Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24693 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF 2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14367/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce n. 3392/23/2017, depositata il 17 novembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, ritualmente notificato, l’RAGIONE_SOCIALE accertava, nei confronti di COGNOME NOME, un maggior reddito da partecipazione societaria per l’anno 2005, con determinazione di maggiore IRPEF e relative addizionali.
Tale avviso di accertamento veniva emesso sulla base di altro avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 3 dicembre 2010 alla RAGIONE_SOCIALE, della quale la COGNOME era socia al 60% , con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA per il periodo d’imposta 200 5, sulla scorta di due processi verbali di constatazione redatti dalla G.d.F. -Nucleo di Polizia Tributaria di RAGIONE_SOCIALE, ritenendosi quindi effettuata una distribuzione di utili extra-contabili ai soci.
COGNOME NOME impugnav a l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 115/03/2012, depositata il 19 aprile 2012, dichiarava inammissibile il ricorso per tardiva costituzione in giudizio, in quanto effettuata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Tale sentenza passava in giudicato per omessa impugnazione.
Nei confronti di COGNOME NOME venivano quindi emesse tre cartelle di pagamento: 1) n. 024-2011-0006811074, con la
quale l’Ufficio provvedeva ad iscrivere a ruolo a titolo provvisorio il 50% RAGIONE_SOCIALE maggiore somme accertate con l’avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa COGNOME; 2) n. 024-2012NUMERO_DOCUMENTO, con la quale veniva iscritta ex art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, l’ulteriore differenza, fino a concorrenza dei 2/3 della maggiori imposte sanzioni e interessi, a seguito della soccombenza in primo grado nel giudizio avverso l’avviso di accertamento (tale cartella è oggetto di impugnazione in separato giudizio); 3) n. 024-2013-0004451264 (oggetto del presente giudizio), mediante la quale veniva iscritto a ruolo, a titolo definitivo, sempre ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992, il rimanente 1/3 RAGIONE_SOCIALE somme accertate con l’avviso di accertamento, a segui to del passaggio in giudicato della sentenza che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione dello stesso avviso di accertamento.
Avverso la cartella di pagamento n. 024-20130004451264 COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 967/01/2014, depositata il 31 luglio 2014, lo rigettava.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 3392/23/2017, pronunciata il 9 giugno 2017 e depositata in segreteria il 17 novembre 2017, rigettava l’appello , compensando le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 10 maggio 2018).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 53 Cost . e 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce la ricorrente che l’originario ricorso era stato proposto richiamando l’esito parzialmente favorevole del giudizio di primo grado promosso dalla RAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima per presunti utili extra-contabili (il cui importo era stata ridimensionato dalla C.T.P. e dalla C.T.R.), e che ella aveva denunciato soltanto degli ‘errori di calcolo’ dei maggiori utili distribuiti, così come quantificati nella cartella di pagamento, in relazione ai maggiori ricavi come accertati con riferimento all’accertamento societario, senza entrare nel merito dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 295 cod. proc. civ. e 39 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva la contribuente che erroneamente la C.T.R. -nonostante fosse a conoscenza della pendenza del giudizio
relativo all’accertamento societario presupposto non avesse inteso sospendere il presente giudizio, pur essendovi la necessità di adeguare gli importi dovuti dalla contribuente alla determinazione che sarebbe stata effettuata in sede giudiziale, con riferimento alle maggiori imposte ed accessori richiesti alla società.
Così delineati i motivi di ricorso, questa Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
Ed invero, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa sulla base dell’iscrizione a ruolo del residuo 1/3 RAGIONE_SOCIALE imposte e sanzioni accertate nei confronti della sig.ra COGNOME, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, in forza del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, riguardante maggiori redditi di capitale per la partecipazione della stessa contribuente, per la quota del 60%, nella società RAGIONE_SOCIALE
Orbene, se è pur vero che la ricorrente, con il ricorso originario, abbia denunciato degli errori di calcolo nella quantificazione degli importi indicati in cartella, tali errori riguardano, tuttavia, la quantificazione dell’accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per gli importi come rideterminati dalla C.T.R. (e per gli effetti che avrebbero nella rideterminazione del reddito da partecipazione in capo alla socia COGNOME); tuttavia, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa sulla base degli importi indicati invece nell’ avviso di accertamento emesso nei confronti della
socia per redditi da partecipazione, che è ormai divenuto definitivo.
Deve tuttavia osservarsi che, con riferimento all’avviso di accertamento societario, questo è stato parzialmente annullato a seguito di ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, giusta sentenza della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 27/03/2012, depositata il 19 gennaio 2012, che determinava il maggiore imponibile ai fini IRES ed IRAP, per l’anno 2005, nell’importo complessivo di 35.424,58; a seguito di gravame dell’Ufficio, la C.T. R. della Puglia -sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 673/24/2016 del 15 marzo 2016, accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo legittime anche le riprese a tassazione di € 2.225,00 per acquisti di carburante ed € 12.637,37 per cessione di accessori auto. Tale ultima sentenza è stata confermata da questa Corte, che ha rigettato il relativo ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, giusta ordinanza n. 35602 del 20 dicembre 2023.
Orbene, ciò posto, deve rilevarsi che l’accertamento emesso nei confronti della società ha carattere oggettivamente pregiudiziale rispetto a quello emesso nei confronti del socio costituendone il presupposto fattuale e giuridico; conseguentemente, deve ritenersi che la sentenza – passata in giudicato – di accertamento negativo parziale dei presunti maggiori ricavi accertati in capo alla società, faccia stato quale giudicato esterno – anche nei confronti della socia, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, estesa ai soggetti estranei al processo, ma titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita, derivandone l’annullamento (parziale) dell’avviso di
accertamento verso quest’ultimo, di cui è venuto meno il presupposto.
Al riguardo, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa, qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. In coerenza con tali principi si è altresì precisato, nella materia tributaria, che la sentenza favorevole alla società contribuente, che esclude il conseguimento di superiori ricavi non contabilizzati a fini IRAP, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, può essere utilizzata, nonostante la diversità RAGIONE_SOCIALE imposte, dal socio come prova nel giudizio tributario per contestare ai fini IRPEF i presunti utili percepiti nell’esercizio della medesima attività d’impresa, posto che, anche in difetto di espressa previsione legislativa, l’esclusione dello stesso dato economico e fattuale di partenza fa venir meno, di riflesso, anche la fonte giustificativa dei pretesi redditi incassati dal socio (Cass. 16 novembre 2011, n. 24049; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24793; Cass. 23 maggio 2019, n. 13989).
Sulla scorta di tali principi, questa Corte ha già affermato che, nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, debba riconoscersi l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel
giudizio intercorso tra l’RAGIONE_SOCIALE e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza parziale di utili extracontabili della società. In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dunque, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (Cass. 19 gennaio 2021, n. 752)
L’accertamento negativo del maggior utile extracontabile della società rimuove, infatti, il presupposto da cui dipende l’accertamento del maggior utile da partecipazione del socio.
Inoltre, come già chiarito da questa Corte, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno (al pari di quella del giudicato interno) è rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche quando il giudicato si sia formato – come nella specie successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Ancora, quando lo stesso giudicato si sia formato – come è pure accaduto nel caso di specie – in seguito a una sentenza di codesta Suprema Corte, quest’ultima può pervenire a conoscere la propria precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (rel azioni, massime ufficiali, consultazione del CED) che costituisce corredo della ricerca del
collegio giudicante, nell’adempimento del duplice dovere della Corte di prevenire il contrasto di giudicati, in armonia con il divieto di bis in idem , e di conoscere i propri precedenti, nell’adempimento della funzione nomofilattica ad essa assegnata dall’art. 65, comma 1, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (cfr. Cass. 22 giugno 2021, n. 17696; Cass. 27 luglio 2017, n. 18634; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740).
Nella fattispecie in esame, peraltro, è pur vero che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia COGNOME NOME per redditi di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE è divenuto definitivo, ma il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile unicamente per ragioni di rito (deposito in segreteria oltre il termine di 30 giorni dalla sua notificazione), senza quindi una pronuncia sulla effettiva esistenza del maggior reddito accertato. Conseguentemente, il parziale accoglimento (divenuto de finitivo) del ricorso avverso l’avviso di accertamento societario integra un fatto parzialmente estintivo della pretesa tributaria, necessariamente destinato a riverberarsi anche sull’iscrizione a ruolo del maggior reddito di partecipazione societaria accertato nei confronti della COGNOME (che presuppone necessariamente l’accertamento del maggior reddito societario), e sulla relativa cartella di pagamento, che viene a mancare, sia pure parzialmente, dell’obbligazione presupposta (Cass. 20 dicembre 2023, n. 35602; Cass. 29 agosto 2019, n. 21801; Cass. 13 gennaio 2017, n. 718). Né, d’altronde, può, invocarsi la circostanza che l’avviso di accertamento del reddito da partecipazione sia divenuto definitivo, in quanto tale accertamento, come detto, presuppone l’esistenza di u n accertamento societario ed è da
questo condizionato, ragion per cui, in ogni caso, l’Amministrazione finan ziaria non può pretendere dalla contribuente (socia di società di capitali), neanche in fase riscossiva, un importo determinato in forza di un maggior reddito determinato sulla base di un accertamento societario di utili extra-contabili (presuntivamente ripartiti tra i soci) successivamente venuto meno (totalmente o parzialmente), in quanto, altrimenti, si realizzerebbe una palese violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.
2.2. Il secondo motivo deve ritenersi assorbito.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia -sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: «in caso di ripartizione di utili extra-contabili ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento dei maggiori redditi in capo alla società venga annullato (totalmente o parzialmente) dal giudice tributario, tale annullamento riverbererà i suoi effetti anche sull’accertamento riguardante il maggior reddito di partecipazione in capo ai soci (effettuato in applicazione della presunzione di ripartizione degli utili extra-contabili in proporzione alle rispettive quote di partecipazione), anche laddove tale ultimo avviso di accertamento non venga impugnato dal socio o la relativa impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile, ed anche se, con riferimento all’ accertamento del reddito dei soci, sia stata emessa cartella di pagamento, non potendo, l’Amministrazione finanziaria, pretendere dal contribuente
(socia di società di capitali), neanche in fase riscossiva, un importo quantificato in forza di un maggior reddito determinato sulla base di un accertamento societario di utili extra-contabili (presuntivamente ripartiti tra i soci) successivamente venuto meno (totalmente o parzialmente), essendo venuta a mancare, rispetto all’obbligazione indicata nella cartella di pagamento, l’obbligazione presupposta , e realizzandosi, altrimenti una violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.»
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia -sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.