Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3931 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
Oggetto : Tributi – IVA – Giudicato esterno.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2086/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1046/25/14, depositata il 23 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1046/25/14 del 23/05/2014, la RAGIONE_SOCIALE tributaria RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 96/01/12 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Prato (di
seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di IVA indebitamente detratta a fronte di costi non documentati e riguardanti una fattura emessa dalla società olandese RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) gravava sull’Amministrazione finanziaria fornire la prova RAGIONE_SOCIALE inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali sottese a fatture regolarmente emesse, prova che poteva essere data con presunzioni; b) nel caso di specie l’operazione commerciale doveva ritenersi regolarmente effettuata, essendo stata integrata a norma dell’art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e assoggettata a IVA a cura del cessionario nazionale; c) la fattura riguardava un compenso per intermediazione relativa ad un’operazione di compravendita con la società RAGIONE_SOCIALE, compenso da ritenersi congruo in ragione del rilevante valore dell’operazione immobiliare; d) dalle prove acquisite risultava che il compenso fosse stato regolarmente pagato, con conseguente sussistenza del diritto di detrazione dell’IVA.
1.1. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in ragione dell’esistenza di un giudicato esterno, costituit o dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR n. 569/25/14 del 19/03/2014, la quale ha accertato la carenza di prova, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, del costo che ha determinato la
ripresa IVA con il diverso avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione in ordine a fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, avendo l’Ufficio allegato numerosi elementi idonei a giustificare la mancanza di inerenza del costo, se non addirittura l’inesistenza stessa dell’operazione che ha determinato l’indebita detrazione dell’IVA.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello indebitamente ritenuto la neutralità dell’operazione in ragione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge .
Il primo motivo e il terzo motivo sono fondati mentre il secondo resta assorbito.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata; né il diritto dell’Unione europea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia, impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata di una decisione, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salvo le ipotesi, assolutamente eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva
difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE europea emessa prima RAGIONE_SOCIALE formazione del giudicato » (Cass. n. 5939 del 04/03/2021; Cass. n. 31084 del 28/11/2019).
2.2. Nel caso di specie, la contestazione di indetraibilità dell’IVA deriva dal disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, RAGIONE_SOCIALE medesima operazione che è stata già esaminata dalla sentenza n. 569/25/14 sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, operazione che, non essendoci la prova di un effettivo pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE, è stata ritenuta non avvenuta o, comunque, non inerente.
2.3. Poiché nella presente controversia si discute RAGIONE_SOCIALE medesima operazione, non è dubbio che il giudicato esterno relativo alla inesistenza o non inerenza RAGIONE_SOCIALE stessa spiega la sua efficacia, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., anche nel presente procedimento, sebbene sia relativo alle imposte dirette e ad altro anno di imposta, (cfr., da ultimo, Cass. n. 21853 del 21/07/2023; Cass. n. 28973 del 05/10/2022), con conseguente indetraibilità dell’IVA.
2.4. Né può legittimamente ritenersi, come afferma la CTR, che dalla tecnica dell’inversione contabile non possa derivare alcun danno per l’Erario, sicché a fini IVA l’operazione rest erebbe neutra. In realtà, l’indetraibilità dell’IVA sussiste anche nel caso di operazioni inesistenti ovvero non inerenti effettuate in regime di reverse charge (cfr. Cass. n. 140 del 05/01/2022; Cass. n. 2862 del 31/01/2019).
In conclusione, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originariamente proposto dalla società contribuente.
3.1. Le modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE presente controversia giustificano la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese relative ai gradi
di merito, dovendo, invece, essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte soccombente le spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato RAGIONE_SOCIALE lite di euro 180.000,00.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla intimata; condanna l’intimata al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; dichiara compensate tra le parti le spese relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023.