Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6405 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23342/2020 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1726/2019 depositata il 03/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME NOME impugnava l’avviso di presa in carico comunicatogli da Agenzia delle entrate – Riscossione, in conseguenza dell’avviso di accertamento su Irpef 2009 non opposto e divenuto definitivo, a sua volta scaturente da avviso di accertamento adottato a seguito di processo verbale di constatazione nei confronti della soc. RAGIONE_SOCIALE società cancellata il 20 gennaio 2014, ben prima della notifica del PVC avvenuta in data 7 aprile 2014, per i periodi di imposta 2009-2014.
Il contribuente asseriva di non aver mai ricevuto il presupposto atto impositivo a lui diretto ed evidenziava che la CTP di Lucca, con sentenza 629/2015, avesse annullato il PVC e l’avviso di accertamento nei confronti della società, con resezione chirurgica degli atti presupposti all’avviso di accertamento individuale del socio.
Adiva quindi il giudice di prossimità, dove trovava apprezzamento delle proprie ragioni, ma la sentenza era riformata in appello, sull’assunto che il giudicato non fosse opponibile oltre i limiti soggettivi delle parti, eredi ed aventi causa, nonché sul carattere di atto non impugnabile che riveste l’avviso di presa in carico. Donde ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi ad unico motivo, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione degli articoli 324 c.p.c., 2909 c.c. e 2495 c.c., nella sostanza lamentando violazione del giudicato esterno di cui alla sentenza della C.T.P. di Lucca n. 629/2015, che ha già annullato tutti gli atti presupposti a quello impugnato.
Nello specifico, la parte contribuente afferma di essere stata costretta ad impugnare l’avviso di presa in carico, non essendogli stato notificato personalmente l’avviso di accertamento, ricevuto da soggetto terzo, cui era stato consegnato sul presupposto fosse un di lui dipendente e dopo essere stato comunque interveniente nel giudizio fra l’altra socia e l’Agenzia in ordine alla di lei ripresa a tassazione, conclusasi con l’annullamento del PVC e dell’atto impositivo nei confronti della società.
Invoca quindi la nullità radicale di tutti gli atti amministrativi conseguenti sul PVC annullato dalla prefata sentenza della CTP di Lucca n. 629/2015.
Esaminati gli atti di merito ai fini della completezza ed esaustività del motivo, sussiste la produzione in copia conforme e con attestazione di passaggio in giudicato della citata sentenza della CTP di Lucca n. 629/2015, a definizione del ricorso promosso dalla socia accomandante avverso l’avviso di accertamento societario per l’anno 2009.
Tuttavia, il motivo non può essere accolto.
Ed infatti, in materia, questa Corte ha affermato che se è ben vero che quando «l’atto presupposto è unico, venuto meno lo stesso, l’effetto del giudicato formatosi sulla sentenza che ha determinato tale caducazione si estende a tutti gli anni coinvolti dalla stessa verifica in cui è avvenuto l’accesso» (Cfr. Cass., V, n. 10456/2021), non è men vero che «occorre evidenziare in relazione all’eccezione di giudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e
petitum – ma nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17)» (Cfr. Cass., V, n. 11328/2022). Orbene, risulta dalla sentenza n. 629/2015 che la questione su cui si era pronunciata la CTP, e di cui parte ricorrente invoca l’applicazione e l’efficacia estensiva del giudicato, non fosse una questione di fatto bensì di diritto, attenendo alla possibilità che la società estinta RAGIONE_SOCIALE potesse o meno subire accertamenti fiscali, sì da non potersi ritenere coperta da giudicato, tanto meno con effetto estensivo a periodi d’imposta diversi da quello oggetto di quello in scrutinio.
Peraltro, e più radicalmente, il motivo non si confronta con la ratio della sentenza in scrutinio, laddove essa afferma la non impugnabilità dell’avviso di presa in carico. Trattasi di profilo autonomo di motivazione, non intercettato dall’unico motivo di ricorso che, per l’effetto, risulta inammissibile e tale va dichiarat o.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la regola della soccombenza nel rapporto processuale tra il ricorrente e la controricorrente Agenzia delle entrate e sono liquidate come in dispositivo. Nulla va disposto riguardo alle spese nei confronti di Agenzia delle entrate -Riscossione rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in €.quattromilacento/00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/02/2025.