Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8334 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8334 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19022/2023 R.G. proposto da :
COMUNE DI ALBANO LAZIALE, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC EMAIL rappresentato e difeso da ll’ Avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, n. 3602/2023 depositata il 16/06/2023. Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27
novembre 2024, dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Albano Laziale avente ad oggetto l’omesso e/o parziale versamento da parte della predetta cooperativa dell’imposta IMU per l’anno 2016 relativa ad alcuni immobili non assegnati ma concessi in locazione, lamentando l’illegittimità del provvedimento in ragione dell’erroneità dei suoi presupposti di fatto e per violazione dell’art. 13, comma 2, lett. a) e b) e comma 9bis d.l. 201/2011, assumendo, in particolare, che l’ente impositore non aveva valutato, quanto a taluni immobili, la perfetta integrazione delle condizioni poste dal D.M. 22 aprile 2008 per il riconoscimento delle caratteristiche di alloggi sociali e, quindi, la sussistenza della causa di esclusion e dell’imposta e che, quanto altri due immobili, non assegnati e non locati, ricorreva la condizione di esenzione prevista dall’ art. 13 comma 9 -bis, d.l. n. 201/201, precisando, ancora, che la indivisibilità del patrimonio sociale estesa all’ambito temporale di cui si riferiva l’accertamento doveva far applicare, per gli immobili concessi in locazione ai soci, i benefici di cui d.l. 201/2011 e, pertanto escluderli dalla imponibilità.
2. La C.T.P. di Roma, con la pronunzia 3839/2020, premesso che l’art. 2, commi 2, 3 e 4 del d.l. n. 102/2013 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’esenzione dell’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano stati locati, escludeva che RAGIONE_SOCIALE società cooperativa edilizia, potesse rientrare ‘… tra gli enti di edilizia residenziale pubblica che costruiscono immobili da destinare a soggetti non soci che ab biano i requisiti necessari’; di contro, evidenziava come l’art. 4 del d.l. 102/2013 avesse previsto per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, ai fini del calcolo dell’IMU, l’equiparazione alle abitazioni principale degli alloggi assegnati ai soci ma che tale fattispecie non era ravvisabile nel caso concreto in considerazione dell’obbligo della società di concedere in
locazione gli immobili per otto anni, salva la possibilità per i conduttori di esercitare alla scadenza del 2021 il diritto di prelazione e di chiedere l’assegnazione dell’alloggio, circostanza quest’ultima del tutto ipotetica e come tale ininfluente, a nulla rilevando l’espressione anticipata della volontà di esercitare tale volizione essendo possibile per gli stessi modificare le eventuali scelte fino al completamento del periodo di locazione obbligatoria.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con la pronunzia n. 3602/2023 depositata in data 16.6.2023 e non notificata, pronunziando sull’appello di parte contribuente riconosceva, d’ufficio, l’efficacia del giudicato formatosi per l’ann ualità IMU 2013 in forza della sentenza n. 17046/2019 ed accoglieva l’appello.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi illustrati con successiva memoria, il Comune di Albano Laziale.
Resiste con controricorso, e successiva memoria, RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo l’ente impositore deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c. con riferimento agli artt. 2697 e 2729 c.c. Assume che attesa la mancanza di prova in atti della definitività della sentenza n. 3839/2020, la sentenza oggetto di impugnazione era da ritenere errata nella parte in cui aveva riconosciuto la formazione del giudicato esterno.
Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’illegittimità della sentenza impugnata per inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui all’art. 2909 c.c. in forza della sentenza n. 3839/2020.
Rileva che la pronunzia in questione, riferita all’annualità 2013, non poteva assumere alcuna rilevanza per le annualità successive attesa
la nuova e diversa normativa introdotta dal d.l. n. 102/2013 e dalla legge 147/2013 a far data dal 1.1.2014. Evidenzia che, anche sotto diverso profilo, in virtù del consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione, – secondo il quale il giudicato può formarsi su una questione quando su questa il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato, soppesando gli argomenti che le parti hanno sottoposto al giudicante e dando preferenza agli uni piuttosto che agli altri, così appunto dirimendo la questione stessa e fissando, da controversi che erano, i punti di fatto e di diritto che devono ritenersi ormai immutabili tra le parti con la peculiare forza descritta dall’art. 2909 c.c., – la sentenza de qua non rivestiva alcuna forza di giudicato atteso che dalla semplice lettura della ‘scarna motivazione’ del provvedimento, – nella quale erano contenuti semplici richiami della normativa in materia – era evidente che il Collegio non aveva risolto alcuna questione di fatto e/o di diritto, idonea a costituire giudicato tra le parti secondo i principi sopra richiamati.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l’ illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 13 d.l. n. 201/2011 applicabile alle annualità IMU successive al 2013. Osserva che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio aveva deciso la controversia applicando il principio della ragione più liquida omettendo, quindi, di esaminare i profili addotti, quanto ai limiti dell’applicabilità dell’esenzione alle cooperative edilizie, per ottenere la conferma della sentenza appellata, precisando che come desumibile dall’atto di appello parte appellante aveva dedotto l’applicabilità dell’art. 13, comma 9 -bis, d.l. 201/2011 solo agli immobili rimasti invenduti.
Osserva il Collegio che è fondato il secondo motivo di ricorso, dal cui esame consegue l’assorbimento delle ulteriori censure.
4.1. Orbene va premesso che il giudicato esterno ritenuto decisivo dalla C.T.R. è costituito dalla sentenza della C.T.P. Roma con cui era stata affermato il diritto all’esenzione IMU per l’annualità 2013 sulla
scorta della interpretazione della normativa vigente e senza alcun accertamento in concreto di circostanze durevoli (occupazione alloggi sociali e condizione di bene-merce).
4.2. Ritiene questo Collegio che l’eccepito giudicato, come correttamente contestato da parte ricorrente, non ostava all’autonoma valutazione della fattispecie oggetto del presente giudizio. Invero, quello che costituirebbe l’elemento comune alle cause si risolve, per un verso, in una questione che involge l’attività interpretativa delle norme di diritto, che nell’ordinamento processuale non può incontrare vincoli.
4.3. Deve, invero, osservarsi che l’efficacia espansiva del giudicato trova ostacolo in relazione alla “interpretazione giuridica” della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione, ferma, in ogni caso, la necessità del collegamento, tendenzialmente durevole, ad una situazione di fatto (vedi Cass.n. 36875/2022; Cass. n. 8288/2022; Cass. n. 15215/2021; Cass. n. 14509/2016; Cass. n. 23723/2013;
4.4. Va, pure, evidenziato che nel processo tributario il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall’art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni -dedotte o deducibili -su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni
meramente apodittiche (vedi Cass. n. 38767/2021 nonchè Cass. Sez. U. n. 24646/2016
Ed, ancora, deve precisarsi che “l’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica “ratio decidendi”, che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. Cass. n. 6543/2014; Cass. 23918/2010.
4.5. Posto che gli elementi costitutivi ad efficacia tendenzialmente permanente non possono identificarsi con i presupposti di un’agevolazione i cui elementi integrativi possono variare nel tempo (beni invenduti e non locati) occorre ricordare che la causa petendi del ricorso originario della società cooperativa contribuente era la seguente: a) ricorrenza della qualifica di ‘alloggi sociali’ delle unità immobiliari oggetto di accertamento tributario; b) destinazione degli immobili de quibus ad ‘abitazioni principali’ dei soci ivi residenti; c) qualifica di ‘beni merce’ di tutti i cespiti appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, elementi tutti, come di intuitiva evidenza, tutti suscettibili di variare da un periodo di imposta all’altro.
Ne discende che il giudicato invocato da parte contribuente non poteva avere alcuna efficacia vincolate mentre doveva essere esaminato il merito della vicenda.
Conseguentemente, accolto il secondo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare nel merito la vicenda in esame, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data