Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16640 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27061/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), pec:
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-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1374/2022 depositata il 06/04/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. per l’anno 2016 e gli avvisi di accertamento t.a.s.i. 2014, 2016, 2017, eccependo la mancanza di una valida notifica della variazione della rendita dell’immobile, avvenuta nel 2005, su cui è fondata la richiesta della maggiore imposta.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, rilevando la mancata notifica dell’atto di attribuzione della rendita.
All’esito dell’appello, il ricorso è stato rigettato. Il giudice di appello ha ritenuto essersi formato il giudicato, in base alle sentenze della Corte di cassazione n. 12322 e 12323 del 2016, sull’avvenuta notifica, in data 31 marzo 2008, dell’atto attributivo della nuova rendita catastale e conseguentemente essere oramai preclusa ogni contestazione su tale atto (sulla sua validità ed efficacia).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, che ha depositato successiva memoria.
Hanno resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che hanno chiesto rigettarsi il ricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 28 maggio 2024.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare deve rilevarsi che non sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio agli altri giudizi tra le stesse parti, fissati all’odierna udienza, che concernono diversi atti impositivi e diverse sentenze.
2.La contribuente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., del combinato disposto dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 e 2909 cod.civ., non estendendosi il giudicato esterno oltre i periodi di imposta a cui si riferiscono le sentenze della Suprema Corte; 2) l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., consistente nella mancata notifica della variazione catastale e nell’errore di interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 20000.
Il primo motivo è infondato.
Nelle sentenze della Suprema Corte, relative ai giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento i.c.i. per l’anno 2004 e per l’anno 2005 (Cass., Sez. 5, n. n. 12322 e 12323 del 2016), risulta accertata l’avvenuta notifica alla contribuente, già nell’anno 2008, della nuova rendita catastale dell’immobile in esame, unitamente alla notifica dell’atto di accertamento («Nel caso di specie, la notifica della rendita, presupposto dell’avviso d’accertamento, risulta pacificamente avvenuta il 31 marzo 2008, con la notifica dell’atto impositivo»). Si tratta dell’accertamento di un fatto storico (intervenuta notifica della rendita catastale già nel 2008), che è permanente, in quanto unico ed immodificabile, e da cui dipende la quantificazione dell’i.c.i. Tale fatto storico, da cui deriva come conseguenza giuridica l’efficacia della rendita catastale nei
confronti della contribuente, è ormai coperto dal giudicato, per cui ne è precluso il riesame in altri giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto diverse annualità della medesima imposta, successive al 2008. In proposito deve ricordarsi che, in materia tributaria, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo – non solo per l’obbligazione, ma anche per l’illecito tributario -nell’autonomia dei periodi di imposta allorché, assumendo un elemento della fattispecie un carattere tendenzialmente permanente, sussista quel presupposto della invarianza nel tempo, che ne costituisce il momento condizionante (v., tra le tante, Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2014, n. 25762). A ciò si aggiunga che parimenti il giudicato su uno specifico fatto storico che assurga, nei medesimi termini, ad elemento costitutivo della fattispecie impositiva rileva anche nei giudizi relativi ad imposte diverse (nel caso in esame t.a.s.i.), come già riconosciuto da questa Corte relativamente all’imposta catastale e ipotecaria e all’imposta di registro ed i.v.a. (v. Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2022, n. 28973 e Cass., Sez. 5, 21 luglio 2023, n. 21853).
Né può ritenersi assorbito l’accertamento fattuale in esame dall’interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, che non può essere oggetto di giudicato, in base al principio secondo cui l’attività interpretativa RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche compiuta da un giudice, essendo consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro giudice e non è neppure suscettibile di formare oggetto di giudicato, assolvendo una funzione meramente strumentale alla decisione (v., per tutte, Cass., Sez. 5, 3/3/2022, n. 11331). Difatti, a prescindere dall’interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000, resta la questione di fatto dell’accertamento del contenuto dell’atto impositivo, che può recepire e descrivere tutti i dati del
presupposto accertamento castale (Cass., 15 ottobre 2014, n. 21765, in base alla quale l’atto impositivo consequenziale, che recepisca tutti gli elementi essenziali dell’atto presupposto, vale come notifica di quest’ultimo).
4.Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che è, comunque, inammissibile in presenza di una doppia conforme.
5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la controricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 per ciascuno, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.