Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5271 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5271 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
C
TRIBUTI: Riscossione coattiva -cartella di pagamento -giudicato esterno in materia di tributo diverso -omessa riassunzione a seguito di cassazione con rinvio- definitività dell’atto impositivo -prescrizione -decorrenza -giudicato esterno sopravvenuto.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 291/2017 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO del foro di Genova, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 654/1/2016, depositata in data 6.5.2016, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
A seguito dell’estinzione del giudizio di rinvio relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto il maggior reddito di partecipazione per l’anno 1995, l’agente della riscossione notificava a COGNOME NOME la cartella di
pagamento n. 048 2011 0034603727, con la quale veniva ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di IRPEF, anno di imposta DATA_NASCITA, oltre sanzioni ed interessi, sulla base della definitività del predetto avviso di accertamento.
NOME impugnava la cartella di pagamento e la C.T.P. di Genova accoglieva il ricorso.
La C.T.R. della Liguria, adita dall’Ufficio, accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata sentenza, respingeva l’originario ricorso, osservando che non si era formato alcun giudicato favorevole alla società relativamente all’RAGIONE_SOCIALE dell’anno 1995; che il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO si era estinto per mancata riassunzione, con conseguente venir meno RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse e definitività dell’atto impositivo impugnato; che non era configurabile alcun potere equitativo in capo al giudice tributario.
Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata, quindi, fissata per l’adunanza camerale dell’11.12.2025.
Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va respinta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, posto che il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. scadeva in data 7.12.2016 ed è stato rispettato.
Con il primo motivo, rubricato « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, numero 5, c.p.c. (art. 62, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, art. 2495, comma 3, c.c.). Mancata applicazione del termine di decorrenza della prescrizione/decadenza della cartella esattoriale
rispetto ad un accertamento fiscale legato ad un processo estinto », il ricorrente deduce che i giudici del gravame avevano errato a non considerare che quando il processo si estingue rimane fermo l’effetto interruttivo ed il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data di notifica dell’atto introduttivo, travolto dall’estinzione di tutta la procedura. In forza di ciò, l’effetto interruttivo determinatosi dalla data dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 30 dicembre 2001, avrebbe già fatto decorrere il termine prescrizionale decennale legato all’avviso di accertamento e quello prescrittivo/decadenziale legato al ruolo della cartella esattoriale impugnata, connesso alla posizione Irpef del ricorrente, notificata in data 27 gennaio 2012.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360, primo comma, numero 3, codice di procedura civile. Violazione del principio del giudicato esterno e di unitarietà degli accertamenti; violazione del giusto processo», il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano considerato astrattamente inapplicabile il giudicato esterno legato al merito deciso nella sentenza della Corte di Cassazione numero 22934/2013, riguardante la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il medesimo anno d’imposta. Infatti, se era vero che, astrattamente, l’accertamento specifico riguardava la rettifica IVA dell’anno 1995, sarebbe altrettanto pacifico che quel merito riguardava la stessa indagine ed il medesimo processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, da cui erano derivati tutti i successivi accertamenti societari e dei soci.
Con il terzo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex articolo 360, comma primo, numero 3, codice di procedura civile (artt. 24 e 111 della costituzione). Principio del giusto processo, unitarietà e ragionevole durata. Principio di buona amministrazione, trasparenza e correttezza », il ricorrente assume che il fatto che l’accertamento IVA del 1995 fosse stato notificato per primo
rispetto a tutti gli altri accertamenti derivati dall’indagine della Guardia di Finanza del 1998 aveva portato la Corte di Cassazione a deciderlo singolarmente, lasciando inalterata l’unitarietà del contenzioso, ritenuto all’epoca non preclusivo. Sulla base della sequenza RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito prodotte nei diversi giudizi risulterebbe concreta e pacifica la sovrapponibilità del merito della sentenza di Cassazione numero 22934/2013 in materia di IVA rispetto al merito di tutte le altre sentenze riguardanti gli altri accertamenti del medesimo anno, derivati dalle indagini della Guardia di finanza del 1998.
Con il quarto motivo, rubricato « violazione ex articolo 360, comma primo, numero 5, codice di procedura civile, per omessa valutazione o pronuncia sulla richiesta di rinvio o sospensione del giudizio, in attesa del passaggio in giudicato dell’altra sentenza societaria connessa a quella del signor COGNOME, debitamente riassunta. Diseguaglianza tra le parti di un processo. Violazione del giusto processo », il ricorrente rimprovera alla RAGIONE_SOCIALE.T.RRAGIONE_SOCIALE di aver illegittimamente respinto la richiesta di sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza favorevole alla società, avente ad oggetto l’avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE dal quale era scaturito quello impugnato dal ricorrente.
Con memoria tempestivamente depositata, parte ricorrente ha chiesto riconoscersi l’efficacia del giudicato favorevole formatosi nel giudizio relativo all’accertamento compiuto nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, da cui origina l’accertamento nei suoi confronti, quale socio, e che ha dato luogo, estinto il relativo giudizio, all’emissione della cartella di pagamento oggetto del presente processo. A tal fine, ha richiamato e depositato la sentenza della C.T.R. della Liguria n. 94, pubblicata in data 20/01/2020, munita di attestazione di passaggio in giudicato, nonché ordinanza di questa Corte n. 34859/2024, riguardante la posizione dell’altro socio COGNOME NOME.
Il ricorso deve essere accolto alla luce RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni.
7.1. Il giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata può essere dedotto nel giudizio di cassazione, anche, qualora sia sopraggiunto rispetto alla proposizione del ricorso, nei termini previsti per il deposito di memorie (Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13916).
7.2. Il giudicato di annullamento, per motivi di merito non relativi alla sola società, formatosi sull’accertamento relativo alla società di persone esplica i suoi effetti anche nei confronti degli accertamenti emessi nei confronti dei soci; in altri termini, qualora, a fronte di una rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e dei soci, sia stato celebrato il giudizio introdotto dalla società, avverso l’accertamento sostanzialmente unitario per la stessa e per i soci, in viola zione del litisconsorzio necessario che avvince l’una e gli altri, il giudicato di annullamento dell’avviso notificato alla società per ragioni non riguardanti esclusivamente quest’ultima fa stato nei confronti dei soci pretermessi, con conseguente immediato effetto caducatorio dell’accertamento nei confronti del socio, anche ove questi sia decaduto dal potere di impugnazione dell’avviso emesso nei suoi confronti (in tal senso già Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815; vedi da ultimo Cass. 29/11/2023, n. 33195; Cass. 20/11/2023, n. 32120; Cass. 10/12/2019, n. 32220; Cass. 28/02/2018, n. 4580).
7.3. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei
soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Si è al riguardo, peraltro, ulteriormente precisato che il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.); in tal caso, la pregiudizialità dell’accertamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali per quanto non abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi. In altri termini, l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto ottenere di meglio. L’ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.).
7.4. In definitiva, i limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere. Ne consegue che l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i
soci, i quali possono opporlo all’Amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo, esercitando quindi senza limitazioni di sorta il diritto di difesa (v. anche Cass. n. 4580 del 2018). Il venir meno dell’accertamento della società, caducando anche l’accertamento emesso nei confronti del socio, è idoneo poi ad incidere anche sulla cartella emessa in relazione a quest’ultimo (Cass. 18/04/2019, n. 10918), in considerazione della modifica dell’obbligazione che ne è alla base (Cass. 30/11/2023, n. 33425; Cass. 10/12/2019, n. 32187; Cass. 13/01/2017, n. 718).
Tanto premesso, il ricorrente ha depositato la sentenza n. 94/2020 della CTR della Liguria, emessa in sede di riassunzione a seguito della cassazione con rinvio, disposta dalla sentenza n. 22935/2008, del giudizio avente ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società per l’anno di imposta 1995, ove si conferma che i presupposti di imposta su cui si fondano gli avvisi di accertamento sono da ritenersi infondati, come del resto già affermato con sentenze passate in giudicato. Tale sentenza , munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, relativa all’avviso di accertamento nei confronti della società, determina anche la caducazione dell’accertamento nei confronti del socio e la conseguente caducazione della cartella di pagamento.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata viene pertanto cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
In ragione di quanto esposto e RAGIONE_SOCIALE sopravvenienze processuali, appare giustificato compensare le spese dei giudizi di merito; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso di COGNOME NOME;
compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 7.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma in data 11.12.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)