Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE sedente in Belluno, nonché NOME COGNOME anche quale coobbligato in solido, con avv. NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della CTR del Veneto, n. 989/18 depositata il 24 settembre 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Si dà atto che il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta a mezzo della quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
La presente controversia ha ad oggetto la deducibilità fiscale (ai fini IRAP anno d’imposta 2010) dei canoni di leasing corrisposti alla società RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di un distributore di
ESTENSIONE GIUDICATO COGNOME LEASING
carburante e di un’area attrezzata per la sosta ed il parcheggio di autovetture. La Corte regionale riformava la sentenza di primo grado, dopo aver precisato che il principio enunciato da Sez. U n. 10225 del 2017 (riguardo all’ammortizzabilità del costo di acquisizione del terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburante) poteva riguardare solo la quota dei canoni di leasing relativa al contratto avente ad oggetto la realizzazione dell’immobile strumentale alla distribuzione del carburante, ma non i canoni derivanti dal contratto avente ad oggetto l’area attrezzata per la sosta ed il parcheggio, osservando che tali attività non avrebbero potuto comportare una diminuzione del valore del terreno e costosi lavori di bonifica in caso di diversa utilizzazione dello stesso.
Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
I contribuenti hanno successivamente depositato memoria illustrativa, a mezzo della quale hanno espressamente eccepito il giudicato esterno di altra pronuncia intervenuta fra le stesse parti.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudizialmente occorre affrontare l’eventuale rilevanza del giudicato esterno. In proposito la parte ricorrente ha depositato una copia della sentenza, munita di certificato di passaggio in giudicato, resa dalla stessa CTR fra le stesse parti, pur avente ad oggetto una diversa annualità d’imposta (IRAP 2006 e 2007), distinta col n. 705/2018.
In tale pronuncia, con riguardo sempre all’area adibita a parcheggio pertinente all’area adibita all’impianto di distribuzione, è stata accertata la deducibilità del canone, in ragione della sua accessorietà e pertinenzialità.
E’ vero che il giudicato relativo a una determinata annualità d’imposta non può essere incondizionatamente fatto valere anche
per altre annualità, ma l’ostacolo è individuato dal riferimento ad elementi variabili.
Di contro va ribadito che
La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità.
(Cass. n. 38950/21).
Orbene appare evidente che la deducibilità dei canoni di leasing in ragione della natura del bene cui gli stessi si riferiscono, attiene ad un elemento costitutivo, e l’imposta nella specie è la medesima (IRAP).
Deve dunque ritenersi l’efficacia di giudicato della pronuncia n. 705/2018 resa dalla CTR Veneto sulla presente controversia.
Per effetto di quanto precede il ricorso merita accoglimento, con assorbimento dei motivi e cassazione della sentenza impugnata; non dovendosi svolgere ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito il ricorso introduttivo dev’essere accolto.
Le spese gravano sulla parte controricorrente soccombente.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno, assorbiti i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1400,00 oltre rimborso forfettario nel 15 % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a., oltre ad € 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma, addì 8 maggio 2025