Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6139 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 24812-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO.TI NOME COGNOME (EMAIL) e COGNOME (EMAIL), presso lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.CODICE_FISCALE. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 265/05/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata l’11/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che la RAGIONE_SOCIALE impugnò, con separati ricorsi innanzi alla C.T.P. di Livorno, una serie di atti di contestazione, irrogativi di sanzione ex art. 303 T.U.L.D, conseguenti a dichiarazioni doganali emesse per l’importazione di lamiere e nastri di leghe di alluminio provenienti dal Venezuela;
che l’adita RAGIONE_SOCIALE accolse i ricorsi con sentenze nn. 284, 279. 287, 277, 281, 288, 280, 283, 286, avverso le quali l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana, sez. st. di Livorno, che rigettò i gravami;
che avverso tali decisioni l’ RAGIONE_SOCIALE propose separati ricorsi per cassazione, accolti da questa Corte con ordinanze n. 8111-8119 del 22.3.2019, con rinvio alla medesima C.T.R.;
che riassunti i giudizi innanzi alla medesima C.T.R. quest’ultima, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 265/2021, depositata il 11/03/2021, accolse gli originari appelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando – ai fini che in questa sede ancora rilevano – come (a) sussista un giudicato (esterno) sulla (a.1) inammissibilità della produzione dei certificati emessi a posteriori dall’autorità venezuelana, oltre che (a.2) sulla dedotta illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 220 Reg. CEE 2913/92 e (b) non essendo ulteriormente revocabile in dubbio – per effetto delle pronunzie
di questa Corte – la sanzionabilità ex art. 303, comma 3, T.U.L.D. delle fattispecie relative all’origine delle merci, la legittimità delle sanzioni irrogate alla contribuente discenda dalla qualità della stessa (rappresentante indiretto) correlata, da un lato, alla dichiarazione del 3 luglio 2008 dell’autorità venezuelana e, dall’altro, alla colpa ascrivibile alla RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ” violazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), in ordine all’estensione dei giudicati esterni delle sentenza “sanzioni” COGNOME ” (cfr. ricorso, p. 12), per avere la C.T.R. ” del tutto omesso di esprimersi con riferimento al motivo relativo all’estensione dei giudicati esterni delle sentenze emesse nei confronti del co-obbligato solidale COGNOME di annullamento dei provvedimenti sanzionatori, tutte passate in giudicato ” (cfr. p. 13);
che il motivo è infondato;
che è sufficiente scorrere le pp. 4-6 della motivazione della decisione impugnata per rilevare come la C.T.R., lungi dall’omettere di pronunziarsi sul punto ha, al contrario, esaminato partitamente e separatamente le decisioni afferenti ai “dazi” e quelle relative alle “sanzioni” COGNOME (cfr., le pp. 4, ult. cpv. e 5, prime 8 righe, nonché 5, ult. cpv. e 6, prime 10 righe) affermando, pur nell’acclarato ed incontroverso passaggio in giudicato di ciascuna di esse, la inopponibilità, nel
presente giudizio, delle decisioni sulle seconde, statuenti la inapplicabilità, alla fattispecie sottesa agli atti impositivi impugnati dalla COGNOME, dell’art. 303 T.U.L.D., ” in quanto questo giudice è vincolato alla statuizione della Cassazione, peraltro perfettamente condivisa ” (cfr. sentenza impugnata, p. 6) che tale disciplina ha ritenuto, al contrario, applicabile altra questione, non sottoposta, tuttavia, all’esame del Collegio, è se la conclusione raggiunta, in concreto, dalla C.T.R., sia corretta;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ” violazione dell’art. 2909 c.c. per illegittima estensione del giudicato di cui alle sentenze n. 154 del 2011 e 24 del 2012 (sentenze “dazi” Savino Del Bene )” (cfr. ricorso, p. 17), avendo la C.T.R. erroneamente – si opina -‘ esteso all’esponente il giudicato sfavorevole formatosi sulle sentenze n. 154 del 2011 e 24 del 2012 (sentenze ‘dazi’ Savino del Bene’) ‘, laddove il presente giudizio ha, invece, ad oggetto le sanzioni conseguenti alla ripresa daziaria;
che il motivo è inammissibile;
che va anzitutto evidenziato come l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato medesimo sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo (arg. da Cass., Sez. L, 8.3.2018, n. 5508, Rv. 64753201): tutto ciò, all’evidenza,
difetta nella specie, con conseguente carenza di specificità del motivo (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ);
che sotto altro profilo – e per quanto è dato intendere dal ricorso -la vexata quaestio concerne l’origine venezuelana – o meno – della merce importata dalla RAGIONE_SOCIALE attraverso la RAGIONE_SOCIALE DEL RAGIONE_SOCIALE, il cui riscontro negativo ha dato origine tanto alla ripresa daziaria, quanto -per effetto delle previsioni contenute nel d.P.R. n. 43 del 1973 all’irrogazione delle corrispondenti sanzioni nei confronti dell’importatore e dello spedizioniere: orbene, con precipuo riferimento a quest’ultimo ( i.e. l’odierna ricorrente) ed al netto di quanto esposto supra circa la carenza di specificità del motivo, non appare revocabile in dubbio che, accertata nel giudizio sui dazi, con sentenza passata in giudicato (circostanza incontroversa tra le parti), l’origine non venezuelana della merce in questione (a cagione della inammissibilità della produzione in giudizio di FORM A rilasciati a posteriori dall’autorità venezuelana. Cfr. sentenza impugnata p. 5), l’efficacia di questo accertamento (temporalmente successivo, a quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, a quello -di segno opposto -formatosi in favore dell’importatore e, quindi prevalente. Cfr. Cass., Sez. 6-5, 31.5.2018, n. 13804, Rv. 64869401) non può che coinvolgere (sull’efficacia diretta del giudicato esterno formatosi tra le medesime parti cfr. anche Cass., Sez. 3, 21.2.2023, n. 5377, Rv. 666765-01) anche le sanzioni che da quella ripresa dipendono, discendendo la sorte delle prime, all’evidenza e quanto ad elemento materiale costitutivo della fattispecie, dalla medesima circostanza fattuale, consistente nell’origine della merce (altro discorso affrontato con il primo motivo – concerne, invece, lo stato soggettivo dello spedizioniere);
che da quanto precede consegue, peraltro, l’ininfluenza, ai fini del presente giudizio, dell’ordinanza 12.9.2023, n. 26347 di questa Corte, con la quale è stata revocata la precedente sentenza n. 13987 del 23.5.2019, anche considerando che, sempre a voler prescindere dal preliminare rilievo – di cui si è detto circa l’inammissibilità del motivo, la sentenza ‘gemella’ n. 13988 del 2019, con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso la decisione ‘dazi’ Savino del Bene n. 24 del 1.3.2012 non è stata oggetto di ricorso per revocazione -cfr. anche la p. 5, terzo cpv. della sentenza impugnata – con conseguente giudicato (sull’origine venezuelana sulla merce) ancora una volta temporalmente successivo a quello, di segno opposto, che ha interessato l’importatore cfr. supra quanto al criterio di risoluzione dei conflitti tra giudicati;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale
rappresentante p.t. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione