Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15200 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
IRES -Normativa antielusiva -anno di imposta 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30956/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore.
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 1840/4/2021, depositata in data 27 maggio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ai fini IRES, per l’anno di imposta 2009, con cui l’Ufficio rideterminava il reddito di impresa applicando la normativa
antielusiva in materia di società di comodo ex art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso la società dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE di Cosenza; si costituiva l’Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato.
La C.t.p. di Cosenza, con sentenza n. 4086/2019, accoglieva il ricorso sul rilievo che l’accertamento era stato fondato su un test di operatività, obliterando del tutto la verifica della realtà economica dell’impresa.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.t.r. della Calabria, la società rimaneva contumace.
Con sentenza n. 1840/04/2021, depositata in data 27 maggio 2021, la C.t.r. adita rigettava l’appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e la società contribuente è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», l’Agenzia delle Entrate lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di annullare l’atto impositivo sul presupposto rilievo dell’esistenza della decisione intervenuta tra le medesime parti per diversa annualità (2009), avente ad oggetto avviso di accertamento di rettifica del reddito di impresa fondato sulla medesima indagine fiscale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4 bis e 4 ter, legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’art. 2697 cod. civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», l’Agenzia delle Entrate
lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. nella motivazione, disattende la normativa indicata e in particolare prescinde dal dato che la presunzione di non operatività possa essere superata dalla parte contribuente solo dimostrando la sussistenza di oggettive situazioni tali da impedire il raggiungimento di una determinata soglia di ricavi.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevato che, giusta indicazione dell’ente riscossore ricorrente circa l’esistenza di altri due impugnazioni di avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2012 e 2011 da parte dello stesso contribuente, all’odierna udienza sono stati decisi, oltre il presente giudizio, anche i giudizi, rispettivamente, n.ri 10866/2021 e 10898/2021.
2.1. Di poi, nella fattispecie in esame, la C.t.r., erroneamente, ha ritenuto di annullare l’atto impositivo in questione anche sul presupposto rilievo dell’esistenza della decisione intervenuta tra le medesime parti, per altra annualità, avente ad oggetto il presupposto avviso di accertamento di rettifica del reddito di impresa, fondato sulla medesima indagine fiscale.
Tale decisione farebbe stato anche nel presente giudizio, trattandosi di verifica del reddito di impresa per le medesime ragioni poste a fondamento dell’avviso di accertamento emesso per l’annualità 2012. Sul precipuo punto, la sentenza n. 2472 del 09/09/2020, ha opinato la C.t.r., fa stato tra le parti trattandosi di giudicato esterno ed in ossequio del principio del ne bis in idem.
Tale provvedimento, all’epoca della decisione, non era però definitivo, ed infatti veniva impugnata con ricorso per cassazione deciso nell’odierna udienza. Né, comunque, anche all’esito della decisione odierna di questo Collegio sui ricorsi n. 10866/2021 e 10898/2021 , ricorrono i presupposti per l’operatività del giudicato esterno, atteso che il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta può estendere i suoi effetti anche ad annualità successive
o precedenti solo quando risolve situazioni di fatto o giuridiche o altri eventuali elementi preliminari che rimangano necessariamente immutati nel tempo, mentre le situazioni di fatto che determinano la non operatività della medesima società non sono necessariamente costanti nei vari periodi d’imposta e debbono pertanto essere oggetto di apposita ricostruzione dei fatti e di autonoma valutazione da parte del giudice.
2.2. Pertanto, il mero richiamo, operato dalla C.t.r., ad una precedente sentenza intervenuta tra le parti, in quel momento neppure ancora passata in giudicato, senza peraltro neppure indicare puntualmente quali elementi comuni e durevoli accomunino le due controversie e senza un libero apprezzamento probatorio dei fatti dedotti, integra la censura evidenziata dalla ricorrente.
2.3. Costituisce infatti ius receptum (Cass. 25/11/2021, n. 36549) il principio secondo cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per anni diversi solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (Cass., 30/09/2011, n. 20029, 21/01/2015, n. 961), con la conseguenza che «la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro ancorché siano coinvolti tratti storici comuni» (Cass. 09/10/2013, n. 22941, 29/01/2014, n. 1837, n. 961 del 2015).
2.4 . L’argomentazione testè declinata ribadisce fermamente i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13916 del 2006, secondo cui il giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta non è idoneo a «fare stato» per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, bensì solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2025.