Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
Oggetto: Tributi
IVA 2009-
Giudicato esterno
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 5168 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 20 20 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrRAGIONE_SOCIALE– per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3920/09/19 depositata in data 27 giugno 2019, non notificata;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti de ll’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 108/07/2017 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze del p.v.c. RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza del 24 giugno 2010, disconoscendo, in capo alla contribuRAGIONE_SOCIALE, la natura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per accedere alle agevolazioni tributarie ex lege n. 398 del 1991 aveva recuperato, per il 2009, maggiore Iva sulle fatture emesse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE afferenti a prestazioni di servizi ritenute effettuate nell’esercizio di attività commercial e.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto: 1) infondata l’eccezione di giudicato esterno con riguardo a precedenti sRAGIONE_SOCIALEnze relative a differenti periodi di imposta, in considerazione dei diversi presupposti di fatto rispetto a quelli oggetto del presRAGIONE_SOCIALE giudizio e del limite di applicabilità del giudicato esterno introdotto dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte europea (sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia del 3.9.2009, causa C-208), seguita da quella RAGIONE_SOCIALE
(è richiamata Cass. n. 9710 del 2018) che, nel valorizzare il principio di autonomia dei periodi di imposta, aveva escluso l’efficacia del giudicato in altre annualità allorquando, in materia di Iva, l’interpretazione contenuta nelle decisioni passate in cosa giudicata fosse in contrasto con la disciplina comunitaria, compromettendone l’effettività; nella specie, l’avviso impugnato atteneva esclusivamRAGIONE_SOCIALE a violazioni in materia di Iva per cui alcuna efficacia di giudicato esterno potevano esplicare le precedenti sRAGIONE_SOCIALEnze, relative anche ad imposte diverse, trattandosi di ‘una fattispecie di violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa fiscale’;2) nel merito, la pretesa tributaria era legittima atteso che erano emersi in sede di indagine una serie di elementi da ritenersi pacifici, in assenza di contestazione, concorrenti a comprovare che la RAGIONE_SOCIALE, sebbene formalmRAGIONE_SOCIALE iscritta al RAGIONE_SOCIALE e a ll’RAGIONE_SOCIALE, non svolgesse, in via diretta, alcuna attività RAGIONE_SOCIALE limitandosi a fornire servizi a RAGIONE_SOCIALE (alla quale era collegata da soci comuni) per i quali percepiva un elevato corrispettivo; in particolare, l’Ufficio aveva accertato : che la RAGIONE_SOCIALE non disponeva di locali in cui svolgere direttamRAGIONE_SOCIALE l’attività RAGIONE_SOCIALE; tutti gli istruttori sportivi alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE erano impiegati esclusivamRAGIONE_SOCIALE presso il centro sportivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; le due RAGIONE_SOCIALE avevano stipulato, in data 1.09.2003, un contratto con il quale RAGIONE_SOCIALE si impegnava a svolgere attività di assistenza nella gestione di corsi didattici di istruzione RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del centro sportivo RAGIONE_SOCIALE impiegando istruttori sportivi qualificati e di gradimento di RAGIONE_SOCIALE; due soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE erano anche soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; contestualmRAGIONE_SOCIALE alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tutto il personale dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era passato alla prima RAGIONE_SOCIALE; 3) la contribuRAGIONE_SOCIALE si era limitata a fornire a contrario una scarna documentazione consistRAGIONE_SOCIALE in inviti e richieste di assistenza rivolte alla RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di attività sportive, prodotte in mere copie, dal contenuto generico, senza di mostrare l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività medesime; 4) infine, era infondata l’eccezione di indebito frazionamento RAGIONE_SOCIALE‘azione accertatrice formulata in riferimento all’emissione di due distinti avvisi per il 2009 atteso che detti atti si riferivano a tributi diversi, fondati su differenti presupposti, trattandosi, nel
caso in esame, di accertamento di un reddito non dichiarato mentre, nell’altro , del rilievo RAGIONE_SOCIALE maggiori ritenute non operate dall’associazione a favore dei propri dipendenti.
3.Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, 4, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la CTR ritenuto le prestazioni di servizio rese da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE effettuate nell’esercizio di attività commerciale senza considerare che non solo la contribuRAGIONE_SOCIALE era iscritta al RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, ma che anche RAGIONE_SOCIALE, destinataria RAGIONE_SOCIALE prestazioni di organizzazione di corsi di didattica RAGIONE_SOCIALE di cui al contratto del 1.9.2003, era – come documentato in atti – affiliata all’ RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE, diversamRAGIONE_SOCIALE da quanto statuito dal giudice di appello, ricorrevano, nel caso di specie, i presupposti per escludere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 2, cit., la natura commerciale di RAGIONE_SOCIALE, atteso che trattavasi di attività resa da una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conforme alle finalità istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE -in particolare, di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘educazione fisica e diffusione RAGIONE_SOCIALE pratiche sportive – nei confronti di una RAGIONE_SOCIALE affiliata al medesimo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cui partecipava il prestatore del servizio.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132, comma 4, c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto decisive e non contestate circostanze che -come, in specie, quella relativa al passaggio, nel 2003, del personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE– erano state puntualmRAGIONE_SOCIALE contestate nei gradi di merito.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 bis , 43 del d.P.R. n. 600/73, 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, 24 e 111 Cost. per avere la CTR confermato la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento in questione sebbene l’Ufficio avesse indebitamRAGIONE_SOCIALE frazionato, per il medesimo anno di imposta, la pretesa tributaria in più atti impositivi, fondati sul medesimo presupposto costituito dal disconoscimento RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste per le RAGIONE_SOCIALE sportive RAGIONE_SOCIALE.
4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92 e 132, comma 2, c.p.c. per avere la CTR erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta l’art. 2909 c.c. con riguardo alle precedenti sRAGIONE_SOCIALEnze RAGIONE_SOCIALEa CTP di Roma (n. 241/53/12, n. 320/08/2013, 321/08/2013) passate in giudicato (nelle quali era stata riconosciuta la natura di RAGIONE_SOCIALE non commerciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE contribuRAGIONE_SOCIALE e l’espletamento da parte di quest’ultima di un’attività istituzionale propria di una RAGIONE_SOCIALE.) stante l’asserita diversità d ei presupposti considerati nelle dette sRAGIONE_SOCIALEnze sebbene, alla luce del contenuto degli avvisi di accertamento (per gli anni 2005 e 2006) oggetto RAGIONE_SOCIALE stesse, si evincesse la identità RAGIONE_SOCIALE questioni, essendo stata dall’Ufficio contestata, per tutte le ann ualità di imposta (2005, 2006, 2009), la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE prestazioni – di assistenza nella gestione di corsi didattici di istruzione RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del centro sportivo RAGIONE_SOCIALE – rese dalla contribuRAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE in forza di un medesimo contratto stipulato tra le due RAGIONE_SOCIALE in data 1.9.2003 e considerate dall’Amministrazione come espletamento di attività commerciale. La CTR avrebbe poi invocato i limiti al principio del giudicato esterno imposti dall’effettività del diritto comunitario, limitandosi a riferire di una generica violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa Iva senza indagare l’esistenza di comportamenti fraudolenti o abusivi posti in essere dalla contribuRAGIONE_SOCIALE; peraltro, le attività di istruzione RAGIONE_SOCIALE rese dalla RAGIONE_SOCIALE risultavano esenti da Iva alla
luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, lett. i) RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 112 del 2006 (che aveva riproposto il dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, parte A, n. 1 lett. m RAGIONE_SOCIALEa sesta direttiva comunitaria).
5.Il quarto motivo- da esaminare logicamRAGIONE_SOCIALE in via prioritaria- è fondato.
5.1.In via preliminare, va ricordata la fondamentale regola di diritto affermata dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea (CGUE), secondo cui “In assenza di una normativa comunitaria in materia, le modalità di attuazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia procedurale di questi ultimi. Esse non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamRAGIONE_SOCIALE difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)” (sRAGIONE_SOCIALEnze RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia 3 settembre 2009, in causa C-2/08, RAGIONE_SOCIALE, punto 24; 10 luglio 2014, C- 213/13, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE, punto 54; 16 marzo 2006, COGNOMENOMECOGNOME contro RAGIONE_SOCIALE, C-234/04, punto 22).Ciò posto, la CGUE ha comunque precisato, in termini generali, che «qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice RAGIONE_SOCIALE di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto RAGIONE_SOCIALE, tale possibilità deve essere esercitata, conformemRAGIONE_SOCIALE ai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizioni siano soddisfatte, per ripristinare la conformità RAGIONE_SOCIALEa situazione oggetto del procedimento principale alla normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione» tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione di tale normativa offerta successivamRAGIONE_SOCIALE dalla Corte medesima (cfr. CGUE 10 luglio 2014, in causa C-213/13, COGNOME, punti 62 e 64).
5.2.In passato, la Corte di giustizia aveva stabilito che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione osta all’applicazione di una norma RAGIONE_SOCIALE come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio RAGIONE_SOCIALE‘autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale norma impedisca il recupero di un aiuto di stato erogato in
contrasto con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea e la cui incompatibilità con il mercato comune sia stata dichiarata con decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione divenuta definitiva (Corte giust. 18 luglio 2007, causa C-119/05, RAGIONE_SOCIALE). Ma, in quel caso, la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione che dichiarava indebiti gli aiuti di Stato era intervenuta antecedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE alla formazione del giudicato RAGIONE_SOCIALE, col quale, di contro, il giudice aveva riconosciuto il diritto all’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘aiuto di Stato, trascurando, quindi, la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione. La stessa Corte di giustizia d’altronde, successivamRAGIONE_SOCIALE (Corte giust. 22 dicembre 2010, causa C-507/08, Commissione europea c. Governo Slovacchia) in esito ad un ricorso per inadempimento concernRAGIONE_SOCIALE una vicenda in cui si trattava di recuperare degli aiuti di Stato consistenti nella rimessione parziale di un debito fiscale di una RAGIONE_SOCIALE nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura di concordato, ha escluso la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE, osservando che «la pronuncia giurisdizionale dotata di forza di giudicato di cui si avvale la Repubblica slovacca è anteriore alla decisione con cui la commissione ha imposto il recupero RAGIONE_SOCIALE‘aiuto controverso» (punto 57).
5.3.La Corte di giustizia ha poi affermato che il diritto unionale osta all’applicazione di una disposizione del diritto RAGIONE_SOCIALE come l’art. 2909 c.c. in una causa vertRAGIONE_SOCIALE sull’Iva concernRAGIONE_SOCIALE un’annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva «in quanto essa impedirebbe al giudice RAGIONE_SOCIALE investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta» (Corte giust. 3.9.09, C-2/08, Amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE). In particolare, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa CGUE, ostacoli di tale portata all’applicazione effettiva RAGIONE_SOCIALE norme comunitarie in materia di IVA «non possono essere ragionevolmRAGIONE_SOCIALE giustificati dal principio RAGIONE_SOCIALEa certezza del diritto e devono essere dunque considerati in contrasto con il principio di effettività». Trattasi, pertanto, di una ipotesi peculiare nella quale la Corte di Lussemburgo ha rimodulato i limiti oggettivi RAGIONE_SOCIALEa res iudicata , impedendo che una decisione
giurisdizionale divenuta definitiva, fondata su un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme comunitarie relative a pratiche abusive in materia di IVA in contrasto con il diritto comunitario, possa estendere i propri effetti anche ad RAGIONE_SOCIALE periodi di imposta.
5.4.In linea generale, sul tema RAGIONE_SOCIALE‘opponibilità del giudicato esterno la stessa giurisprudenza comunitaria ha sempre rimarcato “l’importanza che riveste, sia nell’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE‘Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio RAGIONE_SOCIALE‘intangibilità del giudicato. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Pertanto, il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione non impone a un giudice RAGIONE_SOCIALE di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione RAGIONE_SOCIALE contrastante con detto diritto” (sRAGIONE_SOCIALEnze RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia 10 luglio 2014, C-213/13, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE, punti 58 e 59; 3 settembre 2009, in causa C-2/08, RAGIONE_SOCIALE, punto 22-23). Al riguardo, la Corte di giustizia ha precisato che, in linea di principio, gli effetti del giudicato vanno salvaguardati “salvo ipotesi del tutto particolari o che investono la stessa ripartizione di competenze tra gli Stati membri e la UE” (cfr. CGUE 10 luglio 2014, in causa C-213/13, RAGIONE_SOCIALE, punto 61; 3 settembre 2009, in causa C-2/08, RAGIONE_SOCIALE, punto 25; 18 luglio 2007, in causa C-119/05, COGNOME, punti 52 e 62).
5.5.La Corte di giustizia, ritornando sulla questione (Corte giustizia, grande sezione, 6 ottobre 2015, causa C-69/14, T. c. Gov. Romania), con riguardo al diritto di ottenere il rimborso di tributi riscossi in uno Stato membro in violazione del diritto unionale, ha stabilito che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, in base ai principi di equivalenza e di effettività, dev’essere interpretato nel senso che non osta al fatto che a un giudice RAGIONE_SOCIALE non spetti la possibilità di revocare una decisione giurisdizionale definitiva pronunciata nel contesto di un ricorso di natura civile.
E ciò anche quando tale decisione risulti incompatibile con un’interpretazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione accolta dalla Corte di giustizia successivamRAGIONE_SOCIALE alla data in cui la decisione è divenuta definitiva, finanche qualora, di contro, una tale possibilità sussista per le decisioni giurisdizionali definitive incompatibili con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione pronunciate nel contesto dei ricorsi di natura amministrativa. E’ stata, quindi, ribadita l’importanza che riveste anche nell’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE‘Unione il principio RAGIONE_SOCIALE‘intangibilità del giudicato, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, di modo che il giudice RAGIONE_SOCIALE non è vincolato dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione a disapplicare le norme processuali interne che conferiscono forza di giudicato ad una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò consentirebbe di rimediare ad una situazione RAGIONE_SOCIALE contrastante col diritto unionale.
5.6.Questi principi sono stati ribaditi nella sRAGIONE_SOCIALEnza del 4 marzo 2020, causa C34/19, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha ribadito che “il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione dev’essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice RAGIONE_SOCIALE di disapplicare le norme di procedura interne che riconoscono autorità di cosa giudicata a una pronuncia di un organo giurisdizionale, anche qualora ciò consenta di porre rimedio a una violazione di una disposizione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, senza con ciò escludere la possibilità per gli interessati di far valere la responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato al fine di ottenere in tal modo una tutela giuridica de/loro diritti riconosciuti dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione” (punto 71).
5.7.Ancora, nella sRAGIONE_SOCIALEnza del 16 luglio 2020, causa C -424/19, Cabinet de avocat UR c. Administratia Sector 3 a Finantelor Publice prin Diregla Generala” Regionarà a Finantelor Publice Bucure5ti, la Corte di Lussemburgo- sulla questione pregiudiziale se il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di una controversia relativa all’Iva (nella specie, concernRAGIONE_SOCIALE la domanda di cancellazione di uno studio legale con sede in Romania dal registro dei soggetti passivi e di rimborso Iva), un giudice RAGIONE_SOCIALE applichi il principio RAGIONE_SOCIALE‘autorità di cosa giudicata, qualora
l’applicazione di tale principio costituisca un ostacolo a che detto giudice prenda in considerazione la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione in materia di IVA. – ha affermato che « Il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione osta a che, nell’ambito di una controversia relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA), un giudice RAGIONE_SOCIALE applichi il principio RAGIONE_SOCIALE‘autorità di cosa giudicata, qualora tale controversia non verta su un periodo d’imposta identico a quello di cui trattavasi nella controversia che ha dato luogo alla decisione giurisdizionale munita di tale autorità, né abbia il medesimo oggetto di quest’ultima, e l’applicazione di tale principio costituisca un ostacolo a che tale giudice prenda in considerazione la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione in materia di IVA ». In particolare, nella detta pronuncia si precisa che « laddove la decisione giurisdizionale divenuta definitiva sia fondata su un’interpretazione erronea RAGIONE_SOCIALE norme RAGIONE_SOCIALE‘Unione in materia di IVA, la non corretta applicazione di tali norme si riprodurrebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia possibile correggere tale erronea interpretazione (v., in tal senso, sRAGIONE_SOCIALEnza del 3 settembre 2009, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 30). Orbene, ostacoli di tale portata all ‘ applicazione effettiva RAGIONE_SOCIALE norme del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione in materia di IVA non possono essere ragionevolmRAGIONE_SOCIALE giustificati dal principio RAGIONE_SOCIALEa certezza del diritto e devono essere dunque considerati contrari al principio di effettività (v., in tal senso, sRAGIONE_SOCIALEnza del 3 settembre 2009, RAGIONE_SOCIALE, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 31)» (punti 32 e 33).
5.8.Sulla scia RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia quella di legittimità ha affermato che «il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, così come costantemRAGIONE_SOCIALE interpretato dalla Corte di Giustizia, non impone al giudice RAGIONE_SOCIALE di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salva l’ipotesi, assolutamRAGIONE_SOCIALE eccezionale, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario » (Cass., sez. 5, 27 gennaio 2017, n. 2046; Cass. sez. 5, 29 luglio 2015, n. 16032;
Cass., sez. 1, 6 maggio 2015, n. 9127; Cass. 15 dicembre 2010, n. 25320.) e « salva la peculiare ipotesi di contrasto con una decisione definitiva RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea emessa prima RAGIONE_SOCIALEa formazione del giudicato » (Cass. sez. 5, 13 luglio 2018, n. 18642).
5.9.In ordine all’applicabilità ai rapporti di durata, in materia tributaria, RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, questa Corte, nella sRAGIONE_SOCIALEnza a sezioni unite, n. 13916 del 16/06/2006 ha affermato il seguRAGIONE_SOCIALE principio di diritto: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile RAGIONE_SOCIALEa statuizione contenuta nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza, preclude il riesame RAGIONE_SOCIALEo stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio RAGIONE_SOCIALE‘autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie costitutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori RAGIONE_SOCIALEo stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmRAGIONE_SOCIALE permanRAGIONE_SOCIALE. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerRAGIONE_SOCIALE non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto mira all’accertamento
nel merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento RAGIONE_SOCIALE ‘ atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale ” norma agendi ” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuRAGIONE_SOCIALE nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta”.
5.10.SuccessivamRAGIONE_SOCIALE, sul tema, questa Corte, sez.5, nella sRAGIONE_SOCIALEnza, n. 4832 del 11/03/2015 ha precisato che “In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanRAGIONE_SOCIALE o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmRAGIONE_SOCIALE permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale”. Nella detta pronuncia, si è affermato che ” l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche (quali le imposte sui redditi, IVA, vari tributi locali, ecc), è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi, per legge, efficacia permanRAGIONE_SOCIALE o pluriennale, fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta, ed in cui l’elemento RAGIONE_SOCIALEa pluriennalità, come affermato dalle sezioni unite nella citata sRAGIONE_SOCIALEnza, costituisce un elemento caratterizzante RAGIONE_SOCIALEa fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di “maxiperiodo”: gli esempi tipici sono quelli RAGIONE_SOCIALE esenzioni o agevolazioni pluriennali, o RAGIONE_SOCIALEa “spalmatura” in più anni RAGIONE_SOCIALE‘ammortamento di un bene o, in generale, RAGIONE_SOCIALEa deducibilità di una spesa. E a tali casi può equipararsi quello in cui l’accertamento concerna la qualificazione di un rapporto
contrattuale ad esecuzione prolungata (come nel caso deciso dalla citata Cass. n. 25762 del 2014). Al di fuori di dette ipotesi, va esclusa l’efficacia estensiva del giudicato; e ciò anche per quelle fattispecie che le sezioni unite definiscono “tendenzialmRAGIONE_SOCIALE” permanenti (come le “qualificazioni giuridiche”), ma che, proprio per essere tali, ben possono variare di anno in anno e RAGIONE_SOCIALE quali, quindi, per ciascun anno va accertata la persistenza (la natura di un RAGIONE_SOCIALE può essere “commerciale” in un anno e non in un altro, un soggetto può essere “residRAGIONE_SOCIALE” in un anno e poi perdere tale requisito, etc.): del resto, la stessa sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE sezioni unite precisa che l’efficacia preclusiva del giudicato opera ” fino a quando quella qualificazione (…) non sia venuta meno fattualmRAGIONE_SOCIALE o normativamRAGIONE_SOCIALE“, il che equivale a dire che il giudice tributario deve comunque accertarne l’esistenza in relazione all’annualità d’imposta in considerazione, senza essere vincolato da un giudicato concernRAGIONE_SOCIALE un periodo diver so” (punto 2.5. RAGIONE_SOCIALEa parte motiva). Al detto indirizzo ha dato seguito Cass. 15 settembre 2017, n. 21935 e Cass. 28 settembre 2018, n. 23495.
5.11.La rilevanza del principio comunitario di effettività quale limite alla operatività del giudicato RAGIONE_SOCIALE è stata chiaramRAGIONE_SOCIALE evidenziata da questa Corte affermando il seguRAGIONE_SOCIALE principio di diritto “le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato RAGIONE_SOCIALE, previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 (RAGIONE_SOCIALE), la certezza del diritto non può tradursi in una violazione RAGIONE_SOCIALE‘effettività del diritto euro-unitario” (sRAGIONE_SOCIALEnza, Sez. 5, n. 8855 del 04/05/2016; v. nello stesso senso, Sez. 5, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 16996 del 05/10/2012, nella specie, la RAGIONE_SOCIALE. ha negato il valore di giudicato esterno a sRAGIONE_SOCIALEnze di merito che, pronunciandosi con riferimento ad avvisi di accertamento in materia di IVA emessi in contestazione di fatture per operazioni inesistenti in ordine ad anni diversi di imposta, avevano escluso la fittizietà di tali operazioni; Sez. 5,
SRAGIONE_SOCIALEnza n. 12249 del 19/05/2010 secondo cui: ‘ Le controversie in materia di IVA sono annoverabili fra quelle che richiedono il rispetto di norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato RAGIONE_SOCIALE, previsto dall’art. 2909 cod. civ., e dalla sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano – secondo quanto stabilito dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08 – la realizzazione del principio di contrasto RAGIONE_SOCIALE‘abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza comunitaria, come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema comunitario di imposta; in applicazione del principio, la SRAGIONE_SOCIALE. ha disconosciuto il valore di giudicato esterno di sRAGIONE_SOCIALEnze che, pronunciatesi con riferimento ad avvisi di accertamento in materia di IVA relativi a anni diversi di imposta, avevano escluso che un contratto di comodato di impianti sportivi, stipulato fra una RAGIONE_SOCIALE ed un’associazione RAGIONE_SOCIALE al solo fine di ottenere un risparmio fiscale, integrasse gli estremi RAGIONE_SOCIALE ‘ abuso di diritto). Sulla stessa linea, questa Corte ha sottolineato che “il vincolo oggettivo derivante dal giudicato, in relazione alle imposte periodiche, deve essere riconosciuto nei casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanRAGIONE_SOCIALE o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione del rapporto, salvo che, in materia di IVA, ciò comporti l’estensione ad RAGIONE_SOCIALE periodi di imposta di un giudicato in contrasto con la disciplina comunitaria, avRAGIONE_SOCIALE carattere imperativo, compromettendone l’effettività” (Sez. 5 – , Ordinanza n. 9710 del 19/04/2018).
5.12. Questa Corte nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 31084 del 2019 (in una fattispecie relativa a un rapporto ad esecuzione prolungata avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto la realizzazione, in più anni, RAGIONE_SOCIALE medesime opere pubbliche), ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui: «In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanRAGIONE_SOCIALE o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta,
o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, così come costantemRAGIONE_SOCIALE interpretato dalla Corte di Giustizia, impone al giudice RAGIONE_SOCIALE di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salvo le ipotesi, assolutamRAGIONE_SOCIALE eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea emessa prima RAGIONE_SOCIALEa formazione del giudicato»(conforme Sez. 5, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 5939 del 04/03/2021).
5.13. Nella specie, il giudice di appello non si attenuto ai suddetti principi (v. anche Cass. sez. 6-5, n. 26131 del 2021 tra le stesse parti relativamRAGIONE_SOCIALE all’impugnativa di altro avviso, relativo al 2008, basato sul medesimo processo verbale RAGIONE_SOCIALEa GGFF) in quanto ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno in relazione alle precedenti sRAGIONE_SOCIALEnze, tra le stesse parti, n. 241/53/12 e n. 320/08/2013 e n. 312/08/2013 RAGIONE_SOCIALEa CTP di Roma pacificamRAGIONE_SOCIALE passate in giudicato- che avevano accertato la natura di RAGIONE_SOCIALE e la mancanza di fine di lucro RAGIONE_SOCIALE prestazioni espletate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (v. allegati n. 2.d.11 al ricorso) – affermando apoditticamRAGIONE_SOCIALE: 1) da un lato, ‘ la differenza dei presupposti di fatto considerati nelle sRAGIONE_SOCIALEnze divenute irrevocabili rispetto a quelli oggetto del giudizio ‘ ; con ciò senza considerare che -avuto riguardo al contenuto degli avvisi di accertamento, già prodotti nei gradi di merito e allegati al ricorso, relativi alle annualità 2005 e 2006, oggetto di impugnazione nei giudizi definiti con le previe sRAGIONE_SOCIALEnze divenute irrevocabili – trattavasi RAGIONE_SOCIALEa medesima contestazione in ordine al la natura commerciale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avRAGIONE_SOCIALE origine da un unico p.v.c. RAGIONE_SOCIALEa G.d.F. di Roma del 24.6.2010, sulla base degli stessi rilievi in punto di fatto
(mancanza da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di locali e spazi nei quali svolgere direttamRAGIONE_SOCIALE l’attività RAGIONE_SOCIALE ; impiego degli istruttori sportivi, alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in virtù di contratti di collaborazione RAGIONE_SOCIALE, esclusivamRAGIONE_SOCIALE presso il centro sportivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; stipula, in data 1.9.2003, di un contratto tra la contribuRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con il quale la prima si impegnava a svolgere l’attività di assistenza nell’attività di gestione di corsi didattici di istruzione spo rtiva nell’ambito del centro sportivo RAGIONE_SOCIALE impiegando istruttori sportivi qualificati e di gradimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; comunanza di due soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE contribuRAGIONE_SOCIALE con quelli di RAGIONE_SOCIALE; trasferimento del personale dipendRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla contribuRAGIONE_SOCIALE contestualmRAGIONE_SOCIALE alla costituzione di quest’ultima in data 9.7.2003 ) ; 2) dall’altro, l’operatività dei limiti al principio del giudicato esterno imposti dall’effettività del diritto comunitario secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia (è richiamata la sRAGIONE_SOCIALEnza del 3.9.2009, C-2/08) fatta propria dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE (è richiamata Cass. n. 9710 del 2018), atteso che ‘ l’avviso di accertamento in contestazione atteneva unicamRAGIONE_SOCIALE a violazioni in materia di Iva, nessuna efficacia di giudicato esterno potevano assumere le precedenti sRAGIONE_SOCIALEnze, peraltro relative anche a imposte diverse, trattandosi… di una fattispecie di violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa fiscale ‘; con ciò, il giudice di appello nell’escludere l’efficacia, nel giudizio in esame, del giudicato esterno -relativamRAGIONE_SOCIALE alle sRAGIONE_SOCIALEnze, tra le stesse parti, di cui sopra nelle quali era stata acclarata la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE contribuRAGIONE_SOCIALE, in contrasto con quando contenuto nel verbale RAGIONE_SOCIALEa GGFF posto a base RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei diversi anni d’imposta – si è limitato a riferire di una violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa in tema di Iva lungi dal verificare se l’applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘autorità di cosa giudicata costituisse un ostacolo a che tale giudice prendesse in considerazione la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione in materia di Iva e, in particolare, se le previe sRAGIONE_SOCIALEnze irrevocabili in questione fossero fondate su un’interpretazione erronea RAGIONE_SOCIALE norme RAGIONE_SOCIALE‘Unione in materia.
6. L’accoglimento del quarto motivo rende inutile la trattazione dei restanti motivi, con assorbimento degli stessi.
7.In conclusione, va accolto il quarto motivo, assorbiti gli RAGIONE_SOCIALE, con cassazione RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 6 novembre 2024