Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22496 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15618/2024 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Cisterna di Latina (LT), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Dirigente Responsabile del Settore 2/Economico-Finanziario del medesimo Comune il 30 agosto 2024, n. 872, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ACCERTAMENTO AREE EDIFICABILI
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 27 marzo 2024, n. 2015/18/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 27 marzo 2024, n. 2015/18/2024, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento nn. 358 e 360 dell’8 ottobre 2018 da parte del Comune di Cisterna Latina (LT), rispettivamente: il primo, nei confronti di NOME COGNOME, per insufficiente versamento dell’IMU relativa all’anno 2013, tenendo conto del versamento parziale della somma di € 2.605,00, calcolando l’imposta dovuta nella misura di € 7.039,00 ed applicando una sanzione del 30% per l’omesso versamento di un totale di € 1.330,00 , oltre ad interessi su differenza acconto e saldo, per un totale dovuto di € 5.908,00 ; il secondo, nei confronti di NOME COGNOME per insufficiente versamento dell’IMU relativa all’anno 2013, riscontrando il pagamento della somma di € 2.420,00, calcolando l’imposta dovuta nella misura di € 7.039,00 ed applicando la sanzione per omesso versamento del 30% di € 1.386,00, oltre ad interessi moratori su acconto e saldo, per un totale dovuto di € 6.152,00 ; entrambi in relazione alla comproprietà di un’area sottoposta a strumento urbanistico e non edificabile, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Cisterna Latina (LT) nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 27 gennaio 2020, n. 52/02/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario dei contribuenti -sul presupposto che « la semplice inclusione dei terreni nel Piano Regolatore Generale comporta la loro edificabilità e ciò costituisce condizione necessaria e sufficiente per la loro assoggettabilità all’ICI/IMU ».
Il Comune di Cisterna Latina (LT) ha resistito con controricorso.
Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata per manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione, a seguito della quale i ricorrenti hanno chiesto la decisione della causa.
Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia « Contrasto di giudicato ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4, avente ad oggetto la medesima tutela di interesse e le stesse parti coinvolte con identità di domanda, per accertamenti elevati in plurime annualità d’imposta ».
A dire dei ricorrenti: « Il contenzioso riguardante la medesima area ubicata nel Comune di Cisterna di Latina, è stato oggetto di contenzioso per più annualità d’imposta, aventi ad oggetto il periodo 2012 e quelli successivi 2014-2015. In tale contesto, tutti i giudizi riguardano la medesima area non dotata di strumento urbanistico e l’identità di vizio dell’atto consistente nell’omessa o carente motivazione dell’intimata pretesa nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME. L’annualità 2012 (ex Comm. Trib. Prov. di Latina Sez. 3 sentenza n. 1320-3-19) è peraltro passata in giudicato tra le parti, giusta attestazione del 15.03.2024 da parte del Segretario di Sezione, sul ricorso
proposto da uno dei comproprietari Avv. NOME COGNOME Analogamente, sui ricorsi proposti dal Sig. NOME COGNOME comproprietario, i giudizi riuniti (anni 2014 e 2015) risultano definiti con la sentenza n. 794/2021 emessa dalla Sez. 6 della già Comm. Trib. di Latina, passata in giudicato, per come attestato il 13.03.2024 dal Segretario di Sezione. Tale sezione, inoltre, in motivazione richiama anche la sentenza n. 52/2020 della medesima CTP, che aveva disposto analogamente. Di medesimo contenuto, per ricorso dell’Avv. NOME COGNOME la sentenza n. 793/2021 CTP di Latina Sez. 6 annualità IMU 2014 e 2015 oggetto di riunione, (medesimo accertamento per entrambi), anch’essa passata in giudicato, per attestazione del 13.03.2024 del Segretario di Sezione. È indubbia la presenza di un giudicato esterno, per effetto delle decisioni irrevocabili che hanno censurato il vizio motivazionale dell’atto impositivo riprodotto per tutte le annualità surrichiamate, la cui efficacia espansiva, non incontra limitazioni de ll’autonomia dei singoli periodi d’imposta, in relazione a principi di ragionevolezza e valorizzazione della conformità dei giudizi e di effettività della tutela (Cass. n. 8226/23). L’estensione del giudicato è collegata ai presupposti di identità del fatto ed al vizio dedotto in relazione all’assenza di un percorso motivazionale, indicativo dei criteri di determinazione della pretesa, che trovano per tutte le annualità in contestazione la medesima indicazione impositiva ».
1.1 Il predetto motivo è inammissibile.
1.2 Secondo il tenore della proposta di definizione accelerata dello spoliatore, alle cui conclusioni il collegio ritiene di aderire: « con l’unico motivo di ricorso, relativo ad Imu 2013 su area edificabile, i contribuenti lamentano, ex art. 360 co. 1^, n.4, cod.proc civ., il contrasto tra la sentenza della CGT II grado e
talune sentenze definitive relative ad altre annualità e ad essi favorevoli;
– esso è inammissibile per almeno due ragioni: a. non viene indicato se e con quali modalità i giudicati esterni in questione (di cui alle sentenze prodotte, con relativi attestati di definitività, in memoria di appello) vennero fatti oggetto di rituale e tempestiva eccezione ex art. 2909 cc (di cui in sentenza non si dà atto) in rapporto alla loro insorgenza, formalmente dedotti, nella loro asserita efficacia vincolante, per la prima volta in questa sede di legittimità; b. i ricorrenti si limitano ad indicare le pronunce definitive di cui assumono l’erronea valutazione, senza però indicare gli elementi essenziali (per petitum , causa petendi e parti) dei processi nei quali si sono formate, così da impedire qualunque effettivo controllo sul ragionamento in proposito seguito dal giudice di merito (non potendosi ad esempio affermare alcuna efficacia espansiva dell’eventuale accertamento, anche se definitivo, di vizi formali non riproducibili nell’atto impositivo qui dedotto): v. Cass. n. 12481/2022 in ordine all’atteggiarsi dei requisiti di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione in rapporto all’eccezione di giudicato esterno; sui punti che precedono v. anche Cass. n. 15846/23 e n. 35920/21;
fermo restando quanto appena osservato, il motivo è comunque manifestamente infondato, perché se è vero che ‘ricorre in proposito il consolidato orientamento di legittimità originatosi da Cass.SSUU n. 13916/06 e poi innumerevoli volte richiamato, secondo cui l’efficacia espansiva del giudicato formatosi tra le stesse parti può in effetti investire anche annualità diverse da quelle in esso contemplate, ma a condizione che si verta di accertamenti fattuali o qualificazioni giuridiche del rapporto segnate sia da stabilità normativa, sia
da durevolezza e tendenziale invarianza nel tempo: nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo’ (Cass. n. 9888/2024), questa Corte ha avuto altresì modo di precisare che ‘non può ascriversi «a quei fat ti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente» né la qualità edificabile di un terreno, – che, assente in un periodo di imposta, ben può diversamente emergere in diversa annualità, – né, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, il valore venale in comune commercio delle aree edificabili (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5), quale elemento variabile con riferimento ai diversi periodi di imposta (v. Cass., 12 luglio 2021, n. 19811; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506)’ (Cass. n. 24731/2024)».
1.3 A fronte di tali condivisibili argomentazioni di segno contrario ai loro petita , i ricorrenti si sono limitati a depositare l’ opposizione ed a chiedere la trattazione del ricorso, dichiarando di « non (…) aderire alla soluzione prospettata in ragione dell’impossibilità di far valere i giudicati esterni definitivi nel corso dei giudizi tributari di merito, in quanto temporaneamente concorrenti e comunque verificatisi in data anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, per come ivi indicati » ed assumendo che « (l)a prospettata manifesta infondatezza del ricorso, rispetto ad elementi riguardanti il
giudizio espansivo in successive annualità, non può considerarsi ostativa per la ritenuta qualità edificabile di area non dotata di strumento urbanistico ed inutilizzabile, circostanza che ne escludeva il presupposto tassabile ai fini IMU (…) in quanto, l’ accertamento risultava viziato rispetto all’obbligo motivazionale per genericità ed assenza di elementi essenziali (riconosciuto nei giudicati esterni richiamati), la cui valenza, secondo l’orientamento consolidato di questa Suprema Corte non incontra limi tazioni dell’autonomia dei singoli periodi di imposta . »
1.4 Tuttavia, tali considerazioni non valgono a scalfire l’ostatività delle argomentazioni poste a fondamento della proposta di definizione accelerata, con particolare riguardo alla intrinseca mutevolezza e variabilità delle prescrizioni dettate dalla pianificazione urbanistica sull’edificabilità dei suoli nell’ambito del territorio comunale , che non si prestano, per loro natura, alla prognosi di una stabilità ultrannuale.
Tanto in coerenza col costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’ efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche
preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025, n. 6535). Inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2024, n. 13462; Cass., Sez. Trib., 18 febbraio 2025, n. 4126). 1.5 Non senza aggiungere il rilievo preclusivo all’estensibilità di alcuni dei giudicati invocati dai ricorrenti a causa dell’annullamento degli atti impositivi per vizi formali ovvero a causa del l’estraneità dell’ente impositore al giudizio tributario (come è stato anche rilevato nella memoria del controricorrente).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l ‘inammissibilità del motivo dedotto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4 . Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380 -bis , terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una « somma equitativamente determinata », non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell’importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934).
In applicazione del combinato disposto degli artt. 380bis , terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve, altresì, condannare la ricorrente a pagare una sanzione di €
1.500,00 a favore della Cassa delle Ammende; peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540), per quanto sia stato precisato che la predetta norma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069), avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneità delle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta; che, inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende – nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla
proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 -nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947). 5 . Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della ulteriore somma di € 3.000,00 in favore del controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento di una sanzione di € 1.500,00 in f avore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno