Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31516 Anno 2025
Iva 2005- Agevolazione c.d.
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31516 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
GIUDICATO ESTERNORILEVANZA
prima casa-
ORDINANZA
Sul ricorso n. 811 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto
Da
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 934/06/2015, depositata in data 15 settembre 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1. NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale pro tempore , avverso la sentenza n. 258/03/2012 della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta contribuente avverso l’avviso di liquidazione 2005NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio aveva ingiunto nei confronti di quest’ultima (e del coniuge NOME COGNOME) il pagamento di maggiore Iva, interessi e sanzioni, revocando l’aliquota agevolata ‘prima casa’ del 4% applicata sull’acquisto con atto notarile stipulato in data 17.10.2005 -di un immobile non di lusso di cui alla Tabella A, parte seconda, n. 21 allegata al DPR n. 633/1972 poi rivenduto -con atto notarile datato il 26.11.2009 in violazione dell’art. 1, nota II -bis , comma 4, della Tariffa -Parte I allegata al DPR n. 131 del 1986, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, senza provvedere, entro un anno dall’alienazione, all’acquisto di un nuovo immobile da adibire a prima abitazione.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto legittima la revoca dell’Iva agevolata del 4% sull’immobile acquistato da NOME COGNOME e dal coniuge NOME COGNOME (con atto notarile stipulato in data 17.10.2005) con le agevolazioni ‘prima casa’ in quanto la vendita dell’immobile ‘beneficiato’ prima dello spirare del quinquennio era avvenuta pacificamente (nel 2009) dopo l’ac quisto del terreno (nel 2008) sul quale era stato costruito lo stabile adibito entro l’anno dalla
detta vendita -ad abitazione principale (senza che l’acquisto del detto terreno potesse essere considerato avulso dall’acquisto per specificazione dell’immobile ivi costruito in quanto quest’ultimo accedeva all’area di sedime ex art. 934 c.c. stante la coincidenza proprietaria e la concreta realizzazione a mezzo di altro soggetto appaltatore); ciò confliggeva con il fine sotteso all’agevolazione costituito dalla possibilità per l’interessato di assicurarsi la ‘stabilità abitativa’, in termini di una tend enziale anastaticità della superficie del nuovo immobile rispetto a quello oggetto di beneficio, in forza del necessario rimpiego integrale, nell’acquisto del secondo immobile, della somma ricavata (eventualmente incrementata con ulteriori somme a disposiz ione dell’acquirente in ipotesi di miglioramento abitativo, non potendo avere il secondo immobile un valore inferiore rispetto al primo immobile ‘agevolato’, in quanto il differenziale costituirebbe un illecito vantaggio) dalla vendita infraquinquennale del primo immobile beneficiato; nella specie, il valore dell’immobile costruito sul terreno, già di proprietà della contribuente, non poteva essere scisso dal valore del terreno precedentemente acquistato con la conseguenza che per detta ultima operazione non era stata adoperata, neppure parzialmente, la somma ricavata dalla vendita del primo immobile pacificamente avvenuta solo successivamente.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha depositato memoria nella quale ha eccepito la formazione del giudicato esterno in relazione alla sentenza n. 810/06/15 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo , sez. staccata di Pescara, depositata in data 29.7.2015 che aveva confermato l’annullamento del medesimo avviso di accertamento oggetto di impugnativa da parte del condebitore-coniuge della contribuente.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per non avere il giudice di appello esaminato quanto dedotto dalla contribuente nella memoria illustrativa (datata 4.6.2015) circa l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Chieti n. 260 dell’8.10.2012 (come da attestazione allegata i n atti della Segreteria della detta Commissione) che, tra le stesse parti e in relazione agli stessi fatti, aveva accolto il ricorso proposto dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni con il quale era stata revocata l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva afferente il contrat to di mutuo ipotecario accesso per l’acquisto in data 17.10. 2005 del primo immobile ad uso abitativo e relative pertinenze, poi rivenduto (il 26.11.2009), in violazione dell’art. 1, nota II -bis , comma 4, della Tariffa -Parte I allegata al DPR n. 131 del 1986, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, senza provvedere, ad avviso dell’Amministrazione, entro un anno dall’alienazione, all’acquisto di un nuovo immobile da adibire a prima abitazione. Nella detta sentenza, avente forza di giudicato esterno nel presente giudizio, la CTP aveva confermato le agevolazioni c.d. prima casa in quanto ciò che rilevava era la costruzione e l’effettiva abitazione del nuovo fabbricato entro un anno dalla vendita del primo immobile (con trasferimento ivi della residenza in data 8.11.2010 e accatastamento dell’abitazione a mezzo dichiarazione di fabbricato in data 22.10.2010) a prescindere dalla data di acquisto del terreno sul quale era stato costruito il fabbricato. Pertanto, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello, avrebbe omesso di considerare l’eccepita portata estensiva del giudicato esterno (è richiamata Cass. sez. un. n. 13916 del 2006) formatosi in forza della sentenza della CTP di Chieti n. 260 dell’8.10.2012, violando pertanto il principio del ne bis in idem .
2. Con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2
della legge n. 448 del 1998 e dell’art. 1, nota II -bis , comma 4, della Tariffa -Parte I allegata al DPR n. 131 del 1986 per avere la CTR ritenuto legittima la revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni c.d. ‘prima casa’ in quanto, nella specie, l’acquisto del terreno sul quale era stato costruito lo stabile era avvenuto prim a (2008) della vendita del primo immobile ‘beneficiato’ e per tale seconda operazione non era stata adoperata neppure parzialmente la somma ricavata dalla vendita del primo immobile laddove, per rispettare la finalità di salvaguardia della stabilità abitativa della normativa agevolatrice, la somma ricavata da tale vendita avrebbe dovuto essere totalmente reinvestita nell’acquisto del secondo immobile da destinare ad abitazione principale; ciò sebbene, ad avviso della ricorrente, sussistessero, nella specie, i presupposti per la conservazione dell’agevolazione c.d. prima casa, spettando il credito d’imposta al contribuente che provveda all’acquisizione, a qualsiasi titolo, di un’altra casa di abitazione non di lusso entro un anno dalla vendita dell’immobile ‘beneficiato’ e non sussistendo alcun collegamento tra l’investimento dell’intero ricavato dalla vendita del primo immobile e quanto pagato per il secondo acquisto (nella specie, peraltro, quanto ricavato dalla vendita dell’immobile ‘agevolato’ era stato investito per la costruzione del secondo immobile, con una integrazione della somma in forza di apposito mutuo).
3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR incorrendo in un’extrapetizione – ritenuto legittima la decadenza dall’agevolazione in quanto, non potendo ‘ il valore dell’immobile costruito essere considerato scisso rispetto al valore del terreno acquistato ‘, ‘ per tale seconda operazione non era stata adoperata, neppure parzialmente, la somma ricavata dalla vendita del primo immobi le pacificamente avvenuta successivamente’ ; ciò sebbene sia nelle controdeduzioni al ricorso che nell’atto di appello,
l’RAGIONE_SOCIALE avesse eccepito unicamente la violazione della conseguenzialità temporale stabilita dalla normativa agevolatrice.
4. Va esaminata in via preliminare, assumendo valenza in ipotesi assorbente, l’eccezione sollevata in memoria dalla ricorrente di formazione del giudicato esterno in relazione alla sentenza n. 810/06/15 della Commissione Tributaria Regionale d ell’Abruzzo , sez. staccata di Pescara, depositata in data 29.7.2015 (allegata alla memoria con attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. della cancelleria del relativo passaggio in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione ex art. 327 c.p.c.) che ha rigetta to l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 259/03/12 della C.T.P. di Chieti di accoglimento del ricorso proposto dal co-obbligato solidale NOME COGNOME (coniuge della contribuente) avverso il medesimo avviso di liquidazione (n. NUMERO_DOCUMENTO) oggetto del presente giudizio.
5. L’eccezione di giudicato esterno è certamente ammissibile in questa sede.
5.1. Invero, come ricordato da Cass. n. 25863 del 2022 (cfr. in motivazione), le Sezioni Unite di questa Corte, in ordine alla deducibilità in sede di legittimità del giudicato esterno formatosi successivamente alla conclusione del giudizio di merito, in parte rettificando quanto già detto, sempre a Sezioni Unite, con la sentenza n. 226 del 2001, hanno precisato che l’affermazione secondo cui l’eccezione di giudicato non può essere dedotta per la prima volta in cassazione attesa la non deducibilità di questioni nuove in sede di giudizio di legittimità, conserva tutta la sua validità con riferimento alla fattispecie (posta ad oggetto della precedente sentenza) di un giudicato esterno che si sia formato «nel corso del giudizio di merito» e che, viceversa, la medesima non è applicabile al caso «nel quale il giudicato esterno si assume essersi formato successivamente alla conclusione del giudizio di merito». Nel giustificare il distinguo, le Sezioni Unite chiariscono, tuttavia, che «è
“nuova” la questione che avrebbe potuto essere sollevata nel giudizio di merito e non lo è stata», ed aggiungono che «è più che ovvio che non poteva proporsi nel giudizio di merito l’eccezione relativa ad un giudicato che si sia formato solo dopo la conclusione di quel giudizio» (cfr. Cass., SU, n. 13916 del 2006). Il medesimo principio è stato ribadito con successiva sentenza nella quale, sempre a Sezioni Unite, questa Corte fissando il principio di diritto secondo cui «nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione» – ha aggiunto che «tale soluzione è del resto coerente con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite in tema di giudicato esterno, considerato che la possibilità di dedurre per la prima volta nel giudizio di cassazione l’eccezione di giudicato esterno che, per essersi formato nelle more del giudizio di merito, poteva essere in quella sede dedotto risulta chiaramente esclusa sia dalla sentenza 226/01 che dalla sentenza 13916/06» (cfr. Cass., SU, n. 21493 del 2010). Entrambe le sentenze sopra riportate, pertanto, pur facendo riferimento alla conclusione del giudizio, individuano il momento oltre il quale resta preclusa la rilevabilità nel giudizio di cassazione del giudicato esterno in ragione della possibilità o meno di proporsi l’eccezione nel giudizio di merito (cfr. sostanzialmente in tal senso anche Cass. n. 12754 del 2022). La linea di demarcazione tra la revocazione ed il ricorso per cassazione viene, di conseguenza, tracciata dalle Sezioni Unite in ragione della formazione del giudicato in un momento in cui la questione poteva o meno essere eccepita nel giudizio di secondo grado (su quest’ultimo aspetto, vedasi pure Cass. n. 28733 del 2022). Il riferimento alla conclusione del giudizio, contenuto nelle citate sentenze, deve essere letto, di conseguenza, unitamente all’ulteriore riferimento alla possibilità per la parte di introdurre la questione in quel giudizio. In
ragione di tali princìpi, fissati dalle Sezioni Unite e che il Collegio, condividendoli, ritiene di dover ribadire, può darsi seguito, dunque, all’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno con riferimento alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado d’appello (cfr., ex plurimis, Sez. 1 – , Ordinanza n. 5370 del 29/02/2024 ; Cass. n. 25863 del 2022; Cass. n. 40721 del 2021; Cass. n. 39815 del 2021; Cass. n. 38189 del 2021; Cass. n. 35089 del 2021; Cass. n. 14883 del 2019, che, nel rito ordinario, fa coincidere tale termine con quello di scadenza RAGIONE_SOCIALE memorie di replica).
5.2. Nella specie, il giudicato esterno dedotto dalla ricorrente si è formato in relazione alla sentenza n. 810/06/15 della CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, depositata in data 29.2.2016 (per scadenza del termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.) ovvero successivamente al deposito in data 15 settembre 2015 della sentenza di appello impugnata nel presente giudizio.
L’eccezione è fondata , con conseguente inutilità- stante la valenza assorbente della stessadell’esame dei motivi di ricorso .
6.1. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste giudicato esterno qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato ; in tal caso, l’accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. sez. 5, Sentenza n. 32980 del 2024; Cass.,
29 dicembre 2021, n. 41895, in motivazione; ed anche Cass., Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 30 ottobre 2012, n. 24433; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37).
6.2. Osserva il Collegio che il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all’applicabilità all’istituto della solidarietà tributaria, dell’art. 1306, 2° comma, cod.civ., che – in deroga ai limiti soggettivi del giudicato – consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore. Ai sensi dell’art. 1306 c. c., “la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori». Tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti del processo, e non ultra partes. Perciò la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati. In deroga a tale principio, il secondo comma dell’art. 1306 cod. civ. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali).
6.3. La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l’art. 1306 c.c. facendo prevalere l’effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato (Cass. 7255/1994 ha precisato che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia impugnato l’avviso di accertamento di maggior valore, di opporre all’Amministrazione Finanziaria, in sede di ricorso contro l’avviso di liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altro coobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del processo contro l’avviso di liquidazione, “vertendosi in materia di condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi
con riferimento all’epoca della decisione”, Sez. 5, Sentenza n. 33436 del 2018; Cass, 22885/2005; Cass. 14696/2008; Cass. 14814/2011; Cass. 9577/2013).
6.4. Nella specie, la contribuente ha invocato correttamente, nel presente giudizio, il giudicato favorevole ottenuto d all’altro condebitore (il coniuge) nel giudizio sullo stesso avviso di rettifica e liquidazione. In particolare, con la richiamata sentenza passata in giudicato n. 815/06/2015 evocata nel presente giudizio, la CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara – preso atto del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Chieti n. 260 del 2012 di annullamento di altro avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO di maggiore Iva e irrogazioni RAGIONE_SOCIALE sanzioni emesso, a carico di NOME COGNOME e del coniuge NOME COGNOME, per la revoca dell’aliquota ridotta di imposta sostitutiva afferente al contratto di mutuo ipotecario acceso per l’acquisto del primo immobile ad uso abitativo di cui all’atto notarile stipulato il 17 ottobre 2005, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. l, nota II – bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 11°131/1986 a seguito della revoca dell’agevolazione fiscale prevista per l ‘acquisto della prima casa -ha ritenuto di annullare l’avviso di liquidazione NUMERO_DOCUMENTO oggetto di impugnativa nel presente giudizio in quanto nella evocata sentenza n. 260 del 2012, concernente le medesime parti e la medesima questione di fatto e di diritto, la CTP di Chieti aveva affermato che ‘ le agevolazioni previste per la prima casa acquistata dai coniugi COGNOME NOME e COGNOME COGNOME (abitazione venduta prima dei cinque anni dall’acquisto ) potevano essere confermate poiché ciò che rilevava era che la costruzione e l’effettiva abitazione del nuovo fabbricato fosse avvenuta entro un anno dalla vendita del primo immobile a prescindere dalla data di acquisto del terreno (che poteva essere già di proprietà) da utilizzare peer la realizzazione ddel fabbricato destinato ad abitazione principale ‘ .
6.5. Va osservato che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l’annullamento o la rettifica di un atto non può che valere erga omnes. Il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è parziale annullamento dell’unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato (Cass. n. 33436 del 2018).
6.6. Per tale motivo, del l’evocato giudicato potrà giovarsi anche la contribuente-condebitrice che ha opposto nel presente giudizio lo stesso avviso.
In conclusione, pronunciando sul ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto ex art. 384 c.p.c., va accolto il ricorso originario della contribuente.
In considerazione del fatto che il giudicato si è formato nella pendenza del presente giudizio, vanno compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio;
PQM
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 14.11.2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME