Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3008 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3008  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
IRES AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5097/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 3656/2014, depositata il 4 luglio 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p.  di  Milano  che  aveva  accolto  il  ricorso  spiegato dalla contribuente avverso l’avviso con il quale, per l’anno di imposta 2005, erano state accertate maggiori Ires ed Irap.
L’Ufficio riteneva che la società avesse illegittimamente dedotto nel 2005 quote di ammortamento relative ad un immobile di cui non era più proprietaria per averlo già ceduto nell’anno 2004. In particolare, l’Ufficio rilevava che l’immobile in questione, attinto da procedura espropriativa, era stato oggetto di cessione volontaria, approvata dalla Giunta della Provincia di Milano con delibera dell’08 giugno 2004, in virtù di scrittura privata redatta il 30 agosto 2004 e registrata il successivo 2 settembre 2004 in ragione della quale si era determinato l’effetto traslativo, mentre il successivo atto pubblico del 23 dicembre 2008 era da considerarsi solo come strumento di ratifica della cessione.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione e per essersi pronunciata su questione estranea al thema decidendum , non essendosi la C.t.r.  confrontata con  le  ragioni esposte in  appello che dovevano indurre a ritenere che l’effetto traslativo si fosse prodotto in virtù della scrittura privata dal 30 agosto 2004, registrata il successivo 02 settembre 2004, e non dell’at to pubblico intervenuto nel 2008.
Deve rilevarsi di ufficio che sulla questione controversa, relativa all’individuazione della data in cui si è realizzato l’effetto traslativo, si è  formato  giudicato  esterno  in  virtù  di  ordinanza  di  questa  Corte 22/05/2019, n. 13741.
2.1. Va premesso che nel caso in cui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche (Cass. 30/12/2020, n. 29923).
Inoltre, l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; pertanto, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo RAGIONE_SOCIALE parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem , corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. 21/11/2023, n. 32294, Cass. 26/06/2018, n. 16847)
2.2. La stessa RAGIONE_SOCIALE riporta che con separato avviso di accertamento, l’Ufficio, sul presupposto che la cessione fosse avvenuta nel 2004, aveva recuperato a tassazione, con riferimento a detto anno di imposta, la plusvalenza realizzata che, invece, la contribuente aveva iscritto nel bilancio 2008, ritenendo rilevante l’atto pubblico.
Riferisce, ancora, la ricorrente che, in detto diverso giudizio, era intervenuta  sentenza  della  C.t.p.  che  aveva  accolto  il  ricorso  della società riconducendo l’effetto traslativo all’atto pubblico del 2008 ; che la sentenza, in parte qua , era stata riformata dalla C.t.r. con sentenza n. 41 del 2012 che, invece, aveva confermato la legittimità della ripresa a tassazione della plusvalenza da cessione per l’annualità 2004; che anche detta ultima sentenza era stata impugnata in Cassazione.
2.3. Risulta che quest’ ultimo contenzioso è stato definito da questa Corte con ordinanza n. 13741 del 2019 che ha accolto, per quanto qui di rilievo, il ricorso della contribuente.
La Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che in data 23 dicembre 2008 era stato redatto l’atto pubblico di trasferimento , ha così statuito «ha errato la CTR a ritenere che l’effetto traslativo si fosse verificato in data precedente la stipulazione dell’atto pubblico e quindi alla data della scrittura privata, applicando, nella sostanza, un criterio di cassa anziché il prescritto criterio di competenza. Nella promessa di vendita, la consegna del bene immobile e l’anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che – quale che ne sia la giustificazione causale – è sempre il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale».
2.4.  Risulta,  pertanto,  accertato,  con  efficacia  di  giudicato,  che l’effetto traslativo si è verificato solo con l’atto pubblico del 2008.
Deve rilevarsi, infatti, che il giudizio definito da questa Corte, tra le stesse parti, se pure aveva ad oggetto un diverso imponibile riguardava la  medesima  vicenda  negoziale  articolatasi  attraverso  una  prima scrittura privata del 2004 ed un successivo atto pubblico del 2008 e la questione controversa atteneva alla riconduzione dell’effetto traslativo alla prima o alla seconda.
Tale questione, che si ripropone negli identici termini nell’odierno giudizio, è stata risolta con statuizione coperta dal giudicato, riconducendo l’effetto traslativo solo al successivo atto pubblico.
2.5. Va ribadito sul punto che, secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse  parti relativi a diversi tributi,  nei  quali  la  medesima qualificazione  giuridica  rilevi  ai  fini  della  determinazione  della  base imponibile  o  di  altro  elemento  della  fattispecie  impositiva  (Cass.  n. 32294 del 2023, cit. Cass. 05/10/2022, n. 28973).
Nello stesso senso, sempre in tema di giudicato esterno nel contenzioso tributario, si è precisato che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico o titolo negoziale, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tale accertamento in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, ne preclude il riesame, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916, Cass. 03/01/2019, n. 37, Cass. 01/07/2015, n. 13498, Cass. 30/10/2013, n. 24433)
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non deve pronunciarsi sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata .
 Rilevato  che  risulta  soccombente  una  parte  ammessa  alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione Pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
non vi è questione relativa all’applicazione del l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R’ 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024