Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17192 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 17192  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , con AVV_NOTAIO;
–  ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; –   controricorrente –
Avverso la sentenza della CTR del Veneto, n. 991/18 depositata il 24 settembre 2018.
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio dell’otto maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Si dà atto che il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta a mezzo della quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
La  presente  controversia  ha  ad  oggetto  la  deducibilità  fiscale (anno d’imposta 2010) dei canoni di leasing corrisposti alla società RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di un  distributore di carburante e di un’area attrezzata per la sosta ed il parcheggio di autovetture da parte della RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente è socio.  La  Corte  regionale,  riformava  la  sentenza  di  primo  grado,
Estensione giudicato canone leasing
impugnata da entrambe le parti, dopo aver precisato che il principio enunciato da Sez. U n. 10225 del 2017 (riguardo all’ammortizzabilità del costo di acquisizione del terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburante) poteva riguardare solo la quota dei canoni di leasing relativa al contratto avente ad oggetto la realizzazione dell’immobile strumentale alla distribuzione del carburante, ma non i canoni derivanti dal contratto avente ad oggetto l’area attrezzata per la sosta ed il parcheggio, in quanto tali attività non avrebbero potuto comportare una diminuzione del valore del terreno e costosi lavori di bonifica in caso di diversa utilizzazione dello stesso.
Avverso tale sentenza il contribuente, destinatario dell’avviso di accertamento con cui veniva recuperata a tassazione (a fini IRPEF) la quota di utili maggiori accertati a carico della società in virtù del suddetto disconoscimento, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Il contribuente ha successivamente depositato memoria illustrativa, a mezzo della quale hanno espressamente eccepito il giudicato esterno di altra pronuncia intervenuta fra le stesse parti.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudizialmente  occorre  affrontare  l’eventuale  rilevanza  del giudicato  esterno.  In  proposito  la  parte  ricorrente  ha  depositato una  copia  della  sentenza,  munita  di  certificato  di  passaggio  in giudicato, resa dalla stessa CTR fra le stesse parti, pur avendo ad oggetto una diversa annualità d’imposta (IRPEF 2012),  distinta col n. 436/2023.
In tale pronuncia, con riguardo sempre all’area adibita a parcheggio pertinente all’area adibita all’impianto di distribuzione, è stata decisa la piena deducibilità, avendo la CTR preso atto di altra sentenza (la n. 705 del 2018) e del relativo passaggio in giudicato, pur relativa (quest’ultima) alla società ed all’IRAP.
E’  vero  che  il  giudicato  relativo  a  una  determinata  annualità d’imposta non può incondizionatamente essere fatto valere anche per  altre  annualità,  ma  l’ostacolo  è  individuato  dal  riferimento  ad elementi variabili.
Di contro va ribadito che
La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità.
(Cass. n. 38950/21).
Orbene appare evidente che la deducibilità dei canoni di leasing in ragione della natura del bene cui gli stessi si riferiscono, attiene ad un  elemento  costitutivo,  e  l’imposta  nella  specie  è  la  medesima (l’IRPEF gravante sugli utili del socio accomandatario NOME COGNOME).
Deve  dunque  ritenersi  l’efficacia  di  giudicato  della  pronuncia  n. 436/2023 resa dalla CTR Veneto sulla presente controversia.
Quanto  alla  integrità  del  contraddittorio,  versandosi  in  ipotesi  di accertamento dell’utile spettante per trasparenza in capo al socio di società personale, deve osservarsi che pur non essendo evocati nel presente giudizio la società e l’altro socio, va osservato che avendo la sentenza  passata  in giudicato accertato l’assenza dell’utile aggiuntivo, per assicurare la ragionevole durata del processo deve escludersi  la  necessità  di  annullamento  con  rimessione  al  giudice del merito.
Per effetto di quanto precede il ricorso merita accoglimento, con assorbimento  dei  motivi  e  cassazione  della  sentenza  impugnata; non  dovendosi  svolgere  ulteriori  accertamenti  in  fatto,  decidendo nel merito il ricorso introduttivo dev’essere accolto.
Le spese gravano sulla parte controricorrente soccombente.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno, assorbiti  i  motivi  di  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2300,00 oltre rimborso forfettario nel 15  % dell’onorario, i.v.a. e c.p.a., oltre ad € 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, addì 8 maggio 2025