Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15331 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15331 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
Irpef -Diniego di rimborso -Giudicato
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5077/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME
COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3853/17/2020, depositata in data 3 dicembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con l’istanza spedita all’Agenzia delle Entrate -Ufficio Territoriale di Roma 3 -Settebagni in data 4 ottobre 2014, NOME COGNOME chiedeva il rimborso IRPEF pari a € 66.529,66 indebitamente trattenuta sul trattamento pensionistico afferente agli anni di imposta 2011- 2013; riteneva il contribuente che la sua
pensione non era classificabile come privilegiata “ordinaria” ex art. 86 della Legge n. 915/78, ma come privilegiata “percentualistica” ex art. 67, comma 2, DPR n. 1092/73.
Avverso il diniego, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma, si costituiva l’Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso.
La C.t.p. di Roma con sentenza n. 5353/2017 rigettava il ricorso, ritenendo la natura reddituale e non risarcitoria del trattamento pensionistico.
Contro tale sentenza proponeva appello dinanzi alla C.t.r. del Lazio il contribuente; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto.
Con sentenza n. 3853/17/2020, depositata in data 3 dicembre 2020, la C.t.r. rigettava l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « V iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2929 cod. proc. civ. Travisamento del contenuto del giudicato e mancata valutazione dell’eccezione di giudicato (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ)», il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C.t.r. non si è conformata alla regula iuris formatasi sulla res iudicanda nel diverso giudizio intercorso tra le stesse parti e conclusosi con la sentenza n. 237/01/2011 della C.t.p. di Latina passata in giudicato in data 17 dicembre 2011.
Preliminarmente va rilevato che l’istanza depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato di cessazione della materia del contendere va disattesa, perché la stessa, pur facendo riferimento
ad un ricorso recante lo stesso RGN (5077/2021) del presente giudizio, in realtà riguarda un diverso contribuente (RAGIONE_SOCIALE ed altra sentenza impugnata, ossia la n. 101/29/2009 depositata il 21 dicembre 2009 dalla C.t.r. del Veneto.
Procedendo alla disamina del motivo di ricorso proposto, esso è infondato.
3.1. Invero il ricorrente non ha documentato l’attestazione del passaggio in giudicato, atteso che la richiamata sentenza della C.t.p. di Latina è in atti, ma è priva della relativa attestazione. Tuttavia, la controricorrente ammette nel controricorso di aver prestato acquiescenza a tale decisione.
3.2. In ogni caso, l’eccezione di giudicato è infondata.
3.3. L’odierno ricorrente invoca la estensione del giudicato esterno formatosi nel giudizio definito con la sentenza della C.t.r. del Lazio n. 237/01/11 (concernente l’impugnazione di cartella di pagamento emessa ex art. 36 – bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ai fini del recupero di maggiore Irpef sulla base dei dati esposti dal sostituto d’imposta nel Mod. 770/2007 relativo ai compensi erogati nel 2006 e nel quadro RM del Mod. Unico 2007, presentato per l’anno d’imposta 2006), fra le stesse parti, che, si è pronunciata sul «punto fondamentale» della natura (reddituale o risarcitoria) della pensione privilegiata ordinaria per causa di servizio erogata ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092 del 1973, in quanto si tratterebbe di questione di diritto comune anche al presente giudizio, la cui efficacia vincolante non potrebbe essere impedita dal fatto che le pretese fiscali, oggetto di ciascun giudizio, si riferiscano a differenti periodi di imposta, alla stregua del principio enunciato da Cass., sez. U, n. 13916 del 16 giugno 2006.
3.3. La tesi difensiva del ricorrente non è condivisibile in quanto, nella specie, non può ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dalla sentenza della C.t.r. n. 237 del 2011 in relazione
all’interpretazione giuridica della norma tributaria, ossia dell’art. 67, commi 1 e 2, del T.U. n. 1092 del 1973. Invero, quello che viene considerato «punto comune alle cause» si risolve, in sostanza, in una questione di diritto che involge l’attività interpretativa delle norme di diritto che nell’ordinamento processuale non può incontrare vincoli. Infatti, l’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice, in quanto connesso allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509). Ne discende che, anche in relazione ai diversi gradi del medesimo giudizio, la interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia -salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno -non limitano il giudice dell’impugnazione nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., sez. 1, 29/04/1976, n. 1531; Cass., sez. L, 23/12/2003, n. 19679; Cass., sez. 3, 20/10/2010, n. 216561).
3.4. Va poi aggiunto che nello stesso ricorso viene menzionata altro ricorso (NRG 15317/2015), del quale si chiede la riunione al presente, in quanto avente ad oggetto la medesima questione tra le stesse parti. Ebbene, esso risulta decisa con l’ordinanza di questa Corte n. 26912/2021, che ha rigettato il ricorso della parte
contribuente , pervenendo, in ordine all’eccezione di giudicato esterno, fondata sulla medesima decisione della C.t.p., alle stesse conclusioni cui perviene questo Collegio.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025.