Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22382/2016 R.G. proposto da:
NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME (C.F. CODICE_FISCALE) NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrenti – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF 2007
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. FRIULI VENEZIA GIULIA, n. 79/2016, depositata in data 29/2/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 aprile 2024;
Rilevato che:
Il 1° dicembre 2009 la Direzione Regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Friuli Venezia Giulia sottopose a verifica la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘la società’ ) in relazione ai periodi d’imposta 2006 e 2007, stilando il 25 gennaio 2010 e consegnando un processo verbale di constatazione.
In particolare, i verificatori accertarono a carico della società l’omessa effettuazione e l’omesso versamento di ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 95, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Nell’attivo di bilancio della società era stato appostato un finanziamento a favore dei soci amministratori per la complessiva somma di euro 176.000 , ma in base ad alcuni indici l’Ufficio ritenne che quella somma fosse stata erogata a titolo di compensi agli amministratori, soggetti alla ritenuta alla fonte secondo la disciplina dei sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, in cui rientrano anche i redditi percepiti da amministratori, soci e fondatori.
In data 17 gennaio 2011, l’Ufficio, per quel che ancora qui interessa, notificò un avviso di accertamento per Ires, Irap e addizionale alla società per il periodo d’imposta 2007 , con il quale contestò l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex artt. 24, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 95, comma 5, Tuir.
La società impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Gorizia, che respinse il ricorso.
Il 21 dicembre 2011 l’ufficio notificò a NOME e NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘i ricorrenti’ o ‘i contribuenti’ ), soci e amministratori della società, due avvisi di accertamento per Irpef in relazione al periodo d’imposta 2007.
Con tali avvisi di accertamento, di contenuto coincidente, l’Ufficio rinviò al contenuto del processo verbale di constatazione redatto dall’RAGIONE_SOCIALE a carico della società e recuperò a tassazione nei confronti dei soci i compensi da essi (in tesi) percepiti.
Esperito invano il tentativo di accertamento con adesione, i contribuenti impugnarono gli avvisi di accertamento, a loro rispettivamente notificati con separati ricorsi, dinanzi alla C.T.P. di Gorizia, deducendo che le somme percepite dalla società non erano compensi, ma dei prestiti ad essi erogati ed utilizzati per risanare la situazione debitoria di un’altra società , la RAGIONE_SOCIALE
Peraltro, i contribuenti dedussero che quei finanziamenti furono successivamente sostituiti.
La RAGIONE_SOCIALE, riuniti i ricorsi, li accolse.
Su appello dell’Ufficio, nel contraddittorio con i contribuenti, la RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’impugnazione degli avvisi di accertamento.
Avverso la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata, depositando solo un atto di costituzione.
I contribuenti hanno depositato una memoria difensiva, corredata di documentazione, in cui si dà atto che NOME si è avvalsa della definizione agevolata di cui alla legge n. 130 del 2022, pagando i relativi importi.
NOME COGNOME, invece, insiste per la decisione del ricorso.
Considerato che:
Occorre innanzitutto dare atto che NOME COGNOME ha definito la controversia con l’RAGIONE_SOCIALE, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza camerale. Ne consegue che il presente giudizio, per quanto riguarda il rapporto processuale tra lei e l’RAGIONE_SOCIALE, deve dichiararsi estinto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 ‘ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che nel presente giudizio la sentenza resa nei confronti della società, passata in giudicato, spieghi una efficacia riflessa.
La RAGIONE_SOCIALE si sarebbe pronunciata su una fattispecie diversa da quella sottoposta al suo esame, in cui la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, consacrata nell’avviso di accertamento, è che il contribuente avrebbe percepito dalla società compensi equiparati a quelli da lavoro dipendente.
La RAGIONE_SOCIALE si sarebbe pronunciata invece, stando alla motivazione della sentenza impugnata, su una fattispecie (totalmente astratta dal caso di specie) di distribuzione di utili extrabilancio in una società a ristretta
base partecipativa, ritenendo che il contribuente soggiaccia agli effetti riflessi del giudicato sfavorevole alla società.
La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, sarebbe meramente apparente.
Con il secondo motivo, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, degli artt. 1306, comma 1, 2700 e 2909 c.c., degli artt. 23, 24, 27 e 64 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 44, 47, 50 e 52 del Tuir (D.P.R. n. 917 del 1986) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e all’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver attribuito erroneamente l’efficacia di giudicato esterno ad una sentenza (resa nei confronti della società) alla quale sono rimaste estranee le parti del presente giudizio.
Tenuto conto che con la sentenza passata in giudicato, resa nei confronti della società, è stato accertato che quest’ultima aveva corrisposto dei compensi ai soci amministratori (i COGNOME) senza effettuare e versare le relative ritenute, la sentenza qui impugnata avrebbe violato l’art. 1306 c.c., oltre che l’art. 2909 c.c., in quanto in tema di obbligazioni solidali avrebbe esteso a dei condebitori in solido (i COGNOME) il giudicato sfavorevole formatosi nei confronti di un altro debitore in solido (la società da loro partecipata e da essi amministrata).
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101, 116 e 324 c.p.c. in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 4 e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, in quanto, sul falso presupposto dell’estensibilità alla presente causa del giudicato formatosi nei confronti della società, ha di fatto deciso sull’appello dell’Ufficio senza
consentire al contribuente di dedurre e provare di non aver ricevuto somme a titolo di compensi da parte della società.
Con il quarto motivo, rubricato ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 3 62 del d.lgs. n. 546 del 1992’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per avere completamente omesso di esaminare le prove fornite circa il fatto che le somme erogate dalla società non configuravano redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente, bensì prestiti di cui è stata effettuata la restituzione.
I quattro motivi, per la loro stretta connessione, possono esaminarsi e decidersi congiuntamente.
Essi sono fondati.
5.1. La sentenza della C.T.P. di Gorizia, pronunciata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e passata in giudicato, ha avallato la ripresa dell’erario a carico della citata società di ritenute non versate sui maggiori compensi corrisposti ai COGNOME, assimilabili a redditi da lavoro dipendente.
A loro volta, gli avvisi di accertamento notificati ai COGNOME, impugnati dinanzi alla C.T.P. di Gorizia, hanno avuto ad oggetto redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, a loro corrisposti dalla società RAGIONE_SOCIALE
Orbene, emerge dalla lettura della sentenza impugnata che questa si è pronunciata su una fattispecie del tutto avulsa da quella concreta, sottoposta al giudizio della C.T.R.
Il giudice di appello, infatti, si è pronunciato su una fattispecie di (presunzione di) distribuzione ai soci di utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa, ritenendo che il giudicato formatosi nei confronti della società (che peraltro riguardava la ripresa di ritenute su compensi assimilabili a redditi da lavoro dipendente non
versate) spiegasse effetti riflessi nei confronti degli odierni contribuenti.
Invece, il fatto sul quale la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto giudicare è se fosse fondata la pretesa dell’Ufficio di qualificare le somme ricevute dal COGNOME come compensi assimilabili a quelli da lavoro dipendente, e conseguentemente di tassarli come tali, oppure fosse fondata la prospettazione del contribuente (l’unico ad avere interesse al prosieguo del giudizio, dopo la definizione della controversia da parte di NOME COGNOME) secondo la quale le somme ricevute dalla società erano dei finanziamenti ottenuti per risanare la situazione economica di un’altra società, finanziamenti successivamente restituiti.
La C.T.R., peraltro, ha errato a ritenere che il NOME fosse soggetto agli effetti riflessi del giudicato formatosi nei confronti della società: per giurisprudenza consolidata di questa Corte tra il sostituto e il sostituito d’imposta esiste un rapporto di solidarietà passiva nei confronti dell’erario, con la conseguente applicazione dell’art. 1306 c.c. (Cass., n. 10613/2000; Cass., n. 19034/2014; Cass., n. 14033/2006). Nessun vincolo per il NOME, dunque, può derivare dalla sentenza (passata in giudicato) sfavorevole alla società: egli, di conseguenza, ha tutto il diritto di sostenere e di provare che le somme da lui ricevute dalla società erano finanziamenti che successivamente erano stati restituiti.
6. In conclusione, il giudizio deve dichiararsi estinto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, con riferimento al rapporto processuale tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE , con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese tra di loro.
Con riferimento al rapporto processuale tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla C.G.T. di secondo grado del Friuli Venezia Giulia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame valutando le prove
prodotte dal COGNOME in primo grado e in appello a sostegno della sua tesi difensiva.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio in relazione al rapporto processuale tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio con riferimento al rapporto processuale tra NOME e l’RAGIONE_SOCIALE.
Compensa integralmente tra di loro le spese processuali.
Accoglie il ricorso con riferimento al rapporto processuale tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 aprile 2024.