Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34588 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34588 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17698/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-resistente – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO n. 3610/2023 depositata in data 16/6/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3610/2023 depositata in data 16/6/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il ricorso proposto da
NOME COGNOME avverso l’avviso di intimazione n. 0972018102645636000 del 29/03/2019, avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per gli anni dal 2009 al 2011, di cui alle cartelle n. 09720120205814288, n. 09720130228542865 e n. 09720140208855455, per l’importo complessivo di €1.453,97.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, mentre l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, si denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione di giudicato esterno.
La censura è fondata.
La sentenza impugnata ha accolto l’appello proposto dall’agente della riscossione, negando la sussistenza del giudicato esterno di cui alla pronuncia n. 17888/29/2018 della CTP di Roma sul rilievo che la predetta sentenza aveva «deciso sull’omessa prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle a seguito della mancata costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE», prova questa che invece era stata fornita nel corso del giudizio di merito deciso con la sentenza in esame.
Senonchè, va osservato che con la menzionata sentenza n. 17888/2018, pacificamente passata in giudicato, la CTP di Roma, decidendo sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’intimazione di pagamento n. 09720169014458020000 del 20/4/2016, relativa al pagamento di alcune annualità della tassa automobilistica, comprese quelle dal 2009 al 2011, di cui alle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA, aveva accolto il ricorso per intervenuta
prescrizione, sul presupposto dell’omessa notifica degli atti prodromici, costituiti dalle suddette cartelle di pagamento.
Orbene, nel presente giudizio si discute dei medesimi tributi (tassa automobilistica 2009 -2011), portati dalle stesse cartelle di cui all’altro giudizio, conclusosi con la menzionata sentenza del 2018, passata in giudicato.
Risulta, quindi, evidente la sovrapponibilità dei due giudizi, siccome aventi ad oggetto la medesima pretesa per le stesse annualità dal 2009 -2011, il che consente di prendere atto che il debito in oggetto era già stato dichiarato prescritto con la predetta sentenza, il cui passaggio in giudicato ha reso non più controvertibile la relativa statuizione e, dunque, precluso ogni ulteriore accertamento sui medesimi crediti.
Risulta, pertanto, erronea la sentenza impugnata, siccome basata su di una valutazione che non ha considerato che la pronuncia del 2018 non si era limitata a verificare che non era stata fornita prova RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle, ma aveva anche deciso nel merito, dichiarando il credito prescritto, per cui, una volta passata in giudicato tale statuizione, non era più possibile ‘ritornare’ sul tema dell’estinzione del credito.
Per tali ragioni, la sentenza va cassata e, non essendovi questioni di fatto da accertare la causa, va decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo il ricorso originario ed annullando l’atto impugnato.
La regolazione RAGIONE_SOCIALE spese dei tre gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso di NOME COGNOME ed annulla l’intimazione di pagamento n. 0972018102645636000 del 29/03/2019; condanna l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, liquidate per il primo grado in euro
1.200,00, per l’appello in euro 1.500,00 e per questo giudizio di legittimità in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
AVV_NOTAIÒ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 2 dicembre 2025.
Il Presidente COGNOME