Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33326 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33326 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27285/2021 R.G. proposto da:
DI NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avv.to NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE), presso il medesimo elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (c.f.NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIASEZ.DIST. SALERNO n. 2481/2021 depositata il 22/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della C.T.R. della Campania che ha riformato la sentenza della C.T.P. di Salerno, con cui era stato accolto il ricorso del contribuente per l’impugnazione dell’atto di pignoramento dei crediti presso terzi, disposto ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, per la riscossione del sotteso accertamento esecutivo n. TF9010906626/2018;
che La C.T.R. ha giudicato rituale la notificazione dell’atto di pignoramento esecutivo e non pertinente ai fini dell’effetto estensivo del decisum la sentenza favorevole pronunciata nei confronti della soc. COGNOME, coobbligata solidale, ritenendola riferita ad altra annualità di imposta (2012 anziché 2013);
che L’ADER -Agenzia delle Entrate riscossione resiste con controricorso;
che NOME COGNOME formula due motivi di ricorso;
che con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3) cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1306, 2909 cod. civ. e 5, d.P.R. n. 917/1986. Sostiene che erroneamente la C.T.R. ha rigettato l’eccezione di giudicato, formulata dal contribuente in relazione alla sentenza favorevole della C.T.R. della Campania n. 3814/5/2021, pronunciata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, incorporante la soc. RAGIONE_SOCIALE, a carico della quale era stato emesso l’avviso di accertamento n. TF9020906578/2018, anche in pregiudizio dei soci e quindi del ricorrente medesimo. Rileva che, diversamente da quanto affermato dalla decisione impugnata, l’annualità di imposta considerata dalla sentenza pronunciata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE era la medesima cui si riferiva l’avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di Di RAGIONE_SOCIALE, e cioè il
2013, e non il 2012, come affermato dalla C.T.R.. Invero, solo per un refuso di stampa nell’avviso di accertamento era indicata una diversa annualità, ma tanto la Commissione Provinciale, tanto quella Regionale, avevano emendato quell’errore proprio nell’ambito del processo instaurato dalla RAGIONE_SOCIALE D’altro canto, l’identità dell’annualità di imposta si ricaverebbe proprio dal corpo della sentenza pronunciata nei confronti della società coobbligata, laddove si fa menzione del bonifico del 3 luglio 2013 effettuato dalla società RAGIONE_SOCIALE a beneficio dei soci, per complessivi euro 500.000,00, correttamente ritenuto dai giudici tributari riferibile ad ‘utili pregressi’ ed inerente un recupero per l’anno 2013, e non, invece, un ricavo in nero. Richiamati i principi della solidarietà tributaria, per come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, osserva che il giudicato era stato correttamente opposto. Evidenzia, infine, che nonostante la diversa numerazione dei due avvisi, l’uno rivolto alla società e l’altro al socio COGNOME, gli atti hanno identico contenuto;
che con il secondo motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Sottolinea che quanto dedotto con il primo motivo assume significato anche ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5) cod. proc. civ., posto che il contribuente aveva prodotto oltre all’avviso di accertamento notificato anche alla società, le due pronunzie delle Commissioni di merito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, che avevano chiarito come l’accertamento riguardasse l’anno 2013, e non il 2012. Insiste, infine, sulla necessità della liquidazione delle spese in suo favore, in relazione a tutti i gradi di giudizio, per il caso di accoglimento del ricorso;
che con il controricorso l’Agenzia delle Entrate riscossione eccepisce, da un lato, l’assenza della prova del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE
non essendo stato prodotta con gli atti uniti al ricorso la relativa attestazione della cancelleria, dall’altro, la natura revocatoria del preteso errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nella lettura della sentenza riguardante la società coobbligata.
CONSIDERATO
che la sentenza della C.T.R. della Campania n. 3814/5/2021, pronunciata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, evocata con il primo motivo di ricorso, prodotta con il ricorso introduttivo di questo giudizio, non solo, non appare munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, ma risulta essere stata impugnata con ricorso per cassazione, iscritto al N. R.G. n. 30474/2021, che, con l’ ordinanza interlocutoria n. 1923 del 22 novembre 2023 è stato rinviato dalla Sesta sezione civile di questa Corte a nuovo ruolo, per l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito;
che appare opportuna la trattazione congiunta del presente ricorso con quello iscritto al n. 34074/2021
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 30474/2021
Così deciso in Roma il 13 novembre 2024