6/2009 n. 243/10/09).
L’esistenza dell’eventuale giudicato esterno, infatti, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, pertanto, non si applicano le limitazioni imposte dall’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, concernenti il divieto di proposizione di questioni nuove nel giudizio tributario di secondo grado (v. Cass. 29 luglio 2011 n. 16675) e, altresì, nel caso, quale quello qui sussistente, di riassunzione di tale giudizio dopo una pronunzia di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, fatte salve soltanto le questioni definitivamente decise con la medesima pronunzia di annullamento con rinvio che assumono anch’esse valore di giudicato.
Ciò premesso, l’eccezione di giudicato esterno appare fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Segue ampio richiamo letterale a Sez. U, n. 13916 del 16/06/2006. Indi la motivazione della sentenza impugnata così riprende:
Ora, se certamente va riconosciuta anche nel caso in esame l’autonomia dei diversi periodi di imposta e delle singole imposte riferite ad uno stesso anno di volta in volta oggetto di separati atti di accertamento e, quindi, a seguito delle relative impugnazioni, di separati giudizi, alcuni dei quali hanno già acquistato autorità di cosa giudicata,
deve rilevarsi, però, che tutti tali accertamenti nascono dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza tutte compendiate nei due p.v.c. rispettivamente dell’11 maggio 1999 e del 14 luglio 2000.
Sennonché, in tutti i conseguenti giudizi nei quali è stato proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento scaturiti dai predetti verbali, è stata opposta dalla società RAGIONE_SOCIALE l’illegittimità degli atti impugnati sotto diversi profili in ogni caso riconducibili alla medesima attività della Guardia di Finanza come compendiata nei p.v.c. prima ricordati e nel conseguente utilizzo che di questi è stato fatto dall’Amministrazione Finanziaria in occasione della emissione dei singoli avvisi di accertamento pur separatamente emessi e, quindi, impugnati.
Per l’effetto, in sostanza, in tutti i giudizi, ancorché separati tra loro e concernenti diverse annualità di imposte o diverse imposte relative ad un medesimo anno, si è resa necessaria la risoluzione di questioni di fatto e di diritto comuni a tutte le impugnazioni, questioni che, in quanto e nella misura in cui sono state accolte, si sono rivelate sostanzialmente dirimenti e, quindi, fondamentali nei casi di accoglimento dei ricorsi e di conseguente annullamento degli avvisi di accertamento, così come è accaduto nell’analoga fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite con la sentenza prima ricordata .
Ci si intende riferire, così, tra le altre, alla affermata violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per la mancata allegazione agli avvisi di accertamento dei verbali delle attività svolte dalla Guardia di Finanza presso le società che erogavano i finanziamenti ai clienti della RAGIONE_SOCIALE (allegazione documentale, dunque, diversa – è bene precisarlo – da quella relativa alla Circolare del Comando della Guardia di Finanza oggetto della pronunzia della Corte di Cassazione del 27 settembre 2012), o, ancora, alla ritenuta illegittimità dell’estensione delle indagini bancarie ai congiunti del RAGIONE_SOCIALE, o, anche, alla negata violazione dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/72 per il rilascio del documento fiscale al momento della consegna della merce e non già al momento del versamento di anticipi sul prezzo perché qualificati come “caparra” e non già come “acconto” (v. sentenze C.T.R. del 28/4/2006 n. 115/14/05, divenuta irrevocabile come da attestazione in atti del 4 luglio 2007; n.
10/4/2007, n. 34/24/07 e n. 35/24/07, divenute irrevocabili come da attestazione in atti dell’11 novembre 2008).
Ma alle sentenze della C.T.R. suddette, vanno, poi, aggiunte anche le allegate pronunzie della C.T.P. di Palermo intervenute sulle medesime comuni questioni di fatto e di diritto e pure divenute irrevocabili .
Come si vede, in tutti questi casi già definiti con sentenze irrevocabili, si è pervenuti all’annullamento degli avvisi di accertamento in ragione della illegittimità sotto i medesimi comuni profili oggetto dell’appello incidentale qui in esame a seguito del ricorso in riassunzione della RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, non resta che rilevare il giudicato formatosi sulle stesse questioni e sugli stessi concreti atti posti a fondamento di tutti gli avvisi di accertamento separatamente emessi ed impugnati .
Da ciò deriva che, per l’accertata formazione del giudicato esterno sugli atti propedeutici e fondanti anche dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e per l’effetto assorbente di tale giudicato rispetto alle residue ragioni pure qui riproposte, va accolto l’appello incidentale proposto in riassunzione dalla RAGIONE_SOCIALE
In considerazione della proposizione tardiva dell’eccezione di giudicato esterno (già proponibile anche nel giudizio di cassazione) e, nel contempo, della formazione del giudicato medesimo su questioni poi diversamente risolte dalla giurisprudenza di legittimità , si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali delle due fasi del giudizio di appello e della fase del giudizio di cassazione.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente insistito con ampia memoria telematica.
Considerato che:
Primo motivo: ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 57 e 63, co. 4. d.lgs. 546/1992 nonché art. 394, commi 2 e 3, c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)’.
1.1. La sentenza impugnata è illegittima perché ‘ il giudice di rinvio non può prendere in considerazione un giudicato esterno non sopravvenuto alla pronuncia di annullamento resa dalla Corte d Cassazione, ma formatosi in data antecedente a quest’ultima’. ‘Nella specie, i giudicati esterni invocati dalla contribuente, per la prima volta, nel giudizio di rinvio si sono tutti formati (tra il 2007 ed il 2010) in pendenza del giudizio di legittimità (in particolare dopo la proposizione del ricorso per cassazione -2007 – e prima dell’udienza pubblica di discussione di tale ricorso – 27.9.2012 deciso con sentenza della S.C. depositata il 31.1.2013 che ha disposto il rinvio)’. ‘a contribuente ha formulato per la prima volta l’eccezione di giudicato esterno soltanto nel ricorso in riassunzione proposto nel gennaio 2014 a seguito della sentenza di annullamento resa dalla S.C., e quindi nel contesto del giudizio di rinvio’.
Secondo motivo: ‘ In subordine: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 7 d.p.r. 917/1986 (art. 360 n. 3 c.p.c.)’.
2.1. ‘La sentenza impugnata si appalesa censurabile per avere attribuito a tutte le sentenze di merito sopra richiamate efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c. nell’ambito del presente giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR anno 1995’. ‘l principio della ‘potenziale capacità espansiva’ del giudicato tributario relativo ad una determinata annualità di imposta in altro giudizio tra le stesse parti, ma concernente un periodo di imposta diverso, pur affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006 richiamata in motivazione della CTR, non è assoluto, ma incontra vari limiti e temperamenti’. ‘Innanzitutto il criterio della ‘ultrattività’ del giudicato tributario non trova applicazione in caso di rapporti
giuridici diversi, quali sono quelli relativi alle imposte dirette e all’IVA, anche nel caso in cui il diverso rapporto sia stato accertato nelle medesime indagini’. ‘Un altro temperamento è dato dall’autonomia dei singoli periodi d’imposta’. ”imputazione a reddito non dichiarato della società, delle movimentazioni bancarie non giustificate, registrate nei conti correnti dei soci di una società a responsabilità limitata’ è ‘attispecie, evidentemente, non annoverata dalla Corte tra quelle a carattere permanente’. Gli elementi presi in considerazione dalla CTR per l’estensione dei giudicati non hanno ‘alcun carattere permanente’ e sono, ‘al contrario, suscettibili di variazione da periodo a periodo’.
Il primo motivo -che si sottrae all’eccezione di inammissibilità di cui al controricorso perché censura con precisione l’unica effettiva ‘ratio decidendi’ sottesa alla sentenza impugnata, che ‘apertis verbis’ ragiona di effetto estensivo dei plurimi giudicati venuti a maturazione, con preteso effetto vincolante in riferimento alla regiudicanda -è fondato e merita accoglimento.
Insegna questa S.C. che, ‘in sede di giudizio di rinvio, il divieto per le parti, stabilito dal terzo comma dell’art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive, trova deroga allorché si faccia valere la sopravvenuta formazione del giudicato esterno, il quale, facendo stato ad ogni effetto tra le parti, deve essere preso in considerazione dal giudice del rinvio se intervenuto -come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa azionata -in un momento successivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali’ (Sez. 3, Sentenza n. 17690 del 29/08/2011 (Rv. 619539 -01); Sez. 1, Sentenza n. 4070 del 20/03/2003 (Rv. 561265 -01); Sez. L, Sentenza n. 7065 del 27/08/1987 (Rv. 455235 -01)].
In applicazione di tale principio, tutte le sentenze, ad eccezione della sentenza della CTR della Sicilia n. 115/14/05 di cui subito si dirà, indicate dalla sentenza impugnata come suscettive di rilevare, con effetti vincolanti, in guisa di altrettanti giudicati esterni, non essendo sopravvenute rispetto al giudizio di legittimità (senza che peraltro tale affermazione della ricorrente agenzia sia avversata in controricorso), avrebbero potuto e dovuto essere in esso dedotte, anche con memoria, non potendo esserlo per la prima volta in sede di giudizio rinvio.
Con riguardo alla predetta sentenza della CTR della Sicilia n. 115/14/05, oppone la contribuente in controricorso di avere già nel precedente controricorso nel primo giudizio di cassazione rilevato che ‘altra sentenza, parimenti emessa dalla sez. 14° della Commissione Regionale di Palermo, riguardante la medesima società odierna controricorrente ed avente per oggetto i rilievi scaturenti dai rapporti con le società di finanziamento (p.v.c. del 12 febbraio 1999), non è stata impugnata dall’Avvocatura ed ha assunto autorità di giudicato. Si tratta della sentenza n. 115/14/05 (che si allega al presente controricorso unitamente all’attestazione del suo passaggio in giudicato; all. n. 3) depositata il 28 aprile 2006”.
Sul punto, tuttavia, trova applicazione il principio per cui, ‘in tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo deve essere coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non
può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, qualora l’esistenza di quest’ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio’ .
La sentenza rescindente -avendo annullato, come visto, la sentenza d’appello, sul rilievo che “la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (c.d. Statuto del contribuente), nella parte in cui prevede che, se nella motivazione di un atto dell’amministrazione finanziaria si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, non trova applicazione in relazione ai richiami a circolari interpretative dell’amministrazione finanziaria, in quanto atti interni all’amministrazione stessa volti a fornire una mera interpretazione della legge, certamente vincolanti per l’ufficio, ma inidonei ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti, e pertanto privi di alcun contenuto innovativo nei loro confronti’ – ha implicitamente escluso (la rilevanza della questione concernente) l’esistenza di un giudicato esterno. Invero, a misura che il dedotto giudicato avesse esplicato alcuna efficacia espansiva in senso annullatorio dell’accertamento, sarebbe stato precluso il rinvio in relazione all’accoglimento di un motivo impingente sul profilo formale della motivazione dell’avviso.
In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, il secondo, d’altronde formulato in via subordinata, resta assorbito.
Deve per l’effetto annullarsi la sentenza impugnata, con ulteriore rinvio al giudice di merito, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 3 dicembre 2024.