Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22305 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22305 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12131/2019 R.G., proposto DA
NOME e NOME NOME, rappresentate e difese dalla Prof. Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliate (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria il 15 novembre 2018, n. 3679/03/2018, notificata l’8 febbraio 2019/14 febbraio 2019;
CATASTO ACCERTAMENTO IMPIANTO EOLICO NUDO PROPRIETARIO DEL SUOLO ESTENSIONE DEL GIUDICATO ESTERNO FAVOREVOLE AL PROPRIETARIO SUPERFICIARIO DELLA COSTRUZIONE
PRINCIPIO DI DIRITTO
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 luglio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria il 15 novembre 2018, n. 3679/03/2018, notificata l’8 febbraio 2019/14 febbraio 2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento catastale n. n. VV0006674/2015 -atto n. VV0006676/2015 del 28 gennaio 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti delle medesime, a seguito di procedura DOCFA per nuova costruzione (in virtù di denuncia presentata il 30 gennaio 2014, prot. n. VV0004950), con riguardo ad un aerogeneratore eolico sito in Polia (VV) alla INDIRIZZO e censito in catasto con la particella 36 del folio 18 e con la categoria D/1, del cui sedime NOME COGNOME e NOME COGNOME erano nude comproprietarie, essendo stata rettificata la rendita da € 11.736,00 ad € 16.500,00, con contestuale notifica dell’a vviso di accertamento catastale anche alla ‘ E.ON RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ora ‘ RAGIONE_SOCIALE ), in qualità di proprietaria superficiaria dello stesso impianto, che lo ha impugnato in separata sede, senza che i procedimenti fossero tra loro riuniti, ha accolto l’appello proposto dall ‘Agenzia delle Entrate nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia l’1 luglio 2016, n. 950/02/2016, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure
-che aveva accolto il ricorso originario delle contribuenti ed
aveva annullato l’atto impositivo sul rilievo che la stima fosse corretta, essendo coerente con la valutazione effettuata dall’amministrazione finanziaria per impianto eolico limitrofo censito in catasto con la particella 46 del folio 26.
L ‘Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Le ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, invocando l’estensione a proprio favore del giudicato formatosi sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria il 23 luglio 2018, n. 2303/01/2018 (v. la copia munita di attestazione del passaggio in giudicato da parte della competente segreteria nel fascicolo di parte), che aveva confermato la decisione di prime cure e l’annullamento del medesimo atto impositivo (avviso di accertamento catastale n. VV0006675/2015 -atto n. VV0006676/2015 del 28 gennaio 2015) nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (ora ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) .
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e 111, secondo comma Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare la mancata instaurazione del contraddittorio processuale ed il mancato riconoscimento del litisconsorzio necessario, ai sensi degli artt. 14, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 102 cod. proc. civ., nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (ora ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ), alla quale il medesimo avviso di accertamento catastale era stato notificato in qualità di proprietaria superficiaria dell’aerogeneratore eolico , essendo inderogabile lo
svolgimento del simultaneus processus per l’impugnazione dell’atto impositivo sia nei confronti del nudo proprietario del suolo che nei confronti del proprietario superficiario della costruzione.
1.2 Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate con l’infrazione a l divieto di ius novorum , essendo stata dedotta per la prima volta l’applicazione di un coefficiente di vetustà nella stima della aerogeneratore eolico, laddove la stessa Agenzia delle Entrate aveva allegato in prime cure l’inapplicabilità di qualsiasi coefficiente di deprezzamento in ragione della recente epoca di costruzione dell’impianto .
1.3 Con terzo motivo, ferma restando l’inammissibile modificazione del thema decidendum , si denuncia violazione degli artt. 132, primo comma, cod. proc. civ., 61 e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato accolto dal giudice di secondo grado l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate con motivazione meramente apparente in ordine all’applicazione di un coefficiente di deprezzamento nella stima dell’impianto .
1.4 Con il quarto motivo, nel caso in cui non si ravvisi una motivazione meramente apparente, si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato tralasciato dal giudice di secondo grado di considerare « la sopravvenuta dimostrazione, recata nelle controdeduzioni
articolate dalle scriventi signore COGNOME, della mancata applicazione di qualsiasi coefficiente di vetustà ed obsolescenza da parte dell’Agenzia delle Entrate ».
Preliminarmente, come è stato già anticipato, le ricorrenti hanno dedotto il passaggio in giudicato (tanto si desume dalla certificazione apposta dalla competente segreteria l’11 marzo 2019) -con l’estensione in proprio favore – della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria il 23 luglio 2018, n. 2303/01/2018, che ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. VV0006674/2015 -atto n. VV0006676/2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della ‘ ERAGIONE_SOCIALE ‘ (ora ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) , in qualità di proprietaria superfic iaria dell’ aerogeneratore eolico sito in Polia (VV) alla INDIRIZZO e censito in catasto con la particella 36 del folio 18 e con la categoria D/1. Secondo le contribuenti: « Tale circostanza avrebbe determinato, pertanto, il definitivo annullamento del medesimo atto impositivo qui contestato e oggetto del presente giudizio di legittimità, con l’inevitabile conseguenza che gli effetti della citata sentenza n. 2303/18 emessa il 18 luglio 2018 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione n 1, e depositata il 23 luglio 2018, resa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (R.G.A. n. 239/2017), sono inevitabilmente destinati a dispiegarsi e ad essere recepiti anche nell’ambito del presente giudizio di legittimità instaurat o dalle sig.re NOME avverso il medesimo avviso di accertamento, stante la totale identità dello stesso e della questione giuridica controversa ».
Anzitutto, si rileva che l’eccezione è stata proposta per tempo in conformità al canone dell’autosufficienza, essendo
sopravvenuta la formazione del giudicato (dal 26 febbraio 2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata ed essendo stato riprodotto in memoria il testo integrale della motivazione della sentenza richiamata (pagina 6).
Invero, per costante orientamento di questa Corte, nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell’udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza (in termini: Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2022, n. 25863 – nello stesso senso: Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 1012).
3.1 Per il resto, l’eccezione è fondata.
3.2 Invero, il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Considerato che i ricorsi dei contribuenti contitolari di un rapporto tributario inscindibile hanno per oggetto un unico atto impositivo, l’annullamento in sede giudiziale di tale atto non può che valere erga omnes .
Ciò implica che, se un contribuente impugni l’atto impositivo ed un altro contribuente non lo impugni o lo impugni in separato giudizio, l’annullamento ottenuto da un contribuente impugnante è annullamento dell’unico atto impositivo che sorregge e regola il rapporto ed esplica i suoi effetti verso tutti i contribuenti cui esso sia stato notificato.
3.3 In materia catastale, tale principio è stato puntualizzato sia con riguardo alle situazioni di contitolarità tra due o più soggetti della proprietà o di altro diritto reale di godimento su
un immobile, sia con riguardo alle situazioni di titolarità separata tra due o più soggetti della proprietà e di diritti reali di godimento su un immobile (in particolare: nuda proprietà e usufrutto; nuda proprietà e diritto di superficie o proprietà superficiaria; nuda proprietà ed enfiteusi).
Così, si è affermato che, in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15489; Cass., Sez. 6^-5, 28 dicembre 2012, n. 24101; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., Sez. 6^-5, 29 settembre 2014, n. 20538; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2020, n. 1009; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2020, n. 1272; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, n. 36760; Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2022, n. 37358; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, nn. 16945 e 16632; Cass., Sez. Trib., 9 luglio 2024, n. 18711; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21002; Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2025, n. 4683).
Lo stesso principio è stato enunciato anche con riferimento ai titolari di diritti reali di godimento, e in particolari agli usufruttuari, che sono stati ritenuti anch’essi litisconsorti necessari (così: Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2019, n. 32836; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2020, n. 17020; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, nn. 16945 e 16632; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21002).
3.4 Il vincolo del litisconsorzio necessario imporrebbe eventualmente dopo un ordine di integrazione del contradittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso ex art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – lo svolgimento di un
unico processo tributario tra l’ente impositore ed i contribuenti . Tuttavia, è possibile che l’atto impositivo non sia congiuntamente impugnato dai contribuenti, verificandosi che questi propongano impugnazioni separate e che i relativi giudizi non vengano riuniti dinanzi al giudice tributario. Parimenti, può anche accadere che l’ impugnazione sia proposta solo da uno o da alcuni dei contribuenti e che la decisione sia resa senza disporre l’integrazione del contraddittorio .
Ora, nel processo di cassazione, per quanto sia stata affermata la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, e dunque anche in sede di legittimità, del difetto di integrità del contraddittorio, con il solo limite del giudicato (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 12 aprile 2017, n. 9394; Cass., Sez. Lav., 8 novembre 2020, nn. 24924 e 24925; Cass., Sez. Lav., 22 ottobre 2021, n. 29639; Cass., Sez. Lav., 28 ottobre 2021, n. 30566; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2024, n. 21002), in presenza di cause decise separatamente nel merito (nella specie, relative, rispettivamente, alla rettifica della rendita catastale dell’immobile in comproprietà), la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti di un comproprietario per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l’annullamento dell’accertamento nei confronti del litisconsorte, atteso che, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento costituzionale; pertanto, tali giudizi sono definibili in sede di legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell’accertamento nei confronti del
comproprietario (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2019, n. 32220; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, n. 36760; Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2022, n. 37358; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1361; Cass., Sez. Trib., 16 aprile 2025, n. 9916).
Ciò, in quanto il giudicato formatosi a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale (e, ove sia sfavorevole, non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti) (così: Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, n. 36760; Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2022, n. 37358)
Ne discende che, in simili circostanze, disporre che il processo ricominci da capo mediante rimessione al giudice di primo grado, essendo, però, destinato ad una conclusione che risulta già ineluttabilmente segnata, essendo divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l’annullamento dell’accertamento disposto nei confronti di altro contribuente, appare contrario ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento costituzionale.
Il giudizio può, quindi, essere definito in sede di legittimità con decisione nel merito, disponendosi l’annullamento anche dell’originario accertamento effettuato nei confronti di altro contribuente (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2019, n. 32220; Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2021, n. 15179; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n 1361; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2024, n. 34859; Cass., Sez. Trib., 16 aprile 2025, n. 9916).
In definitiva, i limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere (Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2024, n. 34859). È noto, infatti, che lo
scopo del litisconsorzio necessario è quello di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, scopo che ugualmente è assicurato quando il litisconsorte pretermesso « non avrebbe potuto fare di meglio » se avesse partecipato al simultaneus processus , essendo in questa sede anch’egli totalmente vittorioso, stante l’annullamento dell’atto di classamento per vizio motivazionale (Cass., Sez. Trib., 20 novembre 2023, n. 32120; Cass., Sez. Trib., 31 maggio 2024, n. 15250).
3.5 Esaminando ora la dimensione processuale del caso di specie, ai fini della sussistenza o meno del giudicato esterno, si rileva che rispetto al classamento del medesimo bene (cioè, l’aerogeneratore eolico) , di cui NOME COGNOME e NOME COGNOME erano (nude) comproprietarie del suolo sottostante, mentre la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (ora ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) era proprietaria (superficiaria) della costruzione sovrastante, è stato emanato un unico avviso di accertamento catastale (con rettifica della rendita), che è stato separatamente annullato per difetto di motivazione dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia l’1 luglio 2016, n. 951/02/2016, su ricorso della ‘ RAGIONE_SOCIALE (ora ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) , confermata dalla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria il 23 luglio 2018, n. 2303/01/2018, su appello dell’Agenzia delle Entrate , senza che quest’ultima abbia proposto ulteriore ricorso per cassazione.
Con il passaggio in giudicato, q uest’ultima decisione ha definitivamente sancito l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale per deficit motivazionale.
Premesso che la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria il 23 luglio 2018, n. 2303/01/2018, ha statuito sul medesimo avviso di accertamento catastale che è stato impugnato nella presente controversia da NOME COGNOME e NOME COGNOME giova ricordare che, nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., Sez. 5^,16 novembre 2018, n. 29583; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2011, n. 36760; Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2022, n. 37358; Cass., Sez. Trib., 9 luglio 2024, n. 18711; Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2025, n. 21124). L’esclusione, nel giudizio deciso con la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria il 23 luglio 2018, n. 2303/01/2018, della congruità della motivazione dell’unico avviso di accertamento catastale notificato sia alle proprietarie del suolo che alla proprietaria della costruzione, assunto invece nel presente giudizio come fonte del nuovo classamento, ha costituito oggetto di diretto accertamento da parte del primo giudice, acquisendo natura di giudicato per effetto della mancata impugnazione di detta sentenza, ponendosi, quindi, con effetto preclusivo del riesame
nel presente giudizio della validità della revisione catastale viceversa invocata dall’amministrazione finanziaria a sostegno della legittimità dell’avviso di accertamento catastale; ciò alla stregua del principio di diritto sopra trascritto, cui va data ulteriore continuità (Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2011, n. 36760; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., Sez. Trib., 9 luglio 2024, n. 18711).
3.6 L’estensione del giudicato esterno -al di là dei suoi limiti soggettivi con l’annullamento dell’atto impositivo (anche nei confronti delle ricorrenti) comporta l’assorbimento dei motivi di ricorso, il cui scrutinio viene a risultare superfluo ed ultroneo.
3.7 Pertanto, con riguardo alla peculiare fattispecie in decisione, si può enunciare il seguente principio di diritto: «In caso di emanazione di avviso di accertamento catastale con rettifica della rendita su un fabbricato (nella specie: un aerogeneratore eolico) nei confronti del (nudo) proprietario del suolo sottostante e del proprietario (superficiario) della costruzione sovrastante (in seguito alla preventiva costituzione del diritto di superficie sul medesimo suolo), che abbiano proposto separate impugnazioni dinanzi al giudice tributario, nonostante il vincolo del litisconsorzio necessario tra gli stessi, il giudicato formatosi sulla sentenza che abbia annullato il predetto avviso nei confronti del proprietario della costruzione può essere invocato nel giudizio autonomamente instaurato dal proprietario del suolo ( per ottenere l’estensione dell’effetto caducatorio anche a favore di quest’ultimo) , stante l’ inscindibilità del legame avvincente la titolarità dei distinti diritti rispetto al l’unitario classamento del fabbricato».
Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto,
la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario delle contribuenti e l ‘annullamento dell’atto impositivo (anche nei confronti delle contribuenti). 5. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nella
misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario delle contribuenti con l’annullamento dell’atto impositivo ; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore delle ricorrenti, liquidandole, rispettivamente: per il primo grado di merito, nella misura di € 5.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; per il secondo grado di merito, nella misura di € 7.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; per il giudizio di legittimità, nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 5.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.