Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1072 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1072 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20105/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentaleCONTRO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione – gestione separata RAGIONE_SOCIALE, C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia sede di SIRACUSA n. 281/2021 depositata il 13/01/2021.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME
Uditi il Procuratore Generale e i difensori presenti, che hanno concluso come da verbale.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso innanzi la CTP di RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento avviso di accertamento n. 3040 Prot. n. 19115 I.C.I. 2008, del Comune di Priolo Gargallo per imposta comunale sugli immobili anno 2008, per parziale omesso versamento di imposta con riferimento a 12 unità immobiliari (dieci terreni agricoli, un gruppo catastale ed un fabbricato, in relazione al quale ultimo il RAGIONE_SOCIALE aveva parzialmente assolto l’obbligazione tributaria, provvedendo al versamento di complessivi € 7.271,28) .
La Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE ha emesso la sentenza n. 43/02/15, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che gli immobili in questione non ricadessero su area demaniale e quindi fossero soggetti a pagamento di ICI da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Tale decisione è stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Nelle more del giudizio di appello l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Territorio con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2016 rettificò il classamento del gruppo catastale da E/3 (categoria proposta dal RAGIONE_SOCIALE, in qualità di proprietario, e da RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionario, nella dichiarazione DOCFA ModNUMERO_DOCUMENTO del 4 gennaio 2013 e confermata dallo stesso RAGIONE_SOCIALE con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO) a D/7, confermando la rendita catastale di € 887.884,00. Ta le avviso fu impugnato innanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE. Con sentenza n. 4171/04/2019 del 25 settembre -2 dicembre 2019 la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso del RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, riconoscendo corretta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale. Anche tale decisione fu impugnata innanzi alla CTR.
Nel giudizio parallelo, relativo al classamento catastale, con la sentenza n. 284/4/2021 depositata il 13 gennaio 2021 il Collegio ha rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE Territorio, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO disposto dai Primi Giudici e riconoscendo corretta e dovuta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale.
Con la sentenza n. 281/4/2021, in questa sede impugnata, depositata in pari data, la CTR ha accolto parzialmente l’appello del RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo la astratta soggettività ai fini dell’ICI, ma la non debenza dell’ imposta per detti immobili in quanto classificabili catastalmente come E/3, ai sensi dell’art. 7 lett. b) del decreto legislativo 504/1992, in quanto, destinati od asserviti a servizio di depurazione idrica.
Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, il quale ha formulato altresì ricorso incidentale contenente n. 2 motivi.
Avverso il ricorso incidentale si è costituito con controricorso il Comune di Priolo.
Successivamente il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
La causa è stata rinviata a nuovo ruolo come da ordinanza interlocutoria del 5/12/2024.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale o, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo.
Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Il P.G. e i difensori presenti in aula hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che è stata eccepita la esistenza di un giudicato esterno, relativo alla sentenza della CTR Sicilia n. 284/2021, con la quale è stata definita la classificazione catastale del bene, posta a base dell’imposta immobiliare.
La rilevanza di tale giudicato è stata contestata dalle controparti, in ragione del deposito da parte del Comune di una opposizione di terzo, che risulta pendente con ricorso rubricato al n. 4636/2021 innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado Sicilia, sede distaccata di RAGIONE_SOCIALE, e non ancora definita.
Ritiene dunque il collegio di disporre rinvio a nuovo ruolo, in attesa della definizione della detta opposizione di terzo da parte del giudice competente a definirla, impregiudicata ogni questione in merito alla rilevanza ed agli effetti dell’eventuale giudicato nella presente controversia.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13/01/2026 .
Il Presidente NOME COGNOME