Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19321 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22030/2020 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 1637/2019 depositata il 18/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME impugnava l’intimazione di pagamento comunicatale dall’Agenzia delle entrate, in conseguenza degli avvisi di accertamento su Irpef 2010, 2011 e 2012, a sua volta scaturenti da avviso di accertamento adottato a seguito di processo verbale di constatazione nei confronti della soc. RAGIONE_SOCIALE società cancellata il 20 gennaio 2014, ben prima della notifica del PVC avvenuta in data 7 aprile 2014, per i periodi di imposta 2009-2014.
La contribuente asseriva che la CTP di Lucca, con sentenza 629/2015, avesse annullato il PVC e l’avviso di accertamento nei confronti della società, con resezione chirurgica degli atti presupposti all’avviso di accertamento individuale della socia.
Adiva quindi il giudice di prossimità, dove non trovava apprezzamento delle proprie ragioni, con sentenza confermata in appello, sull’assunto che il giudicato non fosse opponibile per l’autonomia dell’anno di imposta. Donde ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a due motivi, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, per errata applicazione dell’articolo 29 del decreto legge numero 78 del 2010, sentenza nulla per mancata sospensione in violazione del principio di pregiudizialità, di cui agli articoli 295 e 337 del codice di procedura civile, dell’articolo 9, primo comma, lettera O del decreto legge numero 156 del 2015, dell’articolo 39 del decreto legislativo numero 546 del 1992, dell’articolo 2945 del codice civile.
Nella sostanza, si critica la sentenza in scrutinio perché non ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del presupposto giudizio connesso all’accertamento verso la società
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione degli articoli 324 c.p.c., 2909 c.c. e 2495 c.c., nella sostanza lamentando violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza della C.T.P. di Lucca n. 629/2015, che ha già annullato tutti gli atti presupposti a quello impugnato.
Nello specifico, la parte contribuente afferma di essere stata costretta ad impugnare l’intimazione di pagamento non ostante l’annullamento del PVC e dell’atto impositivo nei confronti della società.
Invoca quindi la nullità radicale di tutti gli atti amministrativi conseguenti sul PVC annullato dalla prefata sentenza della CTP di Lucca n. 629/2015.
Il primo motivo non può essere accolto.
2.1. In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). (Cass. S.U., n. 21763/2021)
2.2. Tuttavia, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (Cass. VI, n. 26716/2019).
2.3. Nel caso in esame, il giudizio presupposto, pendente avanti questa Corte sub rgn. 5651/2020 è chiamato in trattazione nell’odierna adunanza ed è stato deciso in pari data, donde le ragioni di sospensione per pregiudizialità vengono meno ed il motivo deve dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto al secondo motivo, esaminati gli atti di merito ai fini della completezza ed esaustività del motivo, sussiste la produzione in copia conforme e con attestazione di passaggio in giudicato della citata sentenza della CTP di Lucca n. 629/2015, a definizione del ricorso promosso dalla socia accomandante avverso l’avviso di accertamento societario per l’anno 2009.
Tuttavia, il motivo non può essere accolto.
Ed infatti, in materia, questa Corte ha affermato che se è ben vero che quando «l’atto presupposto è unico, venuto meno lo stesso, l’effetto del giudicato formatosi sulla sentenza che ha determinato tale caducazione si estende a tutti gli anni coinvolti dalla stessa verifica in cui è avvenuto l’accesso» (Cfr. Cass., V, n. 10456/2021), non è men vero che «occorre evidenziare in relazione all’eccezione
di giudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e petitum – ma nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)» (Cfr. Cass., V, n. 11328/2022 e Cass.n.6405/2025 resa nei confronti dell’altro socio ). Orbene, risulta dalla sentenza n. 629/2015 (peraltro riportata anche a pag. 19 del ricorso per cassazione) che la questione su cui si era pronunciata la CTP, e di cui parte ricorrente invoca l’applicazione e l’efficacia estensiva del giudicato, non fosse una questione di fatto bensì di diritto, attenendo alla possibilità che la società estinta RAGIONE_SOCIALE potesse o meno subire accertamenti fiscali, sì da non potersi ritenere coperta da giudicato, tanto meno con effetto estensivo a periodi d’imposta diversi da quello oggetto di quello in scrutinio.
Ne consegue che il ricorso è infondato e non può essere accolto. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 02/07/2025.