Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23156 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/08/2025
Regione Lazio;
-intimata – avverso la sentenza n. 5185/2023, depositata il 19 settembre 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio;
Registro Invim Riscossione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6867/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE; EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore p.t. (13756881002), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587; EMAIL);
-resistente –
e
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–COGNOME NOMECOGNOME sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 5185/2023, depositata il 19 settembre 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello dell’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di intimazione notificato dall’agente della riscossione in relazione a tre presupposte cartelle di pagamento.
Il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha disatteso l’eccezione di giudicato esterno rilevando che la pronuncia evocata ha esaurito «i suoi effetti nell’annullamento del preavviso di fermo, per mancata prova della notifica degli atti presupposti, senza che l’accertamento abbia riguardato l’esistenza della pretesa impositiva e senza che abbiano formato oggetto di annullamento anche gli atti presupposti, di cui non è stata accertata la mancata notifica (cfr., Cass., n. 262/2022). Né il preavviso di fermo, annullato con la menzionata sentenza C.T.P. Roma, n. 9584/2020, costituisce premessa necessaria della intimazione di pagamento impugnata in questa sede.».
L’ Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita tardivamente per poter partecipare all’udienza di discussione del ricorso.
La Regione Lazio non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-A i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 112, 115, 116 e 324 cod. proc. civ. e deduce, in
sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso l’efficacia estensiva del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 9584/20, del 1° dicembre 2020).
Difatti, si soggiunge, il preavviso di fermo (allora) impugnato era stato annullato (proprio) per difetto di prova della notifica degli atti presupposti che, a loro volta, si identificavano con le cartelle di pagamento (n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA ) tutt’ora oggetto di impugnazione in quanto atti presupposti (anche) dell’avviso di intimazione in contestazione.
Ne conseguiva, pertanto, che l’accertamento relativo all’omessa notifica delle cartelle in questione costituiva giudicato implicito della pronuncia di annullamento del preavviso di fermo, giudicato che, in quanto tale, si estendeva al giudizio di impugnazi one dell’avviso di intimazione.
-Il motivo di ricorso è destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso.
2.1 – In relazione alla disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, – alla cui stregua «La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.», le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa, così che l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato
e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass. Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5791).
Sotto il profilo, invece, dell’efficacia ultrattiva del giudicato, si è rilevato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde , ex plurimis , Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675).
2.2 -E’, pertanto, evidente che nei termini in cui si è effettivamente formato l’evocato giudicato non ha avuto ad oggetto il rapporto di imposta sotteso alle due cartelle di pagamento né (ed ancor meno) l’annullamento delle medesime due cartelle di pagamento (allora ed ora) presupposte.
E proprio la cennata regolarità della sequenza procedimentale -che, peraltro, nemmeno preclude la reiterazione di atti (in specie di notificazione) volti a sanare i vizi di quelli preesistenti, – in quanto preordinata all’esercizio del potere riscossione , dà conto (in termini esclusivi) dell’annullamento di un atto (il preavviso di fermo amministrativo) la cui agibilità è stata esclusa in ragione del difetto di prova della notifica degli atti che ne costituivano il presupposto.
Diversamente, nel giudizio (ora) in trattazione, il giudice del merito è stato investito (proprio) di una domanda che involgeva l’esistenza stessa del rapporto d’imposta (in tesi, il credito estinto per prescrizione) così che detto oggetto non si identificava con quello relativo al giudizio di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, i due giudizi (così) esponendo un diverso oggetto e un distinto rapporto giuridico (rispettivamente quello volto a far valere una misura cautelare del credito e quello diversamente implicante la sussistenza stessa del credito tributario).
– Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate tra le parti, in difetto di attività difensiva delle parti rimaste intimate, mentre nei confronti del ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio