Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21094 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23584/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-Controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, n. 508/5/21, depositata il 15 febbraio 2021;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’atto di recupero del credito di imposta n. NUMERO_DOCUMENTO con cui l’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE recuperò il credito di imposta ritenuto utilizzato indebitamente nel 2005, per un ammontare complessivo di euro 1606.004,64 con i connessi accessori (interessi per euro 162.659,17 e sanzioni per euro 189.810,47).
Il ricorso venne parzialmente accolto e contro la decisione di prime cure interpose appello l’RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE respinse il ricorso.
2.Nel dettaglio, il giudice evidenziò come l’atto di recupero fosse stato preceduto dal processo verbale di constatazione del 8 novembre 2004, redatto dagli agenti della guardia di finanza, contenente molteplici rilievi.
Si ricostruì che ‘con un rilievo l’RAGIONE_SOCIALE ha negato la riconoscibilità del credito di imposta relativamente ad alcune opere che erano state realizzate, materialmente, su beni di terzi (il complesso immobiliare turistico-alberghiero era condotto in affitto) e in relazione alle quali, perciò, l’agevolazione non sarebbe spettata’. Si affermò che ‘l’atto di recupero si fonda per una parte, nel disconoscimento dell’agevolazione di cui all’art. 8 della legge n. 388/00, concessa sotto forma di credito di imposta, relativamente agli investimenti che, in quanto riconducibili a immobilizzazioni immateriali, non avrebbero costituito beni, ma meri costi’.
La ricostruzione giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE (tesa a qualificare le spese incrementative di beni che non hanno una loro autonoma funzionalità rispetto al bene a cui accedono quali meri costi non agevolabili) venne disattesa.
2.1. Il giudice di seconde cure accolse, in via preliminare, l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla società contribuente.
Quest’ultima, infatti, eccepì che sulle questioni oggetto del giudizio si fosse formato il giudicato esterno costituito dalla sentenza della C.T.P. di Milano, n. 5199 del 2015, che aveva deciso analoga questione, divenuta definitiva a seguito della pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla C.T.R. di Milano.
3.Il giudice di merito, dopo aver riportato ed analizzato la giurisprudenza di questa Corte in tema di giudicato esterno, con particolare riferimento alle imposte periodiche, ritenne che, nella specie, tra il giudizio al suo vaglio e quello svoltosi dinanzi alla C.T.P. di Milano vi fosse alla base il medesimo rapporto giuridico di talché l’accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica precludeva il riesame dello stesso punto.
E’ opportuno rilevare che la C.T.P. di Milano nell’affermare quanto innanzi si riportò, integralmente, al contenuto della sentenza n. 333/2/10, depositata il 29 giugno 2010, pronunciata dalla C.T.R. della RAGIONE_SOCIALE, decisione ritenuta necessariamente prodromica alle questioni dedotte in quella sede, e pacificamente non passata in giudicato ai tempi della pronuncia della C.T.P. di cui si discorre.
Avverso la prefata decisione ricorre l’agenzia con tre motivi, la società resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.
L’agenzia contesta la sussistenza del giudicato esterno, evidenziando numerosi profili, tra cui la non perfetta coincidenza RAGIONE_SOCIALE questioni di fatto e di diritto, l’acritico recepimento da parte della sentenza della C.P.T. di Milano dell’intero iter motivazione della sentenza della C.T.R. della RAGIONE_SOCIALE, senza che lo stesso sia stato
rielaborato in relazione alla fattispecie al vaglio del giudice di merito, ovvero in relazione alle specifiche doglianze formulate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Nella sostanza l’errore di diritto sarebbe costituito nell’aver ritenuto applicabile, con efficacia di giudicato esterno, una decisione che non avrebbe espressamente motivato in ordine ai presupposti del recupero né alla quantificazione dello stesso avendo al riguardo fatto riferimento al contenuto decisorio di altra sentenza che espressamente veniva riconosciuta come non definitiva.
La RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE avrebbe quindi omesso di verificare se anche in relazione all’anno di imposta 2005, potesse operare lo stesso accertamento compiuto per il periodo 2001-2003 ed in virtù del rinvio per relationem , anche per il 2007.
La RAGIONE_SOCIALE sarebbe inoltre venuta meno al suo obbligo di valutare le prove offerte dall’Ufficio per evidenziare l’assoluta diversità tra i due giudizi e ciò in violazione dell’art. 116 c.p.c.
2.Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della decisione ‘perchè gravemente illogica e contraddittoria; violazione dell’art. 36, n. 4 DLGS 546/1992 e 132 n. 4 c.p.c’ in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Nel dettaglio si ritiene che la motivazione sia gravemente illogica nella parte in cui ha affermato ‘nella controversia in esame non viene in rilievo un giudicato (inesistente) costituito dalla detta sentenza (n. 333/10) ma il giudicato (esterno) rappresentato dalla sentenza n. 5199 della Commissione tributaria provinciale di Milano; le vicende di questa, in punto di definitività e rilevanza, non sono condizionate più dalle sorti della sentenza n. 333/2/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Va osservato, relativamente alla questione, che il giudicato della cui estensibilità alla controversia si tratta non può che essere quello rappresentato dalla sentenza n. 5199 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, divenuta definitiva’.
3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non essersi pronunciato il giudice di seconde cure sull’eccezione sollevata dalla agenzia con la quale era stato rappresentato di aver proposto appello avverso la pronuncia della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per cui ‘alcuna efficacia sostanziale poteva attribuirsi al mero richiamo acritico operato dalla stessa CTP di Milano’.
4.Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall’art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni -dedotte o deducibili -su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche (Cass. n. 38767 del 2021).
Si premette, ancora, che qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 2387/2024).
Nella specie, il giudice di seconde cure ricostruisce la fattispecie posta al vaglio della C.T.P. di Milano per evidenziarne la sostanziale identità, fattuale e sul piano RAGIONE_SOCIALE qualificazioni giuridiche preliminari, con quella posta al suo vaglio.
Identico è il rapporto dal quale derivano le pretese fiscali, nell’atto di recupero del credito impugnato sono richiamate le risultanze della verifica trasfuse nel processo verbale di constatazione del 8.11.2004.
Le ragioni dell’esclusione del credito di imposta sono le stesse per tutti gli anni interessati alla verifica’ tanto che nel processo verbale di constatazione si ripete, con un richiamo alle argomentazioni articolate a sostegno ed esposte all’inizio, da intendersi per ‘fedelmente trascritte’, il rilievo in relazione a ciascuno degli anni.’ Il rapporto è quindi unitario.
Si è quindi affermato di essere al cospetto di una agevolazione pluriennale e, facendo ancora una volta riferimento al contenuto della sentenza, integralmente recepita dalla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE di Milano, della RAGIONE_SOCIALE, che con tale decisione ‘ ha ritenuto che gli investimenti fossero agevolabili, non con una mera argomentazione che possa dirsi avulsa dalla decisione del caso concreto ma avendo ritenuto che le opere fossero agevolabili in quanto strumentali all’attività di impresa e anche se effettuate su beni di terzi, detenuti in locazione o affitto.
Si evidenzia come nell’atto impugnato le ragioni del disconoscimento del credito di imposta siano imperniate sulla ritenuta riconducibilità RAGIONE_SOCIALE opere non a immobilizzazioni materiali ma a meri costi in quanto effettuate su un bene di un terzo e prive di autonoma funzionalità perciò non separabili dal bene a cui accedono.
La decisione impugnata afferma quindi che in merito si è espressa la CTP di Milano, che ha recepito, di fatto, la precedente decisione della CTR di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 333/2/10 in quanto ‘necessariamente
prodromica’ alle questioni dedotte in quella sede così facendo propri sia l’aspetto fattuale della vicenda (ossia l’individuazione degli investimenti e l’accertamento della loro inerenza all’attività di impresa ) sia quello qualificativo giuridico (la rilevanza RAGIONE_SOCIALE opere e RAGIONE_SOCIALE connesse spese ai fini dell’agevolazione).
4.1.Le censure mosse alla sentenza impugnata non hanno pregio. La sentenza della C.T.P. di Milano è passata in giudicato ed ha deciso identica questione.
Per cui, ancorché fondata su un rinvio alla decisione della C.T.R. della RAGIONE_SOCIALE, sussiste l’invocato giudicato esterno con tutte le conseguenze che ne derivano.
5.Il secondo motivo è infondato.
Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Questa Corte ha più volte affermato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 62, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
5.1.Nella specie non ricorre alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi sopra richiamate, avendo la C.T.R. spiegato in forma comprensibile le ragioni del decidere ed essendone chiaro l’iter motivazionale (così come peraltro emerge dal rigetto della prima doglianza).
6. Il terzo motivo è assorbito.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dichiaratosi antistatario, sono poste a carico del ricorrente soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO,
dichiaratosi antistatario, che liquida in Euro 15.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024