Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 598 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 598 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
RAGIONE_SOCIALE -EFFICACIA GIUDICATO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3169/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5983/27/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 17 novembre 2014 e notificata in data 1 dicembre 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal relatore consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che
A seguito di pvc della Guardia di finanza, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento tutti relativi all’anno di imposta 200 6, recuperando componenti negativi non deducibili costituiti da:
interessi passivi su finanziamenti erogati da soci qualificati o da parti correlate, per euro 29.754,83;
quote di avviamento per euro 314.546,25;
costi riversati sulla società in forza di accordi infragruppo ma ritenuti deducibili esclusivamente dalla impresa estera, per euro 795.731,28;
-costi non deducibili per euro 133.502,00, a titolo di accantonamento su fatture da ricevere.
Riuniti i due ricorsi della società, la Commissione tributaria provinciale di Milano li rigettava
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello in forza del giudicato di c ui alla sentenza della CTR n. 124/15/2013 relativo all’anno 2003.
In particolare, per quanto in questo giudizio rileva, confermava che l’esame dei rilievi relativi ai costi sostenuti a titolo di ammortamento dell’avviamento derivante da operazioni straordi narie e ai costi addebitati da consociate estere in virtù di accordi di cost sharing agreement era precluso dal giudicato formatosi sulla sentenza della CTR relativa all’annualità 2003.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a due motivi.
La società resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per la camera di consiglio del 23 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380bis. 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197.
Considerato che:
Con il primo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. , censurando la decis ione relativa all’applicazione del giudicato anche al rilievo relativo all’ammortamento dell’avviamento, in quanto la CTR sul punto, senza alcuna pronuncia di merito, aveva solo confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva annullato l’avvi so per difetto di motivazione; l’unico giudicato che si era formato era relativo al difetto di motivazione dell’accertamento ma esso non era estensibile ad altri avvisi per altre annualità.
Col secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 7 d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., censurando la decisione che ha applicato il giudicato anche in merito alla ripresa dei costi riaddebitati dalle consociate estere in forza del contratto di cost sharing esistente, trattandosi invece di fattispecie ad effetto variabile cui non è possibile estendere il giudicato per diverso anno di imposta.
1.1. I motivi sono ammissibili in quanto la parte di sentenza censurata risulta compiutamente individuabile dalla lettura del ricorso.
Entrambi i motivi vertono sulla interpretazione di un giudicato, di cui ad una sentenza della CTR relativa all’anno di imposta 2003, che la decisione impugnata ha esteso alle analoghe riprese (costi sostenuti a titolo di ammortamento dell’avviamento derivante da operazioni
straordinarie e costi addebitati da consociate estere in virtù di accordi di cost sharing ) per l’anno di imposta 200 6.
In base ai principi enunciati da questa Corte sull’interpretazione del giudicato e sul controllo che su di esso può esercitare il giudice di legittimità, il giudicato è assimilato agli elementi normativi, dal che se ne trae che la sua interpretazione debba essere effettuata alla stregua dell’esegesi RAGIONE_SOCIALE norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi e che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 28/11/2007, n. 24664, ponendosi nel solco di Cass., Sez. U., 25/05/2001, n. 226).
3. Ciò premesso, il primo motivo è fondato.
Dagli atti emerge che la CTP aveva annullato l’avviso relativo al l’anno 2003, in parte qua , per difetto di motivazione, come emerge dal passo della sentenza ove i giudici affermavano che ‹‹ il ricorso è fondato e va accolto. L’accertamento dell’ufficio non è sufficientemente motivato e si limita, in sostanza, a far riferimento al processo verbale di constatazione della Gdf e non consente alla Commissione di non ritenere corrette le argomentazioni del ricorrente, tutte esaurientemente spiegate, documentate e plausibili ›› ; i riferimenti alla insufficiente motivazione e alla mera relatio al pvc sono indici univoci della natura formale del vizio riscontrato, non smentiti dal riferimento alle difese del contribuente. La CTR nulla ha espressamente evidenziato in merito, pur confermando la sentenza di primo grado.
Come è noto, l’annullamento dell’avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con il giudicato – di merito – già intervenuto tra l’ente impositore e le altre parti (Cass. 30/12/2019, n. 34656).
Pertanto, la CTR ha errato laddove ha attribuito forza espansiva a d etto giudicato, valido, sul punto, solo in relazione all’anno 2003.
4. Il secondo motivo è anch’esso fondato.
La CTR, in tema di contestata deduzione di costi riaddebitati dalla consociata estera, derivanti da un contratto di cost sharing , ha attribuito fo rza espansiva al giudicato relativo all’anno di imposta 2003, ritenendo trattarsi di elementi rilevanti ai fini della determinazione del dovuto comuni a più periodi di imposta, ma tale statuizione non è conforme agli orientamenti di questa Corte.
In ordine all’applicabilità ai rapporti di durata, in materia tributaria, dell’efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione a un diverso periodo di imposta, punto fermo è dato da Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916, che ha affermato i seguenti principi.
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio
abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta.
In applicazione di tali principi è stato chiarito che, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei casi in cui vengano in esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, ed in cui l’elemento della pluriennalità costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di maxiperiodo: gli esempi tipici sono quelli RAGIONE_SOCIALE esenzioni o agevolazioni pluriennali, o della spalmatura in più anni dell’ammortamento di un bene, ovvero nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. 13/12/2018, n. 32254; Cass. 7/09/2018, n. 21824; Cass. 11/03/2015, n. 4832).
In altri termini, va escluso che il giudicato relativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo a «fare stato» per i successivi periodi in via generalizzata ed aspecifica, potendo svolgere tale effetto solo in relazione a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto avente il carattere della durevolezza nel tempo, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli.
Tale efficacia, inoltre, è ulteriormente limitata in materia di Iva, ove comporti l’estensione ad altri periodi di imposta di un giudicato in contrasto con la disciplina comunitaria (Cass. 04/05/2016, n. 8855).
Pertanto, affinché un elemento della fattispecie possa giustificare la forza espansiva del giudicato tributario che lo abbia ad oggetto, non è sufficiente che esso sia astrattamente riproducibile in termini identici in diverse annualità, ma è necessario che esso, nel periodo pluriennale
considerato, sia insuscettibile di modificazione, per il suo non essere legato al variare dei presupposti fattuali (Cass. 15/10/2021, n. 28384).
Orbene, tale caratteristica, di essere insuscettibile di modificazione, è particolarmente rilevante in tema di inerenza della spesa; il giudicato esterno formatosi in relazione a un determinato anno d’imposta sull’inerenza tra la spesa sostenuta e l’attività dell’impresa può spiegare efficacia vincolante nel giudizio relativo a un successivo anno d’imposta quando siano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti ai fini della verifica dell’inerenza stessa, come nel caso dei canoni di leasing relativi al medesimo immobile di cui sia chiesta la deducibilità per più annualità (Cass. 28/12/2018, n. 33572). Quando invece il giudizio riguardi prestazioni rese in anni diversi, ancorché dello stesso tipo di quelle che hanno formato oggetto del primo accertamento, non si produce alcun effetto espansivo del precedente giudicato, posto che le modalità di esercizio di una determinata attività ben possono essere diverse se riferite a periodi di imposta diversi (Cass. 15/03/2019, n. 7417; Cass. 19/01/2018, n. 1300).
Nel caso di specie, l’oggetto del giudicato di cui la società invoca l’efficacia espansiva è il riconoscimento, come deducibili in quanto inerenti, RAGIONE_SOCIALE spese ripartite in base al cost sharing agreement , questione già esaminata, in senso negativo, da Cass. 27/10/2017, n. 25566, che ha evidenziato che l’inerenza è una mera relazione tra la spesa e l’attività dell’impresa, e presuppone una valutazione per la quale i requisiti che la determinano sono suscettibili, per loro natura, di variare di anno in anno, salvo quanto evidenziato in precedenza; un costo può avere le caratteristiche che lo rendono inerente in riferimento ad una annualità, ma potrebbe non avere le stesse caratteristiche in una annualità diversa; del resto, non a caso, la sopra menzionata Cass., Sez. U., n. 13916 del 2006 cita le spese deducibili proprio tra le componenti per le quali ogni anno di imposta è autonomo. Questa
valutazione non muta anche se il sostenimento dei costi dipende da un accordo pluriennale, come nella specie, atteso che la pluriennalità non influisce comunque aprioristicamente sul rapporto tra il costo e l’attività dell’impresa, che resta suscettibile di porsi in maniera differenziata in ogni periodo di imposta, e deve, quindi, essere analizzato annualmente né incide su tale considerazione la circostanza che i costi siano stati oggetto di riprese originate da un unico pvc che costituisce, in realtà, solo l’occasione per le singole riprese (Cass. 28/06/2019, n. 17512).
Nel caso di specie, del tutto genericamente e violando detti principi, la CTR ha affermato che, in una situazione siffatta, ricorrano le medesime situazioni oggettive, riferibili in modo univoco a più periodi di imposta, via sia identità di imposta e dedotto lo stesso rapporto giuridico .
Pertanto, accolto il ricorso, la sentenza va cassata e la causa rinviata, in relazione ai motivi proposti ed accolti, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022.