Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6406 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26928/2020 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 44/2020 depositata il 13/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME era attinta da cartella per interessi su sospensione dell’efficacia dell’avviso di accertamento, poi confermato, per ripresa a tassazione su reddito da partecipazione in società di persone sugli anni 2010, 2011 e 2012.
Adiva il giudice di prossimità lamentando la necessaria sospensione del giudizio in attesa della definitività dell’accertamento sulla ripresa a tassazione nei confronti della società e, inoltre, invocava l’effetto riflesso del giudicato esterno per essere già stati annullati con sentenza della CTP di Lucca n.629/2015 sia il processo verbale di constatazione che il presupposto avviso di accertamento per l’anno 2009 relativo alla società.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che interpone ricorso per cassazione, affidato a due strumenti, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per errata applicazione dell’articolo 29 del decreto-legge numero 78 2010, protestando nullità della sentenza per mancata sospensione invia l’azione del principio di pregiudizialità di cui agli articoli 295 e i 337 del codice di diritto civile, nonché dell’articolo 9, primo comma, lettera O) del decreto legge numero 156 del 2015, dell’articolo 39 del decreto legislativo 546 del 1992 e dell’articolo 2945 del codice civile.
Nella sostanza si lamenta che non sia stato sospeso il giudizio relativo alla cartella di cui è controversia in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio riguardante il presupposto avviso di accertamento nei confronti della società in accomandita semplice di cui l’odierna ricorrente era socia accomandante al 90%.
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 324 del medesimo codice di rito, nonché 2909 e 2495 del codice civile.
Nella sostanza si lamenta che con la precitata sentenza della CTP di Lucca numero 629 del 2015, passata in giudicato, sia stato annullato il PVC e l’originario atto impositivo nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, sicc hé, per l’efficacia riflessa del giudicato esterno, devono ritenersi caducati tutti gli atti impositivi conseguenti nei confronti della società e dei soci.
Ritenuta necessaria la trattazione congiunta con i collegati ricorsi rgn. 5651/2020 e 22030/2020, si rende necessario il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i collegati ricorsi rgn. 5651/2020 e rgn. 22030/2020 Così deciso in Roma, il 05/02/2025.