Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18711 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
Sui ricorsi riuniti iscritti al n. 30153/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1725/2018 depositata il 15/03/2018.
e
sul ricorso riunito iscritto al n. 3741/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4347/2018 depositata il 22/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Preliminarmente la Corte considerata la connessione oggettiva e il litisconsorzio dispone la riunione del fascicolo RG n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO con il fascicolo RG n. NUMERO_DOCUMENTO.
La Commissione tributaria regionale del Lazio con le sentenze in epigrafe indicate ha rigettato gli appello proposti dalle contribuenti
COGNOME NOME e COGNOME NOME, avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il loro ricorso avvero gli accertamenti, relativi alla nuova classe e rendita catastale di immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE contribuenti (di cui 7 in comproprietà ed 1 di esclusiva proprietà della NOME).
Le ricorrenti propongono distinti ricorsi in cassazione affidati a 7 motivi quello della COGNOME e a sei motivi quello della COGNOME (1. Violazione di legge art. 14 d. lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione del litisconsorzio necessario per gli immobili in comproprietà; 2. Violazione di legge, art. 3, l. n. 241 del 7 agosto 1990, art. 7, comma 1, l. 212/2000 e art. 1, 335 comma, l. 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 3. Violazione e falsa applicazione art. 4 e 61 d.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; 4. Nullità della sentenza per violazione degli art. 1, comma 2, d.lgs. 546 del 1992, 132, secondo comma, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Costituzione e 6 Cedu, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; 5. Nullità della sentenza per violazione degli art. 1, secondo comma, d.lgs. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ. in relazi one all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; 6. Violazione dell’art. 1, 335 comma, l. n. 311 del 2004, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.; 7. Violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 133 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.);
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso con ricorso incidentale (nel fascicolo NUMERO_DOCUMENTO, preliminarmente ha rappresentato la sussistenza del litisconsorzio necessario per gli immobili in comproprietà, chiedendo l’annullamento della sentenza; ha prospettato una discrasia tra il dispositivo (di rigetto dell’appello) e la motivazione che accoglieva parzialmente le prospettazioni della ricorrente su alcuni immobili rappresentando la violazione di legge
(art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 cod. proc. civ.; art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.).
Le contribuenti hanno depositato memoria nella quale hanno rappresentato la vicenda del ricorso (sullo stesso atto di accertamento oggi in considerazione) proposto da NOME COGNOME, comproprietario di sette immobili con le ricorrenti; la Commissione tributaria provinciale di Roma dopo l’annullamento in Cassazione (in sede di rinvio, per annullamento in considerazione della violazione del contraddittorio, litisconsorzio necessario) ha accolto il ricorso; nel processo era intervenuta volontariamente anche la ricorrente NOME e l’altra ricorrente comproprietaria, NOME COGNOME. Hanno, conseguentemente eccepito il giudicato esterno sia per gli immobili in comproprietà (n. 7 unità) sia per l’immobile di esclusiva proprietà della NOME (immobile sito in INDIRIZZO, al NCEU foglio 576, particella 105, sub 513). L’annullamento dell’accertamento, infatti, è avvenuto per motivi inerenti al difetto di motivazione dello stesso.
Considerato che
È fondata l’eccezione di giudicato esterno, che logicamente è pregiudiziale sugli altri motivi di ricorso. Deve ritenersi, logicamente, assorbito anche il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE.
La Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza n. 11801/2/2022 passata in giudicato accoglieva il ricorso di COGNOME NOME, con l’intervento dell a ricorrente (COGNOME NOMENOME e dell’altra comproprietaria ricorrente (COGNOME NOMENOME degli immobili oggetto dell’accertamento, annullando l’avviso di accertamento N. NUMERO_DOCUMENTO. Si tratta dello stesso accertamento (identica situazione di fatto) di quello oggetto del presente giudizio. L’avviso di accertamento, infatti, era notificato a tutti e tre i contribuenti, comproprietari degli immobili.
Del resto, sussiste il litisconsorzio necessario nella fattispecie in giudizio: «In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento -vincolante ai fini del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) -possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1272 del 21/01/2020, Rv. 656721 – 01).
La sentenza della CTP provinciale di Roma n. 11801/2/2022 è stata pronunciata nei confronti (anche) RAGIONE_SOCIALE odierne ricorrenti, che sono intervenute nel giudizio. e ha avuto ad oggetto lo stesso avviso di accertamento oggi in discussione.
Infatti, «Nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che, nell’affermare la legittimità di un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, basato sulla natura edificabile di un terreno, aveva trascurato l’effetto preclusivo derivante da altro giudizio ove, con sentenza passata in giudicato, ne era stata esclusa l’edificabilità ai fini dell’imposta di registro)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 13152 del 16/05/2019, Rv. 653736 -01, vedi anche Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01 e Sez. 5, Sentenza n. 16675 del 29/07/2011, Rv. 618904 – 01).
Anche per l’immobile di esclusiva proprietà della ricorrente NOME sito in INDIRIZZO, al NCEU foglio 576, particella 105, sub 513, deve ritenersi sussistente il giudicato esterno. La sentenza della CTP di Roma, citata, ha annullato l’avviso di accertamento in